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Crédito.

Il credere, l'essere creduto. ║ Fiducia, stima. ● Banca - Carta di c.: V. CARTA DI CREDITO. ║ Lettera di c.: V. LETTERA. ║ Certificato di c.: documento che ha l'efficacia di un titolo esecutivo. Viene rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio nel caso di liquidazione coattiva e comprovante l'esistenza del c. verso la parte inadempiente del contratto. ║ Prestito accordato da una banca o da un banchiere. La legge bancaria del 1936 ancora oggi in vigore distingue le aziende di c. in tre differenti gruppi che comprendono la Banca d'Italia, o banca centrale, le Banche di credito ordinario che esercitano il c. a breve termine, cioè fino a 18 mesi, e gli istituti di c. speciale che esercitano il c. a medio termine, cioè da 19 a 60 mesi, e a lungo termine, cioè oltre 5 anni. ║ C. agevolato: sistema di incentivi statali mirante a incrementare, favorire e indirizzare l'attività produttiva, eliminando contemporaneamente gli squilibri settoriali e territoriali esistenti nell'economia. La principale forma di finanziamento è la concessione del mutuo a tasso agevolato; in alcuni casi il contributo è a fondo perduto. ║ C. agrario: rivolto agli agricoltori, ha lo scopo di fornire loro i mezzi necessari all'esercizio dell'attività. Si divide in c. di esercizio, generalmente sotto forma di cambiali agrarie, per sostenere gli agricoltori nelle spese connesse all'esercizio dell'attività agricola, e c. di miglioramento, generalmente garantito da ipoteche sul fondo, mirato ad aumentare la produttività dell'impresa agricola mediante l'esecuzione di piantagioni, trasformazioni colturali, costruzione di strade poderali, sistemazione di terreni, costruzione di case coloniche. ║ C. alberghiero e turistico: fornisce i mezzi finanziari per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e il miglioramento delle attrezzature turistiche. ║ C. alla cooperazione: c. concesso a enti e organismi aventi fini cooperativi e mutualistici. È esercitato da una sezione autonoma della Banca Nazionale del Lavoro. ║ C. artigiano: è rivolto alla creazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle aziende artigiane. Questa forma di c. interessa anche l'acquisto di macchine e di materie prime per una migliore produttività e gestione dell'impresa ed è assistita da garanzie e privilegi sui beni del mutuante. ║ C. cinematografico: c. concesso all'industria cinematografica e a quelle collaterali. Viene gestito da una sezione autonoma per il c. cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro sotto la sorveglianza del ministero delle Finanze e della Banca d'Italia. I mutui sono assistiti da ipoteche, privilegi e garanzie sui diritti di sfruttamento e sui proventi delle pellicole, prodotte per il finanziamento, e delle attività accessorie. ║ C. di corriere: c. a breve termine. In bianco, viene concesso da una banca a una corrispondente che esegue immediatamente degli ordini, per via telefonica o telegrafica, senza attendere l'arrivo dei fondi, mandati attraverso corriere o a giro di posta. ║ C. di firma: c. con il quale la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. ║ C. di negoziazione: c. mediante il quale la banca si impegna a scontare, contro ritiro dei documenti indicati, una o più tratte emesse dal beneficiario del c. sull'ordinante, oppure su una banca. ║ C. documentato: c. a breve termine concesso da una banca al destinatario di una merce, spesso un importatore; la banca si impegna a pagare una somma determinata al mittente, generalmente un esportatore, o ad accettare una o più tratte da lui spiccate, sempre per un importo e una scadenza determinati, contro consegna dei documenti rappresentativi della merce viaggiante. ║ C. edilizio: c. a lungo termine concesso per la costruzione, ricostruzione, trasformazione o soprelevazione di edifici, non di lusso, a uso prevalentemente abitativo. ║ C. fondiario: concessione di finanziamenti ai proprietari fondiari. È un c. a lungo termine in cui i fondi vengono raccolti attraverso l'emissione di cartelle fondiarie e i mutui vengono accordati con tasso agevolato o con tassi graduati in relazione al reddito dei sovvenzionati. ║ C. marittimo: c. a medio o a lungo termine. Viene concesso a imprese di nazionalità italiana attive nell'industria delle costruzioni marittime e della navigazione; quando viene usato per finanziare riparazioni, trasformazioni o ammodernamenti di navi assume il nome di c. navale. ║ C. minerario: finanziamento alle imprese estrattive. Viene concesso per finanziare la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari, per la trasformazione o l'ampliamento degli impianti di coltivazione delle miniere per uno sfruttamento razionale delle risorse del sottosuolo. ║ C. mobiliare: finanziamento di imprese per le esigenze di capitale fisso. Può essere a lungo o a medio termine. I molteplici effetti del c. sull'andamento della congiuntura e sullo sviluppo dell'attività economica implicano necessariamente un controllo sulla sua offerta e sulla sua domanda da parte delle autorità monetarie. ║ C. per cassa: apertura di c. Indica l'impegno di una banca a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. ║ C. periodico: c. utilizzabile solo entro un certo periodo di tempo. Quando è cumulabile con il prestito concesso in un successivo periodo di tempo, assume il nome di c. cumulativo. ║ C. permanente: c. concesso da una banca per un periodo di tempo indeterminato fino a un importo massimo prestabilito. ║ C. rotativo: c. che si rinnova tacitamente. A differenza del c. periodico non si rinnova al termine di dati periodi ma quando giunge alla banca che effettua i pagamenti con il benestare della banca ordinante per i pagamenti precedentemente effettuati. ║ C. stagionale: c. a breve termine concesso a una industria o a un commerciante che devono accumulare, per la loro attività stagionale, forti quantità di materie prime o di prodotti finiti. ● Dir. - Il diritto di c. è detto anche di obbligazione o relativo. Soggetti del diritto di c. sono il creditore, o soggetto attivo, e il debitore, o soggetto passivo. ║ Il titolo di c. ha la caratteristica della letteralità, in quanto non può essere richiesta una prestazione diversa da quella scritta sul titolo, e dell'autonomia, dato che il portatore del titolo esercita un proprio diritto indipendentemente da quello dei precedenti possessori del titolo. Alcuni titoli di c. sono detti causali perché il rapporto che ha dato origine al titolo viene menzionato sul documento; altri titoli di c., come la cambiale e l'assegno, sono detti astratti perché sono indipendenti dalle vicende del rapporto sottostante e non recano alcun riferimento al rapporto fondamentale. Esistono, inoltre, alcuni titoli di c. detti rappresentativi, che attribuiscono il diritto alla consegna di determinate merci e il potere di disporne con il trasferimento del titolo, e titoli che certificano la qualità di appartenenza a una collettività come, ad esempio, le azioni di una società chiamate titoli di partecipazione. In base alla diversa legge di circolazione cui sono sottoposti, i titoli di c. si distinguono in titoli nominativi, titoli al portatore e titoli all'ordine. ║ C. pubblico: c. dello Stato comprendente tutti gli atti che nascono dalla facoltà dello Stato di contrarre un debito pubblico, sotto forma di prestito. Abbraccia l'insieme delle operazioni messe in opera per i prestiti pubblici al momento della loro emissione e durante la loro esistenza.