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Contravvenzione.

Dir. - Violazione di un dovere derivante da legge, decreto, regolamento, ordine di autorità pubblica o privata. ║ Per estens. - La somma di danaro (ammenda) che il contravventore deve pagare in conseguenza della violazione. Il Codice Penale italiano classifica i reati in: delitti e c., semplicemente secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dalla legge. Non tutte le c., come non tutti i delitti, sono previsti dal Codice Penale. Le c. si distinguono in c. di polizia e c. concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione. Le prime comprendono le c. alle norme circa l'ordine pubblico, la tranquillità e l'incolumità pubblica e le c. concernenti la prevenzione di talune specie di reati, la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza, la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica, contro la vita e l'incolumità individuale, contro il patrimonio, c. concernenti la custodia di alienati di mente, di minori e di persone detenute, nonché le c. riguardanti la polizia dei costumi e la polizia sanitaria. Le seconde comprendono alcune c. inerenti all'obbligo dell'istruzione elementare, l'avviamento dei minori al lavoro, il danneggiamento del patrimonio archeologico, ecc. Le pene previste per le c. sono l'arresto e l'ammenda, da applicarsi congiuntamente o alternativamente secondo una previsione legislativa fissata per ogni ipotesi di c.