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Concorso.

L'accorrere, l'affluire di più persone in un luogo. ║ Partecipazione insieme con altri. ║ Il verificarsi contemporaneo di più fatti o di elementi che influiscono reciprocamente. ║ Gara, competizione ufficiale a cui partecipano più individui che aspirano ad un impiego, ad un premio, ecc. • Mat. - Punto di c.: punto in cui si incontrano due o più rette convergenti. • Sport - Nell'atletica leggera, gare di salto e di lancio. • Dir. - Nel diritto penale, si ha c. o conflitto apparente di norme allorché due o più disposizioni coesistenti sembrano adattarsi ad un medesimo caso, ma una soltanto è applicabile. A tale ipotesi soccorre il cosiddetto "principio di specialità", espressamente sancito dal codice penale: quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. ║ Il c. di persone nel reato si verifica quando più persone concorrono nel medesimo reato. Si distingue in necessario, quando per l'esistenza del reato è indispensabile l'attività di più persone, cioè il c. di più condotte; ed eventuale. Nell'ipotesi di c. di persone, ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per il reato. ║ Si ha c. di reati quando un soggetto commette più violazioni di leggi penali, realizzando, quindi, altrettanti illeciti penali. Il c. è formale, quando con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni di legge o si commettono più violazioni della medesima disposizione di legge; materiale, quando uno stesso soggetto ha commesso più reati, ciascuno consistente in un fatto diverso dai fatti costitutivi degli altri reati. Nel caso di c. di reati trova applicazione il principio del cumulo materiale delle pene, in forza del quale si infligge al reo una pena pari alla somma delle sanzioni stabilite per i singoli reati commessi. Il codice penale stabilisce però alcuni temperamenti volti a evitare che nel cumulo delle pene si superino determinate misure limite. Una deroga ai principi che regolano il c. materiale di reati si riscontra nella disciplina del reato continuato. ║ C. a impiego pubblico. Procedimento comunemente adottato dalla pubblica amministrazione per l'assunzione di nuovi dipendenti. Ogni c. è indetto con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sul bollettino del ministero; dalla pubblicazione decorre un periodo, in genere 60 giorni, entro il quale gli interessati devono presentare le domande e i documenti necessari per la partecipazione al concorso. Secondo l'art. 20 l. 29 maggio 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) il c. consiste nella valutazione dei candidati attraverso esame dei titoli e svolgimento delle prove (di solito 1 o più scritti e un esame orale), oppure mediante corsi selettivi di reclutamento e formazione. Questo metodo è largamente seguito anche dalle amministrazioni private in quanto offre la possibilità di vagliare i candidati più capaci attraverso una valutazione comparativa e, in linea di massima, imparziale.