Ministro del sacramento della penitenza o confessione. Il
c. deve essere sacerdote e godere della necessaria giurisdizione: il papa
per tutta la Chiesa; l'ordinario e il canonico penitenziere per la propria
diocesi; il parroco per la sua parrocchia; il superiore religioso per i suoi
sudditi. In forza della giurisdizione delegata possono confessare anche
sacerdoti fuori della propria giurisdizione (per esempio i predicatori). Norme
speciali regolano la giurisdizione riguardo alle religiose e alle novizie. In
punto di morte qualsiasi sacerdote può impartire l'assoluzione ovunque,
anche da peccati riservati e da censure. Non è valida l'assoluzione data
dal sacerdote al suo complice in peccato turpe (escluso il caso di morte
imminente). Al
c. si richiede scienza adeguata, grande esperienza, amore
per le anime. Egli deve sapere quando deve dare o negare l'assoluzione,
perciò deve essere in grado di appurare il grado di colpevolezza del
penitente, il suo pentimento e la disposizione a cambiare vita.