Il conciliare o il conciliarsi; pacificazione. ║ Per
antonom. - Accordo avvenuto tra il papato e lo Stato italiano l'11 febbraio 1929
mercé i Patti del Laterano; essa pose fine alla Questione romana
(V. LATERANENSI,
PATTI). • Dir. -
La
c. nel processo civile: l'ordinamento giuridico cerca di promuovere la
c. delle liti, sia attribuendo a un apposito organo, il
conciliatore, il compito di interporre, su semplice istanza anche verbale
di una delle parti, i suoi buoni uffici rispetto a qualunque controversia, sia
facendo obbligo al giudice istruttore di effettuare e rinnovare in qualunque
momento un tentativo di
c. (art. 185 cod. proc. civ.). Compiti di
c., peraltro puramente facoltativi nelle
c. del lavoro, sono ora
affidati agli Uffici del Lavoro e della massima occupazione. Al di fuori del
processo il tentativo di
c., obbligatorio o facoltativo, può
essere utilizzato anche come mezzo di prevenzione e di composizione dei
conflitti collettivi di lavoro. Se obbligatorio, alla sua inosservanza consegue
generalmente la illegittimità dello sciopero con gli effetti, sia penali
che civili, inerenti a tale illegittimità. ║
C.
amministrativa: il trasgressore di determinate leggi e regolamenti
amministrativi può evitare l'azione penale chiedendo all'autorità
amministrativa di essere ammesso a conciliare la contravvenzione, pagando la
somma che verrà stabilita dalla stessa autorità. In tal caso, la
somma che il trasgressore paga a titolo di pena assume il carattere di una
sanzione amministrativa e sostituisce la sanzione penale, cui altrimenti egli
sarebbe soggetto. Questo procedimento è ammesso per tutte le
contravvenzioni ai regolamenti dei comuni e delle province, per le
contravvenzioni alle leggi finanziarie, per quelle in materia di polizia
stradale, di polizia delle acque, ecc. ║ La
c. nel diritto
internazionale: procedimento di soluzione pacifica delle controversie
internazionali che tende a raggiungere l'accordo fra le parti mediante un organo
internazionale (
commissione di c.) cui spetta il compito di chiarire, con
esame obiettivo e coscienzioso, le questioni di fatto, e di formulare, quindi,
le proposte per la composizione della controversia. All'uopo le commissioni di
c. sono investite di un largo potere di istruzione e di informazione. Le
commissioni di
c. possono essere
permanenti (istituite e regolate
da norme preesistenti all'insorgere della controversia fra gli Stati). La
sottoposizione della controversia a una commissione di
c. può
essere
facoltativa, se non esiste fra gli Stati alcun impegno;
obbligatoria, se gli Stati sono reciprocamente obbligati da norme
prestabilite (V. anche
CONCORDATO).