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Concussione.

Dir. - L'art. 317 del Cod. pen. indica come reato di c. l'operato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità. È punito con la reclusione o con un'ammenda. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non di meno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a quello previsto dalla legge, la condanna importa l'interdizione temporanea. Il reato di c. presenta non poche analogie con quello di corruzione. Vi è corruzione quando è il privato che assume l'iniziativa nei confronti di un pubblico ufficiale, promettendo o versando denaro per ottenere un atto conforme o contrario ai doveri dell'ufficio. Vi è c. quando è il pubblico ufficiale a prendere l'iniziativa, costringendo (c. violenta) o inducendo (c. implicita o fraudolenta) il privato a dare o a promettere un compenso non dovuto per evitare di essere danneggiato (per es. nell'assegnazione di un appalto, per il rilascio di una licenza, ecc.).