Atto ed effetto del costruire. ║ Opera
costruita; fabbricato, edificio. ║ Fig. - Ordinamento, struttura. ●
Gramm. - Ordine con il quale si succedono i vari elementi di una proposizione.
Si distinguono due tipi di
c.: diretta e indiretta. ║
C.
diretta: quando gli elementi della proposizione si succedono secondo un
ordine naturale e logico: soggetto, predicato, complementi. ║
C.
indiretta: si ha allorché, per mettere in rilievo uno degli elementi
della proposizione, lo si pone all'inizio della frase, cambiando l'ordine
normale di successione. ● Mat. - Procedimento, analitico o geometrico, che
consente di individuare concretamente l'ente cercato. ● Geom. -
C.
geometrica elementare: ogni
c. che si possa eseguire per mezzo di
riga, squadra e compasso. Le
c. fondamentali che si possono effettuare
con tali strumenti sono: tracciare la retta per due punti distinti; tracciare la
perpendicolare a una retta data per un punto dato; tracciare la circonferenza di
centro e raggio dati. Un problema si dice risolubile elementarmente (o con la
riga e il compasso), allorché per la sua
c. sono sufficienti l'uso
della riga, della squadra e del compasso. ● Tecn. -
C. aeronautiche
e
c. navali: studi relativi alla progettazione e alla struttura degli
aeromobili e delle navi, nell'ambito dell'aerodinamica, della termodinamica,
ecc. ● Costr. -
Scienza delle c.: disciplina che studia il
comportamento statico-resistente delle
c. sottoposte all'azione di forze
che gravano su di esse, per determinarne forme e dimensioni e controllarne
equilibrio, resistenza e stabilità, nonché la dovuta sicurezza,
mediante procedimenti teorici (analitico-matematici) e con l'utilizzo di dati
sperimentali. La scienza delle
c. si articola essenzialmente in tre
grandi parti: calcolo degli sforzi interni che le forze che gravano sulla
c. in questione determinano in ogni suo punto; verifica che gli sforzi
calcolati non superino il carico di rottura del materiale; studio della natura
dell'equilibrio della
c. sotto l'azione delle forze per accertarne la
stabilità. ● Dir. civ. - Le
c. si considerano beni immobili
e vengono, pertanto, considerate soggette alla relativa disciplina. Il Codice
Civile italiano prescrive che la distanza fra due
c. su fondi contigui,
che non siano unite o aderenti, non deve essere inferiore a 3 m. Ammette,
altresì, che una
c. realizzata a confine con un'altra venga posta
sul confine stesso e in aderenza alla preesistente, ma senza poggiarvi;
qualsiasi
c. esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario
di questo. Tuttavia, se il proprietario ha realizzato l'opera con materiali
altrui, deve pagarne il valore. ● Dir. amm. - Chiunque desideri realizzare
o modificare una
c. deve richiedere alle autorità comunali
competenti la relativa autorizzazione (o
licenza di c.); chi costruisce
senza la licenza prescritta dalla legge può essere obbligato alla
remissione in pristino ed essere sottoposto a procedimento penale.