Unione, società, gruppo legato da comunanza di
interessi. ● Dir. rom. -
C. familiare: antico istituto giuridico
che prevedeva la comunione ereditaria dei figli che, alla morte del padre,
conservavano indivisibile il patrimonio, mantenendo la piena
disponibilità delle cose e ricchezze comuni. I singoli membri del
c. potevano alienare una cosa comune, ma agli altri era data
facoltà di bloccare la sua iniziativa. Mediante una particolare procedura
giuridica, l'istituto del
c. poteva essere costituito anche fra estranei.
● Dir. amm. -
C. amministrativo: persona giuridica pubblica
costituita dall'associazione di più enti pubblici, talvolta con
l'intervento di privati, riuniti allo scopo di realizzare determinate
finalità. ● Ecol. -
C. di bonifica: ente che provvede al
risanamento dei terreni impaludati o acquitrinosi, ai fini igienici, economici e
sociali. ● Econ. - Associazione di diversi soggetti economici, costituita
allo scopo di coordinare le attività dei singoli aderenti. I
c.
possono avere carattere facoltativo (se sorgono dalla libera volontà e
dal reciproco accordo tra i membri) o obbligatorio (se sono imposti dalla
legge). Sono dotati di un proprio statuto che stabilisce finalità,
struttura, sede e mezzi. Precise norme regolano la durata dei
c.,
controllano i singoli membri, stabiliscono l'esclusione dei partecipanti. Gli
organi principali di un
c. sono generalmente l'assemblea, il consiglio
direttivo, il presidente. ║
C. agrario: società cooperativa
provinciale di imprenditori agricoli, creata allo scopo di contribuire
all'incremento e al miglioramento della produzione agricola, mediante la
creazione di una capillare rete di distribuzione di materie, macchine, mangimi,
fertilizzanti, e mediante l'organizzazione di una rete di commercializzazione e
conservazione dei prodotti. ║
C. all'export: organismo istituito
allo scopo di assistere le imprese di piccole e medie dimensioni che cercano di
avere rapporti commerciali con l'estero. In Italia sono sorti a partire dagli
ultimi anni Settanta: svolgono essenzialmente attività di consulenza
(caratteristiche dei mercati esteri ai quali l'impresa intende rivolgersi,
normative, ecc.) e di promozione. ║
C. bancario: organismo
costituito fra diverse aziende di credito, allo scopo di provvedere in comune
allo svolgimento di determinate operazioni. ║
C. di collocamento:
organismo comprendente diversi operatori finanziari, istituito allo scopo di
organizzare il collocamento di obbligazioni e titoli azionari. ║
C. di
credito per le opere pubbliche:
c. finalizzato alla concessione di
finanziamenti di opere di pubblica utilità, mediante prestiti
obbligazionari e mutui garantiti. Fondato nel 1919 con il contributo delle Casse
Depositi e Prestiti dell'Istituto Nazionale Assicurazioni e di altri enti
minori, è retto dal governatore della Banca d'Italia. ║
C. di
garanzia collettiva fidi: organismo finalizzato a favorire l'accesso al
credito delle imprese associate, mediante l'offerta di una garanzia accessoria.
In campo industriale i primi
c. di questo tipo sono sorti a partire dagli
anni Settanta. ║
C. industriale: accordo raggiunto fra diverse
imprese operanti nello stesso settore economico, allo scopo di eliminare la
concorrenza reciproca. In Italia erano previsti in base al codice del 1942; sono
stati soppressi in conformità al trattato istitutivo della CEE. ║
C. nazionale per il credito agrario di miglioramento: fondato nel 1928,
concede prestiti per favorire i miglioramenti in campo agricolo. È
controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti previdenziali e
assicurativi. ║
C. per sovvenzioni su valori industriali:
dipendente dalla Banca d'Italia, concede finanziamenti creditizi agevolati ad
industrie in difficoltà. Si affianca all'IRI, del quale fece parte negli
anni tra il 1933 e il 1936; dal 1936 al 1945 fu organizzato come sezione
autonoma dell'IMI. Venne fondato nel 1914 e si sviluppò soprattutto nel
dopoguerra, favorendo la ripresa economica del Paese.