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Condono.

Il rimettere tutta la pena o parte di essa. Il rimettere un debito. Grazia, perdono. ║ C. edilizio: sanatoria degli abusi edilizi introdotta dalla legge 28 febbraio 1985 n.47. La legge legittima di fatto gli illeciti edilizi attraverso il versamento da parte del proprietario di una somma di denaro a titolo di oblazione. L'entità dell'oblazione varia a seconda dell'epoca in cui è avvenuta la violazione delle norme, del tipo di abuso effettuato e dell'eventuale aumento della cubatura rispetto a quanto consentito. ║ C. fiscale: provvedimento di legge entrato in vigore nel dicembre 1973, con il quale si stabiliscono le norme per agevolare la definizione delle varie pendenze dei contribuenti in materia tributaria. Le sanzioni fiscali che possono costituire oggetto di c. sono le soprattasse, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative in genere. Tale disposizione è stata adottata per far fronte alle numerose controversie fra contribuenti e amministrazione fiscale, favorendo in questo modo i nuovi meccanismi della riforma tributaria. Le più recenti disposizioni sono state introdotte con il d.l. del 10 luglio 1982 n.429, attraverso il quale i contribuenti hanno la possibilità di definire i loro rapporti con il fisco in materia di imposte dirette (IRPEF, ILOR e IRPEG) e indirette, presentando dichiarazioni integrative in sostituzione di quelle omesse o per rettificare quelle presentate.