Il Comune Ente pubblico autarchico. Cerca anche Qui!
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Comune. Dir. - Ente pubblico autarchico a base territoriale. Le istituzioni comunali sono antichissime; ma nell'attuale ordinamento si differenziano dal c. medioevale poiché