Dir. can. - Le
sacre c. sono organismi centrali della
Santa Sede istituiti con compiti permanenti, a partire dalla metà del
Cinquecento, per coadiuvare il Papa nell'esercizio del suo potere. La
costituzione
Immensa aeterni di Sisto V, del 1588, stabilì
quindici
c., alle quali affidò determinati settori del governo
dello Stato pontificio e della Chiesa. Nel corso dei secoli avvennero vari
mutamenti riguardo ad esse; il loro numero, le relative competenze e il loro
nome non ebbero carattere definitivo. Attualmente vi sono nella curia romana
dieci
c. ║
C. per il clero: è competente per le
questioni riguardanti il clero secolare, sia per quanto concerne l'esercizio del
ministero pastorale, sia in relazione alle istituzioni ed enti ecclesiastici.
Originariamente si chiamava
c. del concilio e fu istituita da Pio IV nel
1564; era competente per tutte le questioni in merito alle quali il Concilio
Tridentino aveva preso una decisione; in particolare si occupò di
problemi sia del vescovo che del clero secolare, sia degli ordini religiosi o
della disciplina ecclesiastica dei fedeli. Oltre a funzioni amministrative, la
c. espletò anche compiti giudiziari ed ebbe il potere di concedere
dispense, indulti e grazie. La riforma di curia introdotta da Pio X nel 1908
modificò notevolmente le sue competenze. Le furono avocate sia le cause
giudiziarie, sia la facoltà di essere unica interprete dei decreti
tridentini e le sue competenze vennero ristrette, in generale, solo alle
questioni inerenti alla disciplina del clero secolare e del popolo cristiano.
Paolo VI, con la costituzione
Regimini Ecclesiae, riformò di nuovo
le sue competenze e ne mutò il nome in quello attuale.║
C. per
il culto divino. Istituita l'8 maggio 1969, tratta tutte le questioni
inerenti al culto divino, liturgico ed extraliturgico, nelle Chiese latine. Ha
il compito di completare la revisione dei libri liturgici, di seguirne
l'applicazione, di sostenere e regolare il movimento liturgico. Deriva dalla ex
c. dei riti, istituita da Sisto V nel 1588, con il compito di regolare i
riti e le cerimonie e istituire le cause di beatificazione e canonizzazione. Nel
1969 Paolo VI, con la costituzione
Sacra rituum congregatio,
istituì al posto di essa, due
c. distinte: quella per il culto
divino e quella per le cause dei santi. La
c. per il culto divino assorbi
in sé anche l'organismo postconciliare, istituito nel 1964, per preparare
la riforma dei libri liturgici, il
Consilium ad exquandam Constitutionem de
sacra liturgia. ║
C. per i religiosi e gli istituti secolari:
è investita di giurisdizione su tutti gli istituti religiosi e
terz'ordini secolari. Rimangono tuttavia escluse dalle sue competenze le
questioni concernenti l'attività missionaria dei religiosi e, in
generale, gli istituti religiosi fondati unicamente con lo scopo missionario.
║
C. per i vescovi: sue competenze sono le questioni concernenti
l'elezione, la divisione, l'unione di diocesi, province e regioni
ecclesiastiche, la revisione dei loro con fini, la nomina dei vescovi
amministratori apostolici, coadiutori e ausiliari, la vigilanza sul governo
delle diocesi e, in generale, sull'attività dei vescovi. Deriva dall'ex
c. concistoriale, fondata da Sisto V nel 1588. La sua importanza
diminuì nell'ottocento, particolarmente per il fatto che le questioni che
esigevano negoziazioni diplomatiche venivano trattate, seppure con la
collaborazione di essa, dalla segreteria di Stato o dalla
c. degli affari
ecclesiastici straordinari. Nel 1908, Pio X diede un nuovo impulso alla sua
attività, affidandole anche le questioni connesse, in generale, con il
governo delle diocesi, rientranti prima nelle competenze delle
c. del
concilio e dei vescovi regolari. Prese il nome attuale nel 1967. ║
C.
per la disciplina dei sacramenti: gode di ampie competenze su tutta la
Chiesa latina riguardo alla disciplina dei sette sacramenti, escluse le
questioni dogmatiche, quelle relative al privilegio paolino e agli impedimenti
di religione mista e di disparità di culto, quelle riguardanti i riti,
ecc. Fu eretta da Pio X come
c. della disciplina dei sacramenti, prese il
suo nome attuale nel 1967. ║
C. per la dottrina della fede: tratta
tutte le questioni concernenti la dottrina della fede e dei costumi o connesse
con la fede; in particolare esamina le nuove dottrine, promovendo sull'argomento
studi e congressi; dà il suo giudizio sui delitti contro la fede, agendo
come tribunale. I diversi casi sono discussi nella
c. plenaria dei
cardinali e le risoluzioni sono sottoposte alla approvazione del pontefice. Le
sue origini risalgono all'attività dei quattro cardinali nominati da
Paolo III nel 1542 inquisitori generali. Fino al 1908 ebbe ufficialmente il nome
di
c. della Santa Inquisizione. Nel corso dei secoli subì vari
mutamenti sia strutturali, sia concernenti le materie di sua competenza, e la
sua prassi d'ufficio, ma gli obiettivi principali della sua attività sono
rimasti immutati fino ad oggi. Nel 1903, Pio X le attribuì anche
competenza sull'elezione dei vescovi: le relative questioni vennero però,
nel 1908 trasferite alla
c. concistoriale (oggi
c. per i vescovi).
Nel 1917 le furono affidati i compiti della
c. dell'Indice allora
soppressa. Dal 7 dicembre 1965 fu denominata
c. per la dottrina della
fede. Sono di grande importanza i mutamenti prescrittile da Paolo VI in
relazione alla procedura da seguire nell'espletamento dei suoi compiti. Essi
rendono obbligatorio l'ascolto sia del vescovo - o vescovi - della regione
particolarmente interessata nella condanna di una dottrina, sia dell'autore
delle opere incriminate. ║
C. per le cause dei santi: istituita nel
1969 con la costituzione
Sacra rituum congregatio di Paolo VI, succedette
alla
c. dei riti nel compito di trattare i processi di beatificazione e
canonizzazione. ║
C. per le chiese orientali: è competente
in tutti gli affari che riguardano sia le persone sia la disciplina e i riti
della Chiesa cattolica d'Oriente. La sua giurisdizione è molto ampia:
essa gode di tutte le competenze esercitate, nell'ambito della Chiesa latina,
dalle altre
c. romane. Le sue origini risalgono alla
c. De propaganda
fide. Benedetto XV con il
motu proprio Dei providentia del 1917, la
rese autonoma e ne mutò il nome in
c. per la Chiesa orientale. Pio
XI, nel 1938, ne aumentò ancora di più i poteri, affidandole anche
i cattolici di rito latino in quei territori nei quali la Chiesa orientale aveva
la maggioranza di fedeli. La costituzione
Regimini Ecclesiae di Paolo VI
lasciò sostanzialmente immutata la competenza della
c.
modificandone tuttavia il nome in quello attuale. ║
C. per l'educazione
cattolica: si interessa all'educazione del clero e all'ordinamento
scolastico della Chiesa. In concreto, rientrano nella sua sfera d'azione il
governo dei seminari, l'istruzione del clero secolare e la formazione culturale
dei religiosi e dei membri di istituti secolari, le università, gli altri
istituti superiori cattolici, le scuole parrocchiali e diocesane e, in generale,
le scuole cattoliche. Le sue origini risalgono alla
c. dei seminari e
delle università degli studi istituita da Benedetto XV, nel 1915, che a
sua volta succedette alla
c. degli studi istituita da Leone XII nel 1824.
Ebbe il suo nome attuale dalla costituzione
Regimini Ecclesiae di Paolo
VI.║
C. per l'evangelizzazione dei popoli (o
De propaganda
fide) istituita da Gregorio XV nel 1622, fu investita di ampie
facoltà nella direzione dell'attività missionaria della Chiesa. In
territori di missione dipendevano da essa, in generale, tutto il clero, sia
secolare che regolare, e anche le molteplici questioni relative alla nomina dei
vescovi e al governo della diocesi. La
c. doveva occuparsi della
diffusione del Vangelo, non solo tra gli infedeli, ma anche altrove - nei paesi
protestanti, nell'Oriente cristiano - dovunque l'organizzazione della gerarchia
mancasse o non fosse salda ed efficiente. La sua attività si è
estesa gradualmente anche all'Africa, alle Indie Occidentali e Orientali,
nonostante gli ostacoli posti alla sua azione di giuspadronato portoghese e
spagnolo. La
c. mirò subito alla formazione di un clero indigeno,
riuscendo però solo parzialmente. Pio X modificò notevolmente la
giurisdizione della
c. sia territorialmente sia per quel che riguarda le
persone e le questioni di sua competenza: le vennero tolti i territori in cui la
gerarchia cattolica era già stabilita (per esempio in Europa:
Inghilterra, Scozia, Irlanda, Olanda, Lussemburgo; oltre oceano le diocesi del
Canada, dell'isola di Terranova e degli Stati Uniti d'America) e in generale la
sua competenza fu ristretta alle sole questioni connesse strettamente con
l'attività missionaria. Paolo VI confermò la
c. nelle sue
funzioni di organo centrale della Santa Sede per l'attività missionaria e
all'antico nome aggiunse quello di
c. per l'evangelizzazione dei popoli.
║ Le
c. religiose sono società religiose con voti semplici,
in contrapposizione a quelle con voti solenni od ordini. Nella Chiesa cattolica
costituiscono una forma di vita religiosa moderna e dipendono direttamente dalla
Santa Sede (di diritto diocesano). Nella prassi attuale, le
c. religiose
nascono e si sviluppano inizialmente sotto l'egida della giurisdizione
vescovile; quelle fra loro che danno prova di vitalità e di vantaggio per
la Chiesa possono chiedere il
Decretum laudis alla Santa Sede e diventare
di diritto pontificio. La soppressione di una
c. (anche diocesana) spetta
solo alla Santa Sede. Secondo il diritto ecclesiastico, l'organizzazione di una
c. è la stessa di quella di un ordine. Le case individuali sono
rette da un superiore generale eletto dal Capitolo generale. Tra le più
note
c.: marianisti; salesiani; redentoristi; missionari oblati;
carettiani; missionari del Sacro Cuore di Gesù; Società del Divin
Verbo.