Procedimento di sepoltura consistente nella
riduzione in cenere di un cadavere. ● Etn. - Durante la preistoria la
pratica della
c. era osservata dalle popolazioni nomadi, convinte
dell'inutilità di seppellire un defunto in un territorio dal quale
sarebbero emigrate. Abbandonato il nomadismo, alcune tribù mantennero
l'uso della
c. accanto all'inumazione, riservandola a casi particolari
(guerrieri morti in guerra o donne decedute durante il parto). Durante il
periodo preellenico, in Grecia vennero praticate inumazione e
c.
contemporaneamente ma, a partire dall'età omerica, si impose la
c.
Nell'antica Roma, la
c. venne praticata durante il periodo repubblicano e
venne abbandonata con il progressivo diffondersi del Cristianesimo; nel 789 una
legge di Carlo Magno comminò la pena di morte a chi la praticasse. La
c. si riaffermò nel XIX sec. con l'autorizzazione di quasi tutte
le legislazioni. Attualmente viene praticata nell'Asia Meridionale e insulare,
in Siberia, in America Settentrionale e sta divenendo una prassi diffusa in
Italia, grazie anche al consenso della Chiesa cattolica. ● Dir. - La
c. viene praticata a seguito di una precisa volontà manifestata
dal defunto in vita. La normativa in proposito è dettata dal r.d. 21
dicembre 1942 n° 1.880. La
c. dei cadaveri, negli appositi crematori
costruiti entro i recinti dei cimiteri, deve essere autorizzata dal sindaco
dietro presentazione dell'estratto legale di disposizione testamentaria da cui
risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato e del certificato
del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a
reato; in mancanza di quest'ultimo documento, ovvero nel caso di morte
improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta
dell'autorità giudiziaria. Le ceneri derivanti dalla
c. devono
essere raccolte in apposita urna cineraria con l'indicazione del nome e del
cognome del defunto. La consegna della stessa deve risultare da apposito verbale
redatto in tre esemplari, dei quali uno viene conservato dal concessionario del
crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna mentre il terzo viene trasmesso
all'ufficio di stato civile. ● Dir. can. - Fino al 1963 la
c. dei
cadaveri venne vietata dal Codice di Diritto Canonico. Ogni manifestazione di
volontà, in questo senso, veniva considerata illecita e, nel caso in cui
fossero state date disposizioni testamentarie o in aggiunta a qualsiasi atto in
relazione alla
c., queste venivano considerate non aggiunte. L'istruzione
del Sant'Uffizio (Congregazione per la Dottrina delle Fede) ha mitigato
l'opposizione della Chiesa alla prassi della
c.
Cerimonia di cremazione a Bali