Cosa contraffatta, opera o prodotto imitato e spacciato per
originale; falsificazione. ● Dir. - La creazione di un oggetto che ne
imiti sufficientemente un altro è una forma di falsificazione. Si
differenzia dall'
alterazione, perché in questa si ha una
modificazione dell'oggetto, in modo da farlo apparire diverso. Sono punite: la
c. di monete nazionali ed estere; di carta filigranata in uso per la
fabbricazione di carte e valori; di biglietti di pubbliche imprese di trasporto;
del sigillo di Stato; di altri pubblici sigilli; delle impronte di una pubblica
autenticazione e certificazione; di segni distintivi di opere di ingegno e di
prodotti industriali; di atti pubblici. Anche la
c. di oggetti comunque
destinati al commercio può considerarsi una forma di falsità:
tuttavia essa è punita solo se la
c. implica un pericolo per la
salute pubblica ed è prevista (per la prevalenza dell'interesse della
pubblica incolumità) fra i delitti di comune pericolo mediante
frode.