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Costruzione.

Atto ed effetto del costruire. ║ Opera costruita; fabbricato, edificio. ║ Fig. - Ordinamento, struttura. ● Gramm. - Ordine con il quale si succedono i vari elementi di una proposizione. Si distinguono due tipi di c.: diretta e indiretta. ║ C. diretta: quando gli elementi della proposizione si succedono secondo un ordine naturale e logico: soggetto, predicato, complementi. ║ C. indiretta: si ha allorché, per mettere in rilievo uno degli elementi della proposizione, lo si pone all'inizio della frase, cambiando l'ordine normale di successione. ● Mat. - Procedimento, analitico o geometrico, che consente di individuare concretamente l'ente cercato. ● Geom. - C. geometrica elementare: ogni c. che si possa eseguire per mezzo di riga, squadra e compasso. Le c. fondamentali che si possono effettuare con tali strumenti sono: tracciare la retta per due punti distinti; tracciare la perpendicolare a una retta data per un punto dato; tracciare la circonferenza di centro e raggio dati. Un problema si dice risolubile elementarmente (o con la riga e il compasso), allorché per la sua c. sono sufficienti l'uso della riga, della squadra e del compasso. ● Tecn. - C. aeronautiche e c. navali: studi relativi alla progettazione e alla struttura degli aeromobili e delle navi, nell'ambito dell'aerodinamica, della termodinamica, ecc. ● Costr. - Scienza delle c.: disciplina che studia il comportamento statico-resistente delle c. sottoposte all'azione di forze che gravano su di esse, per determinarne forme e dimensioni e controllarne equilibrio, resistenza e stabilità, nonché la dovuta sicurezza, mediante procedimenti teorici (analitico-matematici) e con l'utilizzo di dati sperimentali. La scienza delle c. si articola essenzialmente in tre grandi parti: calcolo degli sforzi interni che le forze che gravano sulla c. in questione determinano in ogni suo punto; verifica che gli sforzi calcolati non superino il carico di rottura del materiale; studio della natura dell'equilibrio della c. sotto l'azione delle forze per accertarne la stabilità. ● Dir. civ. - Le c. si considerano beni immobili e vengono, pertanto, considerate soggette alla relativa disciplina. Il Codice Civile italiano prescrive che la distanza fra due c. su fondi contigui, che non siano unite o aderenti, non deve essere inferiore a 3 m. Ammette, altresì, che una c. realizzata a confine con un'altra venga posta sul confine stesso e in aderenza alla preesistente, ma senza poggiarvi; qualsiasi c. esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Tuttavia, se il proprietario ha realizzato l'opera con materiali altrui, deve pagarne il valore. ● Dir. amm. - Chiunque desideri realizzare o modificare una c. deve richiedere alle autorità comunali competenti la relativa autorizzazione (o licenza di c.); chi costruisce senza la licenza prescritta dalla legge può essere obbligato alla remissione in pristino ed essere sottoposto a procedimento penale.