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Cremazione.

Procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere. ● Etn. - Durante la preistoria la pratica della c. era osservata dalle popolazioni nomadi, convinte dell'inutilità di seppellire un defunto in un territorio dal quale sarebbero emigrate. Abbandonato il nomadismo, alcune tribù mantennero l'uso della c. accanto all'inumazione, riservandola a casi particolari (guerrieri morti in guerra o donne decedute durante il parto). Durante il periodo preellenico, in Grecia vennero praticate inumazione e c. contemporaneamente ma, a partire dall'età omerica, si impose la c. Nell'antica Roma, la c. venne praticata durante il periodo repubblicano e venne abbandonata con il progressivo diffondersi del Cristianesimo; nel 789 una legge di Carlo Magno comminò la pena di morte a chi la praticasse. La c. si riaffermò nel XIX sec. con l'autorizzazione di quasi tutte le legislazioni. Attualmente viene praticata nell'Asia Meridionale e insulare, in Siberia, in America Settentrionale e sta divenendo una prassi diffusa in Italia, grazie anche al consenso della Chiesa cattolica. ● Dir. - La c. viene praticata a seguito di una precisa volontà manifestata dal defunto in vita. La normativa in proposito è dettata dal r.d. 21 dicembre 1942 n° 1.880. La c. dei cadaveri, negli appositi crematori costruiti entro i recinti dei cimiteri, deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dell'estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato e del certificato del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; in mancanza di quest'ultimo documento, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Le ceneri derivanti dalla c. devono essere raccolte in apposita urna cineraria con l'indicazione del nome e del cognome del defunto. La consegna della stessa deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno viene conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna mentre il terzo viene trasmesso all'ufficio di stato civile. ● Dir. can. - Fino al 1963 la c. dei cadaveri venne vietata dal Codice di Diritto Canonico. Ogni manifestazione di volontà, in questo senso, veniva considerata illecita e, nel caso in cui fossero state date disposizioni testamentarie o in aggiunta a qualsiasi atto in relazione alla c., queste venivano considerate non aggiunte. L'istruzione del Sant'Uffizio (Congregazione per la Dottrina delle Fede) ha mitigato l'opposizione della Chiesa alla prassi della c.
Cerimonia di cremazione a Bali