Unione di due o più cose diverse.
• Dir. - Concorrenza di più persone
investite di uno stesso diritto. ║ Nel diritto di proprietà: stato
giuridico della cosa o delle cose che sono proprietà di diverse persone;
stato giuridico di queste. La
c. si dice
ordinaria quando la cosa
o le cose comuni sono divisibili; forzosa quando la cosa non è divisibile
e necessariamente deve essere goduta in comune. ║
C. dei beni tra
coniugi: regime patrimoniale tra coniugi, per cui essi possono mettere in
comune gli utili dei loro beni patrimoniali, i guadagni e i proventi del lavoro,
ma non gli altri beni. ║
C. ereditaria: comunione dei beni ricevuta
in eredità da un gruppo di persone, amministrata e goduta in comune
finché non si proceda alla divisione. •
Rel. -
C. sacramentale o
eucaristica: nella religione cattolica,
atto col quale il fedele si ciba delle specie eucaristiche in cui è
presente Gesù Cristo in corpo, anima e divinità. ║
C. dei
Santi: unione mistica di tutti i cristiani redenti, nel battesimo, dal
sangue di Cristo, così dei vivi come dei defunti che sono nel Purgatorio
o in Paradiso.