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Congregazione.

Dir. can. - Le sacre c. sono organismi centrali della Santa Sede istituiti con compiti permanenti, a partire dalla metà del Cinquecento, per coadiuvare il Papa nell'esercizio del suo potere. La costituzione Immensa aeterni di Sisto V, del 1588, stabilì quindici c., alle quali affidò determinati settori del governo dello Stato pontificio e della Chiesa. Nel corso dei secoli avvennero vari mutamenti riguardo ad esse; il loro numero, le relative competenze e il loro nome non ebbero carattere definitivo. Attualmente vi sono nella curia romana dieci c. ║ C. per il clero: è competente per le questioni riguardanti il clero secolare, sia per quanto concerne l'esercizio del ministero pastorale, sia in relazione alle istituzioni ed enti ecclesiastici. Originariamente si chiamava c. del concilio e fu istituita da Pio IV nel 1564; era competente per tutte le questioni in merito alle quali il Concilio Tridentino aveva preso una decisione; in particolare si occupò di problemi sia del vescovo che del clero secolare, sia degli ordini religiosi o della disciplina ecclesiastica dei fedeli. Oltre a funzioni amministrative, la c. espletò anche compiti giudiziari ed ebbe il potere di concedere dispense, indulti e grazie. La riforma di curia introdotta da Pio X nel 1908 modificò notevolmente le sue competenze. Le furono avocate sia le cause giudiziarie, sia la facoltà di essere unica interprete dei decreti tridentini e le sue competenze vennero ristrette, in generale, solo alle questioni inerenti alla disciplina del clero secolare e del popolo cristiano. Paolo VI, con la costituzione Regimini Ecclesiae, riformò di nuovo le sue competenze e ne mutò il nome in quello attuale.║ C. per il culto divino. Istituita l'8 maggio 1969, tratta tutte le questioni inerenti al culto divino, liturgico ed extraliturgico, nelle Chiese latine. Ha il compito di completare la revisione dei libri liturgici, di seguirne l'applicazione, di sostenere e regolare il movimento liturgico. Deriva dalla ex c. dei riti, istituita da Sisto V nel 1588, con il compito di regolare i riti e le cerimonie e istituire le cause di beatificazione e canonizzazione. Nel 1969 Paolo VI, con la costituzione Sacra rituum congregatio, istituì al posto di essa, due c. distinte: quella per il culto divino e quella per le cause dei santi. La c. per il culto divino assorbi in sé anche l'organismo postconciliare, istituito nel 1964, per preparare la riforma dei libri liturgici, il Consilium ad exquandam Constitutionem de sacra liturgia. ║ C. per i religiosi e gli istituti secolari: è investita di giurisdizione su tutti gli istituti religiosi e terz'ordini secolari. Rimangono tuttavia escluse dalle sue competenze le questioni concernenti l'attività missionaria dei religiosi e, in generale, gli istituti religiosi fondati unicamente con lo scopo missionario. ║ C. per i vescovi: sue competenze sono le questioni concernenti l'elezione, la divisione, l'unione di diocesi, province e regioni ecclesiastiche, la revisione dei loro con fini, la nomina dei vescovi amministratori apostolici, coadiutori e ausiliari, la vigilanza sul governo delle diocesi e, in generale, sull'attività dei vescovi. Deriva dall'ex c. concistoriale, fondata da Sisto V nel 1588. La sua importanza diminuì nell'ottocento, particolarmente per il fatto che le questioni che esigevano negoziazioni diplomatiche venivano trattate, seppure con la collaborazione di essa, dalla segreteria di Stato o dalla c. degli affari ecclesiastici straordinari. Nel 1908, Pio X diede un nuovo impulso alla sua attività, affidandole anche le questioni connesse, in generale, con il governo delle diocesi, rientranti prima nelle competenze delle c. del concilio e dei vescovi regolari. Prese il nome attuale nel 1967. ║ C. per la disciplina dei sacramenti: gode di ampie competenze su tutta la Chiesa latina riguardo alla disciplina dei sette sacramenti, escluse le questioni dogmatiche, quelle relative al privilegio paolino e agli impedimenti di religione mista e di disparità di culto, quelle riguardanti i riti, ecc. Fu eretta da Pio X come c. della disciplina dei sacramenti, prese il suo nome attuale nel 1967. ║ C. per la dottrina della fede: tratta tutte le questioni concernenti la dottrina della fede e dei costumi o connesse con la fede; in particolare esamina le nuove dottrine, promovendo sull'argomento studi e congressi; dà il suo giudizio sui delitti contro la fede, agendo come tribunale. I diversi casi sono discussi nella c. plenaria dei cardinali e le risoluzioni sono sottoposte alla approvazione del pontefice. Le sue origini risalgono all'attività dei quattro cardinali nominati da Paolo III nel 1542 inquisitori generali. Fino al 1908 ebbe ufficialmente il nome di c. della Santa Inquisizione. Nel corso dei secoli subì vari mutamenti sia strutturali, sia concernenti le materie di sua competenza, e la sua prassi