Dir. - Violazione di un dovere derivante da legge, decreto,
regolamento, ordine di autorità pubblica o privata. ║ Per estens. -
La somma di danaro (ammenda) che il contravventore deve pagare in conseguenza
della violazione. Il Codice Penale italiano classifica i reati in: delitti e
c., semplicemente secondo la diversa specie delle pene per essi
rispettivamente stabilite dalla legge. Non tutte le
c., come non tutti i
delitti, sono previsti dal Codice Penale. Le
c. si distinguono in
c.
di polizia e
c. concernenti l'attività sociale della Pubblica
Amministrazione. Le prime comprendono le
c. alle norme circa l'ordine
pubblico, la tranquillità e l'incolumità pubblica e le
c.
concernenti la prevenzione di talune specie di reati, la prevenzione
dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza, la prevenzione
dei delitti contro la fede pubblica, contro la vita e l'incolumità
individuale, contro il patrimonio,
c. concernenti la custodia di alienati
di mente, di minori e di persone detenute, nonché le
c.
riguardanti la polizia dei costumi e la polizia sanitaria. Le seconde
comprendono alcune
c. inerenti all'obbligo dell'istruzione elementare,
l'avviamento dei minori al lavoro, il danneggiamento del patrimonio
archeologico, ecc. Le pene previste per le
c. sono l'arresto e l'ammenda,
da applicarsi congiuntamente o alternativamente secondo una previsione
legislativa fissata per ogni ipotesi di
c.