Unione conveniente di parti e di cose affini. Legamento,
concatenazione. ║ Costrutto logico. •
Elettr. - Collegamento o congiuntura di fili facenti parte di un circuito.
║
C. dei trasformatori: collegamenti relativi al primario e al
secondario di un trasformatore, che permettono a questo di funzionare in maniera
da utilizzarlo per diversi valori di tensione. Generalmente tali collegamenti
sono disposti ai lati opposti del trasformatore, e ciascuno di essi porta un
numero relativo al valore della tensione di trasformazione. Chiudendo
opportunamente il circuito ai serrafili, si determina il rapporto di
trasformazione. • Dir. - È il rapporto
che corre fra due o più cause aventi in comune alcuni elementi
costitutivi delle domande che ne sono l'oggetto. Si ha
c. soggettiva
quando l'elemento comune sono i soggetti o anche solo uno di essi;
c.
oggettiva quando l'elemento comune è l'oggetto o il titolo o
identiche questioni. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause
le quali, per ragioni di
c. possono essere decise in un solo processo, il
giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione
della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri
casi davanti a quello preventivamente adito. La
c. non può essere
eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la
rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale
o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione
delle cause connesse. In materia penale, la
c. di procedimenti si
specifica nei concetti di
c. formale e di
c. materiale. Si ha
c. formale quando più procedimenti penali, tra loro distinti,
vengano riuniti per il solo fatto che si trovano nello stesso tempo pendenti
davanti al medesimo giudice. Si ha
c. materiale nei seguenti casi: se i
reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più
persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso fra loro, ovvero da
più persone in danno reciprocamente le une dalle altre; se dei reati per
cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli
altri o in occasione di questi, ovvero per conseguirne o assicurarne al
colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; se
una persona è imputata di più reati; se la prova di un reato o di
una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua
circostanza. La
c. materiale pertanto può essere
soggettiva
e
oggettiva. La
c. può spostare la competenza con
attrazione della competenza inferiore nella superiore. Infatti, se uno dei reati
è di competenza della corte d'assise anche gli altri reati di competenza
inferiore diventano di sua competenza; e, ancora, se uno dei reati è di
competenza del tribunale anche gli altri reati di competenza inferiore diventano
di competenza del tribunale. Così dicasi in relazione alla competenza per
territorio, che è di quel giudice nella cui circoscrizione è stato
compiuto il reato più grave. Per l'articolo 29 della legge n. 464 del 13
settembre 1982, se un reato finanziario, valutario o societario, contestato a
persona già condannata per reati inerenti ad organizzazioni mafiose,
è connesso con altri reati, non si fa luogo alla riunione dei
procedimenti. • Inf. - Collegamento elettrico
fra due punti. ║ Collegamento fra due unità mediante un canale di
trasmissione di dati.