d'ufficio, ma gli obiettivi principali della sua attività sono rimasti immutati fino ad oggi. Nel 1903, Pio X le attribuì anche competenza sull'elezione dei vescovi: le relative questioni vennero però, nel 1908 trasferite alla c. concistoriale (oggi c. per i vescovi). Nel 1917 le furono affidati i compiti della c. dell'Indice allora soppressa. Dal 7 dicembre 1965 fu denominata c. per la dottrina della fede. Sono di grande importanza i mutamenti prescrittile da Paolo VI in relazione alla procedura da seguire nell'espletamento dei suoi compiti. Essi rendono obbligatorio l'ascolto sia del vescovo - o vescovi - della regione particolarmente interessata nella condanna di una dottrina, sia dell'autore delle opere incriminate. ║ C. per le cause dei santi: istituita nel 1969 con la costituzione Sacra rituum congregatio di Paolo VI, succedette alla c. dei riti nel compito di trattare i processi di beatificazione e canonizzazione. ║ C. per le chiese orientali: è competente in tutti gli affari che riguardano sia le persone sia la disciplina e i riti della Chiesa cattolica d'Oriente. La sua giurisdizione è molto ampia: essa gode di tutte le competenze esercitate, nell'ambito della Chiesa latina, dalle altre c. romane. Le sue origini risalgono alla c. De propaganda fide. Benedetto XV con il motu proprio Dei providentia del 1917, la rese autonoma e ne mutò il nome in c. per la Chiesa orientale. Pio XI, nel 1938, ne aumentò ancora di più i poteri, affidandole anche i cattolici di rito latino in quei territori nei quali la Chiesa orientale aveva la maggioranza di fedeli. La costituzione Regimini Ecclesiae di Paolo VI lasciò sostanzialmente immutata la competenza della c. modificandone tuttavia il nome in quello attuale. ║ C. per l'educazione cattolica: si interessa all'educazione del clero e all'ordinamento scolastico della Chiesa. In concreto, rientrano nella sua sfera d'azione il governo dei seminari, l'istruzione del clero secolare e la formazione culturale dei religiosi e dei membri di istituti secolari, le università, gli altri istituti superiori cattolici, le scuole parrocchiali e diocesane e, in generale, le scuole cattoliche. Le sue origini risalgono alla c. dei seminari e delle università degli studi istituita da Benedetto XV, nel 1915, che a sua volta succedette alla c. degli studi istituita da Leone XII nel 1824. Ebbe il suo nome attuale dalla costituzione Regimini Ecclesiae di Paolo VI.║ C. per l'evangelizzazione dei popoli (o De propaganda fide) istituita da Gregorio XV nel 1622, fu investita di ampie facoltà nella direzione dell'attività missionaria della Chiesa. In territori di missione dipendevano da essa, in generale, tutto il clero, sia secolare che regolare, e anche le molteplici questioni relative alla nomina dei vescovi e al governo della diocesi. La c. doveva occuparsi della diffusione del Vangelo, non solo tra gli infedeli, ma anche altrove - nei paesi protestanti, nell'Oriente cristiano - dovunque l'organizzazione della gerarchia mancasse o non fosse salda ed efficiente. La sua attività si è estesa gradualmente anche all'Africa, alle Indie Occidentali e Orientali, nonostante gli ostacoli posti alla sua azione di giuspadronato portoghese e spagnolo. La c. mirò subito alla formazione di un clero indigeno, riuscendo però solo parzialmente. Pio X modificò notevolmente la giurisdizione della c. sia territorialmente sia per quel che riguarda le persone e le questioni di sua competenza: le vennero tolti i territori in cui la gerarchia cattolica era già stabilita (per esempio in Europa: Inghilterra, Scozia, Irlanda, Olanda, Lussemburgo; oltre oceano le diocesi del Canada, dell'isola di Terranova e degli Stati Uniti d'America) e in generale la sua competenza fu ristretta alle sole questioni connesse strettamente con l'attività missionaria. Paolo VI confermò la c. nelle sue funzioni di organo centrale della Santa Sede per l'attività missionaria e all'antico nome aggiunse quello di c. per l'evangelizzazione dei popoli. ║ Le c. religiose sono società religiose con voti semplici, in contrapposizione a quelle con voti solenni od ordini. Nella Chiesa cattolica costituiscono una forma di vita religiosa moderna e dipendono direttamente dalla Santa Sede (di diritto diocesano). Nella prassi attuale, le c. religiose nascono e si sviluppano inizialmente sotto l'egida della giurisdizione vescovile; quelle fra loro che danno prova di vitalità e di vantaggio per la Chiesa possono chiedere il Decretum laudis alla Santa Sede e diventare di diritto pontificio. La soppressione di una c. (anche diocesana) spetta solo alla Santa Sede. Secondo il diritto ecclesiastico, l'organizzazione di una c. è la stessa di quella di un ordine. Le case individuali sono rette da un superiore generale eletto dal Capitolo generale. Tra le più note c.: marianisti; salesiani; redentoristi; missionari oblati; carettiani; missionari del Sacro Cuore di Gesù; Società del Divin Verbo.