Atto di condannare; la pena inflitta o l'obbligo imposto.
║ Disapprovazione morale, biasimo. • Rel.
- Riprovazione da parte della Chiesa o di un tribunale ecclesiastico di una
dottrina o affermazione dichiarata falsa. • Dir.
- Nel processo civile,
c. è la pronuncia del giudice con la quale
si ingiunge ad uno dei due soggetti del processo di dare o fare alcunché
in favore dell'altra parte. La condanna è pronunciata sempre con sentenza
(eccezionalmente con decreto, nel caso in cui il pretore reputi di poter
infliggere soltanto una pena pecuniaria senza procedere al dibattimento). Nel
procedimento penale la
c. è la sottomissione dell'imputato
riconosciuto colpevole alla pena stabilita per il reato da lui
commesso.