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Cooperativa.

Istituto con il quale più individui si associano allo scopo di gestire in comune di un'attività economica, ottenendone in cambio beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. ● Dir. - Le c. possono essere a responsabilità illimitata, quando tutti i soci rispondono alle obbligazioni sociali, e a responsabilità limitata se ciascun socio risponde nei limiti della quota conferita. La c. deve costituirsi per atto pubblico, che deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale. La potenziale variabilità del numero dei soci e del capitale non comporta modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società. Nelle assemblee ogni socio ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore della sua quota o dal numero delle azioni possedute. Alle società cooperative si applicano, in genere, le disposizioni del codice civile sulle società per azioni. La c. si scioglie per le stesse cause per cui si sciolgono le società per azioni. Qualora le attività della c. risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa, cui spetta il controllo sulla società, può disporre la liquidazione coatta amministrativa. ║ C. agricola: la c. in agricoltura si manifesta in varie forme, che vanno dalle mutue assicuratrici alle casse rurali, dalle affittanze e compartecipazioni collettive alle società cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, per la vendita dei prodotti e per l'acquisto di macchine. La c. agricola gode di particolari benefici per la formazione della piccola proprietà contadina, per la costruzione degli edifici necessari alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti, per la dichiarazione di pubblica utilità delle costruzioni degli edifici sociali destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli, per la concessione del credito agrario. Fra le c. agricole si segnalano le c. di assicurazione, quelle di coltivazione e di lavoro e le c. di credito. Le prime esercitano collettivamente alcune forme di assicurazione fra gli agricoltori, generalmente piccoli e medi proprietari e affittuari. La c. di coltivazione e di lavoro è un'associazione c. di lavoratori che stipulano contratti, generalmente d'affitto, con i proprietari fondiari. Il socio assume la figura dell'imprenditore e partecipa agli utili e alle perdite di gestione e può assumere anche altre figure economiche che vanno dal salariato al sub-affitto. Il contratto stipulato può essere anche di compartecipazione, nel qual caso il prodotto si divide in quote di cui una spetta al concedente e una alla c. di lavoro. ║ C. di consumo: vengono istituite al fine di vendere al prezzo di costo i generi acquistati sui grandi mercati per soddisfare la domanda di beni dei consumatori associatisi con questo scopo. ║ C. di credito: agevolano attività di finanziamento e di raccolta dei risparmi. ║ C. edilizia: vengono istituite con lo scopo di costruire caseggiati di civile abitazione per i soci a prezzo di costo. ║ C. di lavoro: associazioni costituitesi con l'obiettivo di assumere appalti di lavoro eliminando l'opera dell'imprenditore e ripartendo i guadagni tra i soci.