Il rimettere tutta la pena o parte di essa. Il rimettere un
debito. Grazia, perdono. ║
C. edilizio: sanatoria degli abusi
edilizi introdotta dalla legge 28 febbraio 1985 n.47. La legge legittima di
fatto gli illeciti edilizi attraverso il versamento da parte del proprietario di
una somma di denaro a titolo di oblazione. L'entità dell'oblazione varia
a seconda dell'epoca in cui è avvenuta la violazione delle norme, del
tipo di abuso effettuato e dell'eventuale aumento della cubatura rispetto a
quanto consentito. ║
C. fiscale: provvedimento di legge entrato in
vigore nel dicembre 1973, con il quale si stabiliscono le norme per agevolare la
definizione delle varie pendenze dei contribuenti in materia tributaria. Le
sanzioni fiscali che possono costituire oggetto di
c. sono le
soprattasse, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative in genere. Tale
disposizione è stata adottata per far fronte alle numerose controversie
fra contribuenti e amministrazione fiscale, favorendo in questo modo i nuovi
meccanismi della riforma tributaria. Le più recenti disposizioni sono
state introdotte con il d.l. del 10 luglio 1982 n.429, attraverso il quale i
contribuenti hanno la possibilità di definire i loro rapporti con il
fisco in materia di imposte dirette (IRPEF, ILOR e IRPEG) e indirette,
presentando dichiarazioni integrative in sostituzione di quelle omesse o per
rettificare quelle presentate.