Che è causa o origine di controversie, controverso;
litigioso. ● Dir. - Che concerne una contesa giudiziaria. ║
Procedimento c.:
c. nel quale vi è contraddittorio delle
parti; si contrappone a quello volontario. ║ Il complesso delle
controversie relative al diritto finanziario. ║ Insieme di organi e
procedimenti relativi a un tipo di controversie tra il cittadino e lo Stato
(
c. amministrativo, contabile, tributario) e tra Stato e Stato (
c.
diplomatico). ║
C. amministrativo: sistema di giustizia
amministrativa tipico dell'ordinamento francese, nel quale la decisione delle
controversie in cui è interessata la pubblica amministrazione è
affidata all'esclusiva competenza di speciali tribunali amministrativi. Si hanno
quattro specie di
c. amministrativo:
c. di piena giurisdizione,
con competenza dei tribunali amministrativi ad esaminare i comportamenti
dell'amministrazione in fatto e in diritto, sia nel merito sia nella
legittimità, e ad emanare sentenze di annullamento, di riforma e anche di
condanna;
c. di annullamento, con poteri limitati all'esame di
legittimità e all'annullamento;
c. di interpretazione, destinato a
risolvere le questioni pregiudiziali sulla legittimità o sul significato
di un atto sorto dinnanzi a un giudice diverso da quelli facenti parte del
c. amministrativo;
c. di repressione, in cui i tribunali giudicano
della condotta dei privati, in quanto contraria alle norme concernenti la tutela
di alcune specie di beni demaniali. ║
C. contabile: procedimento
giurisdizionale in materia di responsabilità contabile e civile di
agenti, funzionari e impiegati dello Stato e degli enti locali per cui sono
competenti, rispettivamente, la Corte dei Conti e il Consiglio di Prefettura.
║
C. diplomatico: l'insieme dei procedimenti creati da norme
convenzionali, in virtù dei quali le controversie insorgenti fra due
Stati possono essere risolte senza ricorrere alla forza. Tali procedimenti
possono tendere a facilitare l'accordo risolutivo (
procedimento
conciliativo) o mediante l'emissione di un parere (
procedimento
consultivo), oppure mediante un'azione che faciliti i negoziati diretti fra
le parti (
buoni uffici o
mediazione). In passato, in Italia,
presso il ministero degli Affari Esteri, vi era un
Ufficio del c.
diplomatico con il compito di prestare consulenza giuridica e di coordinare
i servizi giuridici del ministero stesso. Questo ufficio cessò di
funzionare con la seconda guerra mondiale. ║
C. tributario: designa
il complesso delle controversie fra i contribuenti e i vari soggetti della
potestà d'imposizione, prescindendo dagli organi competenti a decidere le
controversie stesse e dalla natura di queste (controversie di tassazione, di
legittimità e d'imponibilità, se riguardano la determinazione e
l'interpretazione delle norme giuridiche). Inoltre, il termine designa le varie
giurisdizioni tributarie alle quali è attribuita la competenza in ordine
a particolari controversie intorno alle questioni sull'estimazione dei redditi e
ai criteri tecnici discrezionali della tassazione.