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Contenzioso.

Che è causa o origine di controversie, controverso; litigioso. ● Dir. - Che concerne una contesa giudiziaria. ║ Procedimento c.: c. nel quale vi è contraddittorio delle parti; si contrappone a quello volontario. ║ Il complesso delle controversie relative al diritto finanziario. ║ Insieme di organi e procedimenti relativi a un tipo di controversie tra il cittadino e lo Stato (c. amministrativo, contabile, tributario) e tra Stato e Stato (c. diplomatico). ║ C. amministrativo: sistema di giustizia amministrativa tipico dell'ordinamento francese, nel quale la decisione delle controversie in cui è interessata la pubblica amministrazione è affidata all'esclusiva competenza di speciali tribunali amministrativi. Si hanno quattro specie di c. amministrativo: c. di piena giurisdizione, con competenza dei tribunali amministrativi ad esaminare i comportamenti dell'amministrazione in fatto e in diritto, sia nel merito sia nella legittimità, e ad emanare sentenze di annullamento, di riforma e anche di condanna; c. di annullamento, con poteri limitati all'esame di legittimità e all'annullamento; c. di interpretazione, destinato a risolvere le questioni pregiudiziali sulla legittimità o sul significato di un atto sorto dinnanzi a un giudice diverso da quelli facenti parte del c. amministrativo; c. di repressione, in cui i tribunali giudicano della condotta dei privati, in quanto contraria alle norme concernenti la tutela di alcune specie di beni demaniali. ║ C. contabile: procedimento giurisdizionale in materia di responsabilità contabile e civile di agenti, funzionari e impiegati dello Stato e degli enti locali per cui sono competenti, rispettivamente, la Corte dei Conti e il Consiglio di Prefettura. ║ C. diplomatico: l'insieme dei procedimenti creati da norme convenzionali, in virtù dei quali le controversie insorgenti fra due Stati possono essere risolte senza ricorrere alla forza. Tali procedimenti possono tendere a facilitare l'accordo risolutivo (procedimento conciliativo) o mediante l'emissione di un parere (procedimento consultivo), oppure mediante un'azione che faciliti i negoziati diretti fra le parti (buoni uffici o mediazione). In passato, in Italia, presso il ministero degli Affari Esteri, vi era un Ufficio del c. diplomatico con il compito di prestare consulenza giuridica e di coordinare i servizi giuridici del ministero stesso. Questo ufficio cessò di funzionare con la seconda guerra mondiale. ║ C. tributario: designa il complesso delle controversie fra i contribuenti e i vari soggetti della potestà d'imposizione, prescindendo dagli organi competenti a decidere le controversie stesse e dalla natura di queste (controversie di tassazione, di legittimità e d'imponibilità, se riguardano la determinazione e l'interpretazione delle norme giuridiche). Inoltre, il termine designa le varie giurisdizioni tributarie alle quali è attribuita la competenza in ordine a particolari controversie intorno alle questioni sull'estimazione dei redditi e ai criteri tecnici discrezionali della tassazione.