Dir. - Regolato e determinato da una Costituzione
politica. ║ Che è conforme alla Costituzione. ║
Corte
c.: V. CORTE. ║
Governo c.: forma
di Governo in cui la potestà governativa è attribuita, mediante
una ripartizione di funzioni, a più organi, i quali vengono denominati
costituzionali o sovrani. ║
Leggi c.: in regime di Costituzione
rigida, leggi emanate, modificate o soppresse mediante un apposito procedimento,
che hanno la stessa efficacia formale della Costituzione. ║
Associazioni c.: associazioni, sorte fin dal 1861, nelle quali erano
inquadrate le formazioni politiche moderate. Esistettero, con alterne vicende,
fino al 1925 e vennero soppresse dal Governo fascista. ║
Diritto
c.: parte dell'ordinamento giuridico statale che ha per oggetto la
costituzione dello Stato. ║ Scienza giuridica che studia tale settore
dell'ordinamento giuridico, allo scopo di darne l'esatta interpretazione e
applicazione ai casi concreti. ● Med. - Inerente alla costituzione
individuale. ║
Malattie c.: legate ad alterazioni delle cellule
germinali. In genere interessano, almeno apparentemente, un membro della
famiglia, a differenza delle malattie ereditarie, riscontrabili nei genitori o
in altri ascendenti.