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Cosa.

(dal latino causa: causa). Denominazione generica di tutto ciò che esiste nell'ordine reale e in quello ideale o immaginario: oggetto, essere, atto, fatto, avvenimento, ecc. ║ Soprattutto al plurale, faccende, affari della vita pubblica o privata. ║ Il complesso di idee, fatti, scritti relativi a un determinato argomento o a una determinata disciplina. ● Dir. - Ogni entità che può rivestire un interesse giuridicamente rilevante, che può essere oggetto di diritto, al quale spesso è possibile dare una valutazione di tipo economico. La prima definizione giuridica di c. fu elaborata dal diritto romano, che distingueva tra res divini iuris (comprendente tutto ciò che era destinato al culto degli dei, che poteva essere posto sotto la protezione della divinità, che era destinato all'uso della comunità, ecc.) e res humani iuris (distinte in numerose categorie a seconda della loro consistenza, divisibilità, qualità materiali, ecc.). Passate dall'antico codice romano a quello giustinianeo, tali distinzioni e classificazioni furono accolte, pur con ulteriori elaborazioni e perfezionamenti, nei codici moderni, incluso quello italiano. Quest'ultimo, in particolare, distingue tra c. (entità considerata in se stessa) e bene (entità considerata in base al vantaggio e all'utile che il soggetto può trarne). ║ C. giudicata: in diritto civile, sentenza non più soggetta ad appello, a ricorso per cassazione, a revocazione; la decisione acquista valore normativo sia come regola fra le parti nei rapporti fra loro, sia per un eventuale futuro giudice nel caso debba giudicare sul medesimo oggetto. Nel diritto penale, si ha come conseguenza di una c. passata in giudicato l'impossibilità di sottoporre nuovamente a giudizio l'imputato per il medesimo fatto, sia in caso di condanna che di proscioglimento, anche in contumacia. ║ C. ritrovata: nel diritto italiano, la mancata restituzione di un oggetto al suo possessore da parte chi l'ha trovato costituisce reato. ● Filos. - Tutto ciò che può essere oggetto di azione o di pensiero, che quindi sia conoscibile, immaginabile, pensabile e del quale si possa fare esperienza in qualsiasi modo. In un senso più specifico, il termine indica una realtà individuale o un oggetto corporeo appartenente al mondo naturale, distinto dalla persona, dalla coscienza, ecc. Aristotele indicò come c. un ente completo, una sostanza prima contrapposta alla materia e alla forma. Nelle dottrine filosofiche elaborate a partire dall'antichità, il concetto di c. subì comunque numerose modificazioni e trasformazioni, soprattutto per quanto riguarda la questione delle relazioni esistenti tra c. e spirito e tra c. ed essere umano.