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Contratto.

Dir. - Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il c., tipico negozio giuridico bi- o plurilaterale, si distingue per la caratteristica nota della patrimonialità del suo oggetto, da cui consegue che non possono essere considerati c. quei negozi che, sebbene strutturalmente identici, non tendono a produrre effetti giuridici patrimoniali (le cosiddette convenzioni). Rappresenta il mezzo più importante attraverso cui si giunge all'autoregolamento degli interessi privati a forza di legge fra le parti che lo hanno posto in essere. Elementi essenziali del c. sono: la manifestazione di volontà (che nel caso si specifica nell'accordo o consenso), la causa, l'oggetto, la forma (quando sia richiesta dalla legge a pena di nullità). Si aggiunge, inoltre, per alcuni c. (reali) la consegna della cosa, non bastando in tali casi la sola formazione del consenso a perfezionare il c. Diversa può essere la natura degli effetti del c., cosicché si distinguono i c. obbligatori, che danno vita a un rapporto puramente obbligatorio, e i c. con efficacia reale, che in base al semplice consenso danno luogo alla costituzione, al trasferimento o all'estinzione di un diritto determinato. Altre distinzioni si basano: sul momento in cui si producono gli effetti (c. con efficacia immediata e a esecuzione differita); sulla durata degli stessi (c. a esecuzione continuata o periodica); sull'incidenza delle obbligazioni consequenziali su una sola o su entrambe le parti (c. unilaterali e bilaterali o a prestazioni corrispettive); sulla predeterminazione e corrispondenza delle prestazioni (c. commutativi) ovvero sulla dipendenza di una o di entrambe le prestazioni da un fattore di incertezza che può giocare a favore dell'una o dell'altra parte (c. aleatori). ║ C. collettivo: accordo stipulato tra associazioni sindacali contrapposte con il quale vengono stabilite norme che disciplinano i rapporti individuali di lavoro. Il contenuto del c. collettivo si distingue in parte normativa, concernente la regolamentazione vera e propria dei rapporti individuali di lavoro, e parte salariale, nella quale sono stabiliti i minimi di paga. In relazione alla sfera di efficacia territoriale esso può essere: nazionale, regionale, provinciale e comunale. In relazione alle attività economiche può essere: intercategoriale, di categoria e aziendale. Dal punto di vista particolare, il c. collettivo di lavoro intende assicurare che le condizioni pattuite dal singolo prestatore d'opera e dal singolo imprenditore non scendano al disotto di un determinato livello oggettivamente prestabilito; in tal modo, alla funzione economica, propria del c. normativo in generale, che è quella di assicurare una standardizzazione nella disciplina contrattuale di determinati rapporti, il c. collettivo di lavoro aggiunge la funzione sociale di rappresentare un livello minimo di condizioni garantite al contraente economicamente più debole. ║ C. individuale: il prestatore di lavoro si obbliga, mediante un corrispettivo, a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione del datore medesimo. La subordinazione o dipendenza dal datore di lavoro è la nota fondamentale del rapporto, nonché il criterio che lo distingue dal c. d'opera. Il primo ha per oggetto l'utilità inerente a un'attività lavorativa subordinata, il secondo, invece, ha per oggetto il risultato di un lavoro, autonomo; nell'un caso il rischio di lavoro, sia per quanto riguarda il risultato, sia per i pregiudizi che dal lavoro possono derivare alla persona del lavoratore, incide sul datore; nell'altro, viceversa, il rischio è a carico di chi si è obbligato a compiere l'opera o il servizio. I prestatori di lavoro si distinguono in due categorie, impiegati e operai; il c. di lavoro si specifica rispettivamente come c. d'impiego (privato) e c. di mano d'opera. I dirigenti amministrativi o tecnici sono, in realtà, impiegati qualificati da funzioni direttive. ║ C. di formazione e lavoro: speciale contratto di lavoro a termine con il quale possono essere assunti esclusivamente giovani dai 15 ai 33 anni. Disciplinato a partire dal 1984, tale contratto ha durata massima di 24 mesi; non può essere rinnovato e solleva il datore di lavoro dal pagamento di parte della contribuzione previdenziale. ║ C. di lavoro a termine: cessa allo scadere di un determinato periodo di tempo. Una legge del 1994 ha stabilito che non può durare più di 12 mesi e non può essere applicato a un numero di lavoratori superiore al 10% degli occupati a tempo indeterminato.