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Conciliazione.

Il conciliare o il conciliarsi; pacificazione. ║ Per antonom. - Accordo avvenuto tra il papato e lo Stato italiano l'11 febbraio 1929 mercé i Patti del Laterano; essa pose fine alla Questione romana (V. LATERANENSI, PATTI). • Dir. - La c. nel processo civile: l'ordinamento giuridico cerca di promuovere la c. delle liti, sia attribuendo a un apposito organo, il conciliatore, il compito di interporre, su semplice istanza anche verbale di una delle parti, i suoi buoni uffici rispetto a qualunque controversia, sia facendo obbligo al giudice istruttore di effettuare e rinnovare in qualunque momento un tentativo di c. (art. 185 cod. proc. civ.). Compiti di c., peraltro puramente facoltativi nelle c. del lavoro, sono ora affidati agli Uffici del Lavoro e della massima occupazione. Al di fuori del processo il tentativo di c., obbligatorio o facoltativo, può essere utilizzato anche come mezzo di prevenzione e di composizione dei conflitti collettivi di lavoro. Se obbligatorio, alla sua inosservanza consegue generalmente la illegittimità dello sciopero con gli effetti, sia penali che civili, inerenti a tale illegittimità. ║ C. amministrativa: il trasgressore di determinate leggi e regolamenti amministrativi può evitare l'azione penale chiedendo all'autorità amministrativa di essere ammesso a conciliare la contravvenzione, pagando la somma che verrà stabilita dalla stessa autorità. In tal caso, la somma che il trasgressore paga a titolo di pena assume il carattere di una sanzione amministrativa e sostituisce la sanzione penale, cui altrimenti egli sarebbe soggetto. Questo procedimento è ammesso per tutte le contravvenzioni ai regolamenti dei comuni e delle province, per le contravvenzioni alle leggi finanziarie, per quelle in materia di polizia stradale, di polizia delle acque, ecc. ║ La c. nel diritto internazionale: procedimento di soluzione pacifica delle controversie internazionali che tende a raggiungere l'accordo fra le parti mediante un organo internazionale (commissione di c.) cui spetta il compito di chiarire, con esame obiettivo e coscienzioso, le questioni di fatto, e di formulare, quindi, le proposte per la composizione della controversia. All'uopo le commissioni di c. sono investite di un largo potere di istruzione e di informazione. Le commissioni di c. possono essere permanenti (istituite e regolate da norme preesistenti all'insorgere della controversia fra gli Stati). La sottoposizione della controversia a una commissione di c. può essere facoltativa, se non esiste fra gli Stati alcun impegno; obbligatoria, se gli Stati sono reciprocamente obbligati da norme prestabilite (V. anche CONCORDATO).