L'accorrere, l'affluire di più persone in un luogo.
║ Partecipazione insieme con altri. ║ Il verificarsi contemporaneo
di più fatti o di elementi che influiscono reciprocamente. ║ Gara,
competizione ufficiale a cui partecipano più individui che aspirano ad un
impiego, ad un premio, ecc. • Mat. -
Punto di
c.: punto in cui si incontrano due o più rette convergenti.
• Sport - Nell'atletica leggera, gare di salto e
di lancio. • Dir. - Nel diritto penale, si ha
c. o
conflitto apparente di norme allorché due o più
disposizioni coesistenti sembrano adattarsi ad un medesimo caso, ma una soltanto
è applicabile. A tale ipotesi soccorre il cosiddetto "principio di
specialità", espressamente sancito dal codice penale: quando più
leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la
stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o
alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. ║
Il
c. di persone nel reato si verifica quando più persone
concorrono nel medesimo reato. Si distingue in
necessario, quando per
l'esistenza del reato è indispensabile l'attività di più
persone, cioè il
c. di più condotte; ed
eventuale.
Nell'ipotesi di
c. di persone, ciascuna di esse soggiace alla pena
stabilita per il reato. ║ Si ha
c. di reati quando un soggetto
commette più violazioni di leggi penali, realizzando, quindi, altrettanti
illeciti penali. Il
c. è
formale, quando con una sola
azione od omissione si violano diverse disposizioni di legge o si commettono
più violazioni della medesima disposizione di legge;
materiale,
quando uno stesso soggetto ha commesso più reati, ciascuno consistente in
un fatto diverso dai fatti costitutivi degli altri reati. Nel caso di
c. di
reati trova applicazione il principio del cumulo materiale delle pene, in
forza del quale si infligge al reo una pena pari alla somma delle sanzioni
stabilite per i singoli reati commessi. Il codice penale stabilisce però
alcuni temperamenti volti a evitare che nel cumulo delle pene si superino
determinate misure limite. Una deroga ai principi che regolano il
c.
materiale di reati si riscontra nella disciplina del reato continuato. ║
C. a impiego pubblico. Procedimento comunemente adottato dalla pubblica
amministrazione per l'assunzione di nuovi dipendenti. Ogni
c. è
indetto con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sul
bollettino del ministero; dalla pubblicazione decorre un periodo, in genere 60
giorni, entro il quale gli interessati devono presentare le domande e i
documenti necessari per la partecipazione al concorso. Secondo l'art. 20 l. 29
maggio 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) il
c. consiste
nella valutazione dei candidati attraverso esame dei titoli e svolgimento delle
prove (di solito 1 o più scritti e un esame orale), oppure mediante corsi
selettivi di reclutamento e formazione. Questo metodo è largamente
seguito anche dalle amministrazioni private in quanto offre la
possibilità di vagliare i candidati più capaci attraverso una
valutazione comparativa e, in linea di massima, imparziale.