Calcolo, conteggio, operazione aritmetica. ║ Computo
delle entrate e delle uscite. ║ Somma dovuta a saldo di prestazioni,
lavori o consumi. ║ La nota stessa su cui è segnato il
c.
║ Tornaconto. ║ Opinione, stima, considerazione, importanza. ●
Contab. - Insieme di scritture che si riferiscono a un oggetto determinato e che
hanno come fine quello di porre in rilievo le variazioni subite dall'oggetto
stesso entro un determinato periodo di tempo e la sua situazione al termine di
questo periodo. ║
C. dei profitti e delle perdite: pongono in
rilievo le variazioni subite dal capitale netto dell'impresa nel corso della
gestione. ║
C. di partecipazione: rileva nella contabilità
di uno dei partecipanti, a uno o più affari, le operazioni compiute e i
diversi rapporti giuridici attivi o passivi con gli altri partecipanti. ║
C. di deposito: può essere bloccato, condizionato, speciale,
vincolato, ecc. ║
C. preventivo: documento contabile in cui si
pongono in rilievo i risultati previsti di determinati affari. ║
C. di
acquisto e
c. di vendita: documenti che il commissionario rimette al
committente con l'indicazione dell'importo per determinare il prezzo, o per
registrare ricavi, spese o compensi. ║
C. economico: documento
redatto al termine dell'esercizio di ogni impresa allo scopo di porre in rilievo
i risultati economici di una gestione; esso è parte integrante del
rendiconto generale dell'impresa stessa e accompagna lo stato patrimoniale.
║
C. consuntivi del bilancio: documento redatto separatamente da
ogni ministero, al termine di un anno finanziario, e trasmesso unitamente al
c. patrimoniale alla Ragioneria generale. ● Banca e Comm. -
C.
corrente: contratto con il quale le parti convengono di annotare in un
c. i crediti derivanti da reciproche rimesse. Sui crediti annotati
decorrono gli interessi; permangono i diritti di commissione e di rimborso delle
spese, le azioni ed eccezioni relative agli atti da cui i crediti sono
scaturiti, nonché le garanzie reali o personali e le obbligazioni
solidali che assistono singoli crediti. L'inclusione nel
c. corrente
delle rimesse costituite da crediti dei correntisti verso terzi si presume fatta
con la clausola salvo incasso. La chiusura del
c. corrente, in genere
semestrale, ha per effetto soltanto la determinazione e l'esigibilità del
saldo, che può essere però trasferito in un nuovo
c. quale
primo credito. ║
C. corrente semplice: nel determinare il saldo si
prescinde dalla diversità di scadenza delle singole partite. ║
C. corrente a interesse: le partite iscrittevi sono fruttifere
d'interessi, da capitalizzarsi all'epoca di chiusura provvisoria o definitiva
del
c. corrente. ║
C. corrente bancario: mezzo
tecnico-contabile per registrare le operazioni risultanti dal rapporto
cliente-banca. Si distingue in
c. corrente attivo o
passivo, a
seconda che la banca consenta o no al cliente di disporre di somme superiori al
credito risultante dal
c. corrente stesso. Se il
c. corrente
è intestato a un'unica persona si dice
singolo, mentre è
definito invece
collettivo quando è intestato a più
persone; in quest'ultimo caso la firma può essere
disgiunta (ogni
titolare firma da solo assegni) o
congiunta (debbono essere presenti le
firme di tutti i titolari). Il
c. corrente può essere
altresì
fruttifero o
infruttifero, a seconda che gli
interessi vengano o no calcolati con il sistema a scalare, con o senza libretto.
Si dicono
di deposito o
di corrispondenza i
c. correnti
alimentati anche da operazioni disposte con scambio di corrispondenza fra banca
e cliente. ║
C. corrente postale: acceso dall'amministrazione
postale a chi ne faccia richiesta, è alimentato da versamenti eseguiti,
mediante appositi bollettini, dal correntista o dai suoi debitori e utilizzato
dallo stesso correntista mediante emissione di assegni postali o
telegrafici.