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Consuetùdine.

Modo costante di operare e di pensare; abitudine, usanza, tradizione, costume. ║ Familiarità, confidenza. ● Dir. - La c. è la maggiore fonte di diritto non scritto, costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, che gli attribuisce valore di regola giuridica vincolante. ● St. del dir. - Negli ordinamenti giuridici primitivi la c. fu la sola fonte di diritto. Distinta in epoca romana in interpretativa (secundum legem), introduttiva (praeter legem), abrogativa (contra legem), ebbe particolare importanza nel periodo del Principato, mentre in epoca imperiale fu progressivamente sostituita dalla legge scritta. Il Corpus iuris civilis giustinianeo rispecchia, infatti, una situazione di forte indebolimento della c., alla quale la legge scritta veniva imposta come limite di efficacia. Il diritto consuetudinario tornò a esercitare un ruolo fondamentale in epoca medioevale, soprattutto nell'istituzione dei feudi e negli ordinamenti comunali, oltre che nel diritto marittimo e in quello commerciale. In linea generale, si può affermare che nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non risulta più adatta alle condizioni politico-sociali, la c. si rivela particolarmente importante ed efficace, in attesa della definizione di nuove e più adeguate leggi scritte. Ancora oggi, alla c. è riconosciuto valore di vero e propio diritto, pur se in forme e modi diversi a seconda dei Paesi; il diritto inglese, ad esempio, è prevalentemente di tipo consuetudinario, mentre quello italiano si basa essenzialmente su fonti scritte. ● Dir. can. - Nell'ordinamento della Chiesa non esiste una definizione precisa della c.; essa comunque mantiene valore di fonte normativa, la cui applicazione deve però essere sottoposta al consenso della legge scritta, all'approvazione (o almeno alla non riprovazione ) del superiore ecclesiastico. La c. può essere fonte di diritto generale, se la sua autorità si esercita nei confronti della Chiesa universale, oppure di diritto particolare, se viene applicata alle comunità minori. Il diritto canonico distingue, inoltre, una c. iuxta legem, che ha funzione di interpretazione della legge, una c. praeter legem, norma che per essere tale deve essere stata osservata per 40 anni dalla comunità, una c. contra legem, che può contrastare il diritto ecclesiastico, pur non potendo mai opporsi a quello divino, naturale e positivo. ● Dir. priv. - L'applicazione della c. è determinata dal Codice Civile che, nelle materie regolate dalla legge, ne limita l'efficacia ai casi in cui la c. sia esplicitamente richiamata dalla legge scritta. La c. non ha quindi efficacia diretta, ma serve ad integrare la legge, della quale può colmare le lacune. Una c. che risulti contraria alla legge scritta non è dunque ammessa. ● Dir. internaz. - La c., che risulta dalla costante uniformità nel tempo di un determinato modo di agire da parte di tutti i membri della comunità internazionale nelle reciproche relazioni, è considerata norma di valore pari a quello delle norme stabilite mediante trattati. Una norma consuetudinaria può quindi abrogarne una convenzionale scritta, e viceversa. Con l'accrescersi del numero dei membri aderenti alle comunità internazionali, soprattutto a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, le c. hanno progressivamente perso importanza e sono state sostituite sempre più da norme convenzionali.