Il credere, l'essere creduto. ║ Fiducia,
stima. ● Banca -
Carta di c.: V. CARTA DI
CREDITO. ║
Lettera di c.: V.
LETTERA. ║
Certificato di c.: documento che ha l'efficacia
di un titolo esecutivo. Viene rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di
cambio nel caso di liquidazione coattiva e comprovante l'esistenza del
c.
verso la parte inadempiente del contratto. ║ Prestito accordato da una
banca o da un banchiere. La legge bancaria del 1936 ancora oggi in vigore
distingue le aziende di
c. in tre differenti gruppi che comprendono la
Banca d'Italia, o banca centrale, le
Banche di credito ordinario
che esercitano il
c. a breve termine, cioè fino a 18 mesi, e gli
istituti di c. speciale che esercitano il
c. a medio termine,
cioè da 19 a 60 mesi, e a lungo termine, cioè oltre 5 anni.
║
C. agevolato: sistema di incentivi statali mirante a
incrementare, favorire e indirizzare l'attività produttiva, eliminando
contemporaneamente gli squilibri settoriali e territoriali esistenti
nell'economia. La principale forma di finanziamento è la concessione del
mutuo a tasso agevolato; in alcuni casi il contributo è a fondo perduto.
║
C. agrario: rivolto agli agricoltori, ha lo scopo di fornire loro
i mezzi necessari all'esercizio dell'attività. Si divide in
c. di
esercizio, generalmente sotto forma di cambiali agrarie, per sostenere gli
agricoltori nelle spese connesse all'esercizio dell'attività agricola, e
c. di miglioramento, generalmente garantito da ipoteche sul fondo, mirato
ad aumentare la produttività dell'impresa agricola mediante l'esecuzione
di piantagioni, trasformazioni colturali, costruzione di strade poderali,
sistemazione di terreni, costruzione di case coloniche. ║
C.
alberghiero e turistico: fornisce i mezzi finanziari per la costruzione,
l'ammodernamento, l'ampliamento e il miglioramento delle attrezzature
turistiche. ║
C. alla cooperazione:
c. concesso a enti e
organismi aventi fini cooperativi e mutualistici. È esercitato da una
sezione autonoma della Banca Nazionale del Lavoro. ║
C. artigiano:
è rivolto alla creazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle aziende
artigiane. Questa forma di
c. interessa anche l'acquisto di macchine e di
materie prime per una migliore produttività e gestione dell'impresa ed
è assistita da garanzie e privilegi sui beni del mutuante. ║
C.
cinematografico:
c. concesso all'industria cinematografica e a quelle
collaterali. Viene gestito da una sezione autonoma per il
c.
cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro sotto la sorveglianza del
ministero delle Finanze e della Banca d'Italia. I mutui sono assistiti da
ipoteche, privilegi e garanzie sui diritti di sfruttamento e sui proventi delle
pellicole, prodotte per il finanziamento, e delle attività accessorie.
║
C. di corriere:
c. a breve termine. In bianco, viene
concesso da una banca a una corrispondente che esegue immediatamente degli
ordini, per via telefonica o telegrafica, senza attendere l'arrivo dei fondi,
mandati attraverso corriere o a giro di posta. ║
C. di firma:
c. con il quale la banca si impegna ad assumere o a garantire
un'obbligazione di un terzo. ║
C. di negoziazione:
c.
mediante il quale la banca si impegna a scontare, contro ritiro dei documenti
indicati, una o più tratte emesse dal beneficiario del
c.
sull'ordinante, oppure su una banca. ║
C. documentato:
c. a
breve termine concesso da una banca al destinatario di una merce, spesso un
importatore; la banca si impegna a pagare una somma determinata al mittente,
generalmente un esportatore, o ad accettare una o più tratte da lui
spiccate, sempre per un importo e una scadenza determinati, contro consegna dei
documenti rappresentativi della merce viaggiante. ║
C. edilizio:
c. a lungo termine concesso per la costruzione, ricostruzione,
trasformazione o soprelevazione di edifici, non di lusso, a uso prevalentemente
abitativo. ║
C. fondiario: concessione di finanziamenti ai
proprietari fondiari. È un
c. a lungo termine in cui i fondi
vengono raccolti attraverso l'emissione di cartelle fondiarie e i mutui vengono
accordati con tasso agevolato o con tassi graduati in relazione al reddito dei
sovvenzionati. ║
C. marittimo:
c. a medio o a lungo termine.
Viene concesso a imprese di nazionalità italiana attive nell'industria
delle costruzioni marittime e della navigazione; quando viene usato per
finanziare riparazioni, trasformazioni o ammodernamenti di navi assume il nome
di
c. navale. ║
C. minerario: finanziamento alle imprese
estrattive. Viene concesso per finanziare la costruzione di opere, per
l'acquisto di macchinari, per la trasformazione o l'ampliamento degli impianti
di coltivazione delle miniere per uno sfruttamento razionale delle risorse del
sottosuolo. ║
C. mobiliare: finanziamento di imprese per le
esigenze di capitale fisso. Può essere a lungo o a medio termine. I
molteplici effetti del
c. sull'andamento della congiuntura e sullo
sviluppo dell'attività economica implicano necessariamente un controllo
sulla sua offerta e sulla sua domanda da parte delle autorità monetarie.
║
C. per cassa: apertura di
c. Indica l'impegno di una banca
a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di
tempo o a tempo indeterminato. ║
C. periodico:
c.
utilizzabile solo entro un certo periodo di tempo. Quando è cumulabile
con il prestito concesso in un successivo periodo di tempo, assume il nome di
c. cumulativo. ║
C. permanente:
c. concesso da una
banca per un periodo di tempo indeterminato fino a un importo massimo
prestabilito. ║
C. rotativo:
c. che si rinnova tacitamente.
A differenza del
c. periodico non si rinnova al termine di dati periodi
ma quando giunge alla banca che effettua i pagamenti con il benestare della
banca ordinante per i pagamenti precedentemente effettuati. ║
C.
stagionale:
c. a breve termine concesso a una industria o a un
commerciante che devono accumulare, per la loro attività stagionale,
forti quantità di materie prime o di prodotti finiti. ● Dir. - Il
diritto di c. è detto anche
di obbligazione o
relativo. Soggetti del diritto di
c. sono il creditore, o soggetto
attivo, e il debitore, o soggetto passivo. ║ Il
titolo di c. ha la
caratteristica della
letteralità, in quanto non può essere
richiesta una prestazione diversa da quella scritta sul titolo, e
dell'
autonomia, dato che il portatore del titolo esercita un proprio
diritto indipendentemente da quello dei precedenti possessori del titolo. Alcuni
titoli di
c. sono detti
causali perché il rapporto che ha
dato origine al titolo viene menzionato sul documento; altri titoli di
c., come la cambiale e l'assegno, sono detti
astratti
perché sono indipendenti dalle vicende del rapporto sottostante e non
recano alcun riferimento al rapporto fondamentale. Esistono, inoltre, alcuni
titoli di
c. detti
rappresentativi, che attribuiscono il diritto
alla consegna di determinate merci e il potere di disporne con il trasferimento
del titolo, e titoli che certificano la qualità di appartenenza a una
collettività come, ad esempio, le azioni di una società chiamate
titoli
di partecipazione. In base alla diversa legge di circolazione cui
sono sottoposti, i titoli di
c. si distinguono in
titoli nominativi,
titoli al portatore e
titoli all'ordine. ║
C. pubblico:
c. dello Stato comprendente tutti gli atti che nascono dalla
facoltà dello Stato di contrarre un debito pubblico, sotto forma di
prestito. Abbraccia l'insieme delle operazioni messe in opera per i prestiti
pubblici al momento della loro emissione e durante la loro esistenza.