Chi o che concilia (nel significato di comporre discordie,
meno comune nel significato di procacciare, far venire).
• Dir. -
Giudice c.: il giudice che ha
sede in ogni comune e ha funzione conciliativa e contenziosa. È nominato
dal primo presidente della corte d'appello in seguito a delega del Consiglio
superiore della Magistratura e dura in carica tre anni, salvo conferma. La sua
opera è gratuita. La competenza del
c. in materia contenziosa
concerne le cause relative a beni mobili fino ad un valore di 1 milione di lire,
le cause di sfratto e, in genere le cause relative a contratti di locazione. Le
sentenze da lui emesse sono inappellabili ma è ammesso il ricorso. Per
essere nominati giudici
c. è necessario avere la cittadinanza
italiana, un'età non inferiore ai 25 anni e la residenza nel Comune in
cui si esercita.