Istituto con il quale più individui si associano allo
scopo di gestire in comune di un'attività economica, ottenendone in
cambio beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. ● Dir. - Le
c.
possono essere
a responsabilità illimitata, quando tutti i soci
rispondono alle obbligazioni sociali, e
a responsabilità limitata
se ciascun socio risponde nei limiti della quota conferita. La
c. deve
costituirsi per atto pubblico, che deve essere depositato presso la cancelleria
del tribunale. La potenziale variabilità del numero dei soci e del
capitale non comporta modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della
società. Nelle assemblee ogni socio ha diritto a un solo voto
indipendentemente dal valore della sua quota o dal numero delle azioni
possedute. Alle società cooperative si applicano, in genere, le
disposizioni del codice civile sulle società per azioni. La
c. si
scioglie per le stesse cause per cui si sciolgono le società per azioni.
Qualora le attività della
c. risultino insufficienti per il
pagamento dei debiti, l'autorità governativa, cui spetta il controllo
sulla società, può disporre la liquidazione coatta amministrativa.
║
C. agricola: la
c. in agricoltura si manifesta in varie
forme, che vanno dalle mutue assicuratrici alle casse rurali, dalle affittanze e
compartecipazioni collettive alle società cooperative per la
trasformazione dei prodotti agricoli, per la vendita dei prodotti e per
l'acquisto di macchine. La
c. agricola gode di particolari benefici per
la formazione della piccola proprietà contadina, per la costruzione degli
edifici necessari alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti, per la
dichiarazione di pubblica utilità delle costruzioni degli edifici sociali
destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli, per la concessione del
credito agrario. Fra le
c. agricole si segnalano le
c. di
assicurazione, quelle di
coltivazione e
di lavoro e le
c.
di credito. Le prime esercitano collettivamente alcune forme di
assicurazione fra gli agricoltori, generalmente piccoli e medi proprietari e
affittuari. La
c. di coltivazione e
di lavoro è
un'associazione
c. di lavoratori che stipulano contratti, generalmente
d'affitto, con i proprietari fondiari. Il socio assume la figura
dell'imprenditore e partecipa agli utili e alle perdite di gestione e può
assumere anche altre figure economiche che vanno dal salariato al sub-affitto.
Il contratto stipulato può essere anche di compartecipazione, nel qual
caso il prodotto si divide in quote di cui una spetta al concedente e una alla
c. di lavoro. ║
C. di consumo: vengono istituite al fine di
vendere al prezzo di costo i generi acquistati sui grandi mercati per soddisfare
la domanda di beni dei consumatori associatisi con questo scopo. ║
C.
di credito: agevolano attività di finanziamento e di raccolta dei
risparmi. ║
C. edilizia: vengono istituite con lo scopo di
costruire caseggiati di civile abitazione per i soci a prezzo di costo. ║
C. di lavoro: associazioni costituitesi con l'obiettivo di assumere
appalti di lavoro eliminando l'opera dell'imprenditore e ripartendo i guadagni
tra i soci.