Modo costante di operare e di pensare; abitudine, usanza,
tradizione, costume. ║ Familiarità, confidenza. ● Dir. - La
c. è la maggiore fonte di diritto non scritto, costituita dalla
ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della
generalità dei soggetti, che gli attribuisce valore di regola giuridica
vincolante. ● St. del dir. - Negli ordinamenti giuridici primitivi la
c. fu la sola fonte di diritto. Distinta in epoca romana in
interpretativa (
secundum legem), introduttiva (
praeter legem),
abrogativa (
contra legem), ebbe particolare importanza nel periodo del
Principato, mentre in epoca imperiale fu progressivamente sostituita dalla legge
scritta. Il
Corpus iuris civilis giustinianeo rispecchia, infatti, una
situazione di forte indebolimento della
c., alla quale la legge scritta
veniva imposta come limite di efficacia. Il diritto consuetudinario tornò
a esercitare un ruolo fondamentale in epoca medioevale, soprattutto
nell'istituzione dei feudi e negli ordinamenti comunali, oltre che nel diritto
marittimo e in quello commerciale. In linea generale, si può affermare
che nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non risulta più
adatta alle condizioni politico-sociali, la
c. si rivela particolarmente
importante ed efficace, in attesa della definizione di nuove e più
adeguate leggi scritte. Ancora oggi, alla
c. è riconosciuto valore
di vero e propio diritto, pur se in forme e modi diversi a seconda dei Paesi; il
diritto inglese, ad esempio, è prevalentemente di tipo consuetudinario,
mentre quello italiano si basa essenzialmente su fonti scritte. ● Dir.
can. - Nell'ordinamento della Chiesa non esiste una definizione precisa della
c.; essa comunque mantiene valore di fonte normativa, la cui applicazione
deve però essere sottoposta al consenso della legge scritta,
all'approvazione (o almeno alla non riprovazione ) del superiore ecclesiastico.
La
c. può essere fonte di diritto generale, se la sua
autorità si esercita nei confronti della Chiesa universale, oppure di
diritto particolare, se viene applicata alle comunità minori. Il diritto
canonico distingue, inoltre, una
c. iuxta legem, che ha funzione di
interpretazione della legge, una
c. praeter legem, norma che per essere
tale deve essere stata osservata per 40 anni dalla comunità, una
c.
contra legem, che può contrastare il diritto ecclesiastico, pur non
potendo mai opporsi a quello divino, naturale e positivo. ● Dir. priv. -
L'applicazione della
c. è determinata dal Codice Civile che, nelle
materie regolate dalla legge, ne limita l'efficacia ai casi in cui la
c.
sia esplicitamente richiamata dalla legge scritta. La
c. non ha quindi
efficacia diretta, ma serve ad integrare la legge, della quale può
colmare le lacune. Una
c. che risulti contraria alla legge scritta non
è dunque ammessa. ● Dir. internaz. - La
c., che risulta
dalla costante uniformità nel tempo di un determinato modo di agire da
parte di tutti i membri della comunità internazionale nelle reciproche
relazioni, è considerata norma di valore pari a quello delle norme
stabilite mediante trattati. Una norma consuetudinaria può quindi
abrogarne una convenzionale scritta, e viceversa. Con l'accrescersi del numero
dei membri aderenti alle comunità internazionali, soprattutto a partire
dalla fine della seconda guerra mondiale, le
c. hanno progressivamente
perso importanza e sono state sostituite sempre più da norme
convenzionali.