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Corte.

(dal latino cohors: cortile, stuolo). Spazio coperto, annesso a un fabbricato, circondato da muri o edifici. Area recintata, attigua a case coloniche. Cortile. ● Econ. - Nell'economia agraria dell'Alto Medioevo, l'insieme del fondo dominante e dei fondi annessi che formavano il sistema curtense, suddiviso in pars dominica (coltivata direttamente dal proprietario) e pars massaricia (concessa ai coloni in cambio di prestazioni). ║ Nella pianura lombarda, edificio o complesso di edifici che ospitano diverse famiglie di agricoltori. ● St. - Presso i Romani, aia di una villa o di una fattoria. Nel Medioevo il termine passò a definire l'insieme degli edifici rustici di una proprietà rurale. Si disse c. anche la residenza signorile del feudatario. ║ Per estens. - L'organizzazione giuridica ed economica attuata entro tale territorio. ║ Nei secc. VII-IX, la sede dei re franchi; più tardi e fino ad oggi le residenze dei sovrani e dei principi in generale, nonché delle persone al loro seguito, come pure le assemblee nobiliari di tempo in tempo convocate dal principe. ║ Per estens. - I componenti la famiglia del sovrano stesso e il suo seguito. ║ Nel mondo antico l'organizzazione del seguito del sovrano era già molto sviluppata, prescritte con meticolosità le attribuzioni dei singoli funzionari, fissato rigidamente il cerimoniale. Le c. medioevali germaniche continuarono, con infiltrazioni barbariche, le tradizioni della c. imperiale romana con il cerimoniale fissato da Costantino e modificato dai suoi eredi in Occidente e in Oriente. Straordinaria importanza per la storia del costume, delle arti, della politica ebbero le c. feudali del Medioevo e quelle dei principi del Rinascimento, specialmente in Italia. Nell'età dell'Assolutismo (secc. XVII-XVIII) ebbero grande importanza le c. di Francia, di Spagna, di Vienna, ecc. ║ Fig. - Gruppo di persone che stanno intorno a qualcuno. ║ Corteggiamento amoroso. ● Dir. - Termine di derivazione medievale designante vari organi collegiali con funzione giudicante. ║ C. Costituzionale: organo dello Stato che esercita la giurisdizione in materia costituzionale. La C. Costituzionale interviene nelle controversie relative alla legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge; nei conflitti tra i poteri dello Stato e fra lo Stato e le regioni; in caso di accuse mosse al presidente della Repubblica e ai ministri a norma di Costituzione; nelle questioni riguardanti l'ammissibilità di referendum abrogativi. Le decisioni della C. Costituzionale non sono impugnabili. Prevista in Italia dall'articolo 134 (e dai successivi) della Costituzione, è stata disciplinata da ulteriori leggi particolari. Entrata in vigore nel 1956, è composta di 15 membri nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dalle Camere riunite in seduta comune e per un terzo dalle supreme Magistrature (C. di Cassazione, Consiglio di Stato e C. dei Conti). I giudici così eletti sono nominati per nove anni e non possono essere rieletti. La stessa C. Costituzionale elegge, tra i suoi componenti, il presidente, che resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. ║ C. d'Appello: organo della giurisdizione ordinaria, il cui ambito territoriale, detto distretto, coincide, nella maggior parte dei casi, con la regione (fanno eccezione regioni come la Lombardia, la Sicilia, la Campania, le quali dispongono di più C. d'Appello). Le funzioni della C. d'Appello si esplicano sia in campo civile, sia in campo penale. Per le cause civili la C. d'Appello opera come giudice di secondo grado rispetto ai tribunali del distretto; per le cause penali essa opera come giudice di secondo grado rispetto ai pretori e ai tribunali del distretto. Ogni C. d'Appello dispone di un ufficio del pubblico ministero, la procura generale. ║ C. d'Assise: V. ASSISE. ║ C. d'Assise d'Appello: organo collegiale a composizione mista, formato da due magistrati e da sei giudici popolari; giudica in secondo grado delle sentenze pronunciate dalla C. d'Assise. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; titolo finale di studio di scuola media di secondo grado. ║ C. dei Conti: organo che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipando inoltre al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e delle regioni a statuto speciale. ║ C. di Cassazione: supremo organo della giustizia, in materia sia civile che penale. È suddivisa in più sezioni, ognuna delle quali può giudicare con il numero fisso di cinque votanti, ed è costituita da un presidente, da vari presidenti di sezioni e consiglieri. Presso la C. di Cassazione è istituita una Procura della Repubblica, presieduta da un procuratore generale, la cui funzione consiste nel formulare motivate richieste nelle cause su cui la C. di Cassazione è chiamata a decidere. Compito essenziale della C. di Cassazione è quello di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; essa inoltre è chiamata a regolare i conflitti di competenza e di attribuzione degli organi ordinari e giurisdizionali e tra i giudici speciali e quelli ordinari. La C. di Cassazione si limita quindi all'osservanza delle leggi, senza proporre in alcun caso un esame critico del fatto già accertato nel giudizio precedente. I giudici che ne fanno parte sono solo giudici di diritto e non di merito, il loro potere ha cioè carattere puramente negativo: nel caso di annullamento di una sentenza precedente essi non possono proporne un'altra, ma devono rinviare a un altro giudice di merito. La C. di Cassazione è competente su tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili, anche emesse da giudici speciali. Le decisioni della C. di Cassazione costituiscono precedenti che vengono in seguito sempre osservati, allo scopo di garantire un'unitaria interpretazione delle disposizioni legislative e di creare i presupposti per un progressivo perfezionamento del codice giuridico. Il controllo, tuttavia, non è mai esercitato d'ufficio, ma solo a istanza delle parti interessate alla cancellazione della decisione imputata. In materia civile, il ricorso alla C. di Cassazione è ammesso per i vizi di attività (nel caso in cui il giudice abbia giudicato su una controversia appartenente a un altro giudice o in cui abbia negato la propria competenza), per errori di giudizio (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), per nullità di sentenza o di procedimento. Il ricorso in materia penale, ispirato agli stessi principi di quello in sede civile, è previsto nei casi di inosservanza della legge penale, erronea applicazione, eccesso di potere del giudice, inosservanza di norme procedurali. Le decisioni della C. di Cassazione sono inoppugnabili. Solo una lunga evoluzione ha permesso di giungere, in tempi relativamente recenti, alla definizione dei compiti e della struttura della C. di Cassazione. ║ C. di Giustizia delle Comunità Europee: organo giurisdizionale delle Comunità Europee, con sede a Lussemburgo. Si occupa di dirimere le controversie tra Stati membri; è competente a conoscere tutte le questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione delle leggi dei trattati istitutivi, nonché la validità e interpretazione degli atti emessi dagli organi comunitari. Tra i suoi compiti vi è inoltre quello di esaminare i ricorsi presentati dai soggetti di diritto interno degli Stati contro le decisioni prese nei loro confronti. ║ C. Internazionale di Giustizia: organo giudiziario delle Nazioni Unite con sede all'Aia. Si tratta del più importante tribunale internazionale permanente, istituito nel 1945 in sostituzione della C. Permanente di Giustizia Internazionale. È composta da 15 giudici, scelti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che rimangono in carica per nove anni; ha funzioni contenziose e consultive, regolate dalla Carta dell'ONU e da uno statuto speciale, accettato oltre che dai Paesi membri anche da Svizzera, Liechtenstein e San Marino. ║ C. Marziale: denominazione, in disuso, del tribunale militare (V.). ║ C. Permanente d'Arbitrato: ente intergovernativo istituito dalla convenzione dell'Aia del 1899, emendata nel 1907, per promuovere il ricorso all'arbitrato (V.) nella risoluzione di controversie tra Stati, favorendo a tal fine la creazione di commissioni d'inchiesta e di commissioni di conciliazione.