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Conciliatore.

Chi o che concilia (nel significato di comporre discordie, meno comune nel significato di procacciare, far venire). • Dir. - Giudice c.: il giudice che ha sede in ogni comune e ha funzione conciliativa e contenziosa. È nominato dal primo presidente della corte d'appello in seguito a delega del Consiglio superiore della Magistratura e dura in carica tre anni, salvo conferma. La sua opera è gratuita. La competenza del c. in materia contenziosa concerne le cause relative a beni mobili fino ad un valore di 1 milione di lire, le cause di sfratto e, in genere le cause relative a contratti di locazione. Le sentenze da lui emesse sono inappellabili ma è ammesso il ricorso. Per essere nominati giudici c. è necessario avere la cittadinanza italiana, un'età non inferiore ai 25 anni e la residenza nel Comune in cui si esercita.