(dal latino
crudelitas). Durezza, ferocia
d'animo. ║ Tendenza a infliggere sofferenze inutili a persone o animali.
● Dir. - Per vari reati la legge prevede pene più severe se questi
sono commessi con
c. In particolare, il Codice Penale italiano pone la
c. fra le circostanze aggravanti del reato nel caso di omicidio e prevede
anche condanne per chi incrudelisce verso animali o senza necessità li
sottopone a eccessiva fatica o a tortura, ovvero li adopera in lavori ai quali
non sono adatti. Varie legislazioni considerano come atti di
c., in un
rapporto coniugale, qualsiasi comportamento che possa compromettere la vita, la
salute o il benessere del coniuge; atti che, oltre alle percosse e ai
maltrattamenti vari, comprendono anche il contagio di malattie veneree. In
genere, gli atti di
c. fisica sono giudicati valido motivo di separazione
coniugale e di divorzio, mentre meno individuabili sono gli atti di
c.
mentale, che il diritto inglese indica fra le cause possibili di divorzio. Tale
forma di
c. consiste in un atteggiamento consapevolmente lesivo della
sensibilità e della dignità dell'altro coniuge, ossia in un
particolare tipo di sadismo che induce una delle due parti a ferire i sentimenti
dell'altra o a porre uno dei due coniugi nella condizione di sentirsi umiliato,
sminuito o inferiore rispetto all'altro coniuge.