(dal latino
cohors: cortile, stuolo). Spazio coperto,
annesso a un fabbricato, circondato da muri o edifici. Area recintata, attigua a
case coloniche. Cortile. ● Econ. - Nell'economia agraria dell'Alto
Medioevo, l'insieme del fondo dominante e dei fondi annessi che formavano il
sistema curtense, suddiviso in
pars dominica (coltivata direttamente dal
proprietario) e
pars massaricia (concessa ai coloni in cambio di
prestazioni). ║ Nella pianura lombarda, edificio o complesso di edifici
che ospitano diverse famiglie di agricoltori. ● St. - Presso i Romani, aia
di una villa o di una fattoria. Nel Medioevo il termine passò a definire
l'insieme degli edifici rustici di una proprietà rurale. Si disse
c. anche la residenza signorile del feudatario. ║ Per estens. -
L'organizzazione giuridica ed economica attuata entro tale territorio. ║
Nei secc. VII-IX, la sede dei re franchi; più tardi e fino ad oggi le
residenze dei sovrani e dei principi in generale, nonché delle persone al
loro seguito, come pure le assemblee nobiliari di tempo in tempo convocate dal
principe. ║ Per estens. - I componenti la famiglia del sovrano stesso e il
suo seguito. ║ Nel mondo antico l'organizzazione del seguito del sovrano
era già molto sviluppata, prescritte con meticolosità le
attribuzioni dei singoli funzionari, fissato rigidamente il cerimoniale. Le
c. medioevali germaniche continuarono, con infiltrazioni barbariche, le
tradizioni della
c. imperiale romana con il cerimoniale fissato da
Costantino e modificato dai suoi eredi in Occidente e in Oriente. Straordinaria
importanza per la storia del costume, delle arti, della politica ebbero le
c. feudali del Medioevo e quelle dei principi del Rinascimento,
specialmente in Italia. Nell'età dell'Assolutismo (secc. XVII-XVIII)
ebbero grande importanza le
c. di Francia, di Spagna, di Vienna, ecc.
║ Fig. - Gruppo di persone che stanno intorno a qualcuno. ║
Corteggiamento amoroso. ● Dir. - Termine di derivazione medievale
designante vari organi collegiali con funzione giudicante. ║
C.
Costituzionale: organo dello Stato che esercita la giurisdizione in materia
costituzionale. La
C. Costituzionale interviene nelle controversie
relative alla legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di
legge; nei conflitti tra i poteri dello Stato e fra lo Stato e le regioni; in
caso di accuse mosse al presidente della Repubblica e ai ministri a norma di
Costituzione; nelle questioni riguardanti l'ammissibilità di referendum
abrogativi. Le decisioni della
C. Costituzionale non sono impugnabili.
Prevista in Italia dall'articolo 134 (e dai successivi) della Costituzione,
è stata disciplinata da ulteriori leggi particolari. Entrata in vigore
nel 1956, è composta di 15 membri nominati per un terzo dal presidente
della Repubblica, per un terzo dalle Camere riunite in seduta comune e per un
terzo dalle supreme Magistrature (
C. di Cassazione, Consiglio di Stato e
C. dei Conti). I giudici così eletti sono nominati per nove anni e
non possono essere rieletti. La stessa
C. Costituzionale elegge, tra i
suoi componenti, il presidente, che resta in carica per un triennio ed è
rieleggibile. ║
C. d'Appello: organo della giurisdizione ordinaria,
il cui ambito territoriale, detto distretto, coincide, nella maggior parte dei
casi, con la regione (fanno eccezione regioni come la Lombardia, la Sicilia, la
Campania, le quali dispongono di più
C. d'Appello). Le funzioni
della
C. d'Appello si esplicano sia in campo civile, sia in campo penale.
Per le cause civili la
C. d'Appello opera come giudice di secondo grado
rispetto ai tribunali del distretto; per le cause penali essa opera come giudice
di secondo grado rispetto ai pretori e ai tribunali del distretto. Ogni
C. d'Appello dispone di un ufficio del pubblico ministero, la procura
generale. ║
C. d'Assise: V. ASSISE.
║
C. d'Assise d'Appello: organo collegiale a composizione mista,
formato da due magistrati e da sei giudici popolari; giudica in secondo grado
delle sentenze pronunciate dalla
C. d'Assise. I giudici popolari devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei
diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30
anni e non superiore ai 65 anni; titolo finale di studio di scuola media di
secondo grado. ║
C. dei Conti: organo che esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipando inoltre al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e
delle regioni a statuto speciale. ║
C. di Cassazione: supremo
organo della giustizia, in materia sia civile che penale. È suddivisa in
più sezioni, ognuna delle quali può giudicare con il numero fisso
di cinque votanti, ed è costituita da un presidente, da vari presidenti
di sezioni e consiglieri. Presso la
C. di Cassazione è istituita
una Procura della Repubblica, presieduta da un procuratore generale, la cui
funzione consiste nel formulare motivate richieste nelle cause su cui la
C. di Cassazione è chiamata a decidere. Compito essenziale della
C. di Cassazione è quello di assicurare l'esatta osservanza e
l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo
nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; essa inoltre
è chiamata a regolare i conflitti di competenza e di attribuzione degli
organi ordinari e giurisdizionali e tra i giudici speciali e quelli ordinari. La
C. di Cassazione si limita quindi all'osservanza delle leggi, senza
proporre in alcun caso un esame critico del fatto già accertato nel
giudizio precedente. I giudici che ne fanno parte sono solo giudici di diritto e
non di merito, il loro potere ha cioè carattere puramente negativo: nel
caso di annullamento di una sentenza precedente essi non possono proporne
un'altra, ma devono rinviare a un altro giudice di merito. La
C. di
Cassazione è competente su tutte le sentenze pronunciate in grado di
appello o inappellabili, anche emesse da giudici speciali. Le decisioni della
C. di Cassazione costituiscono precedenti che vengono in seguito sempre
osservati, allo scopo di garantire un'unitaria interpretazione delle
disposizioni legislative e di creare i presupposti per un progressivo
perfezionamento del codice giuridico. Il controllo, tuttavia, non è mai
esercitato d'ufficio, ma solo a istanza delle parti interessate alla
cancellazione della decisione imputata. In materia civile, il ricorso alla
C. di Cassazione è ammesso per i vizi di attività (nel caso
in cui il giudice abbia giudicato su una controversia appartenente a un altro
giudice o in cui abbia negato la propria competenza), per errori di giudizio
(violazione o falsa applicazione di norme di diritto), per nullità di
sentenza o di procedimento. Il ricorso in materia penale, ispirato agli stessi
principi di quello in sede civile, è previsto nei casi di inosservanza
della legge penale, erronea applicazione, eccesso di potere del giudice,
inosservanza di norme procedurali. Le decisioni della
C. di Cassazione
sono inoppugnabili. Solo una lunga evoluzione ha permesso di giungere, in tempi
relativamente recenti, alla definizione dei compiti e della struttura della
C. di Cassazione. ║
C. di Giustizia delle Comunità
Europee: organo giurisdizionale delle Comunità Europee, con sede a
Lussemburgo. Si occupa di dirimere le controversie tra Stati membri; è
competente a conoscere tutte le questioni pregiudiziali riguardanti
l'interpretazione delle leggi dei trattati istitutivi, nonché la
validità e interpretazione degli atti emessi dagli organi comunitari. Tra
i suoi compiti vi è inoltre quello di esaminare i ricorsi presentati dai
soggetti di diritto interno degli Stati contro le decisioni prese nei loro
confronti. ║
C. Internazionale di Giustizia: organo giudiziario
delle Nazioni Unite con sede all'Aia. Si tratta del più importante
tribunale internazionale permanente, istituito nel 1945 in sostituzione della
C. Permanente di Giustizia Internazionale. È composta da 15
giudici, scelti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU,
che rimangono in carica per nove anni; ha funzioni contenziose e consultive,
regolate dalla Carta dell'ONU e da uno statuto speciale, accettato oltre che dai
Paesi membri anche da Svizzera, Liechtenstein e San Marino. ║
C.
Marziale: denominazione, in disuso, del tribunale militare
(V.). ║
C. Permanente d'Arbitrato:
ente intergovernativo istituito dalla convenzione dell'Aia del 1899, emendata
nel 1907, per promuovere il ricorso all'arbitrato
(V.) nella risoluzione di controversie tra Stati,
favorendo a tal fine la creazione di commissioni d'inchiesta e di commissioni di
conciliazione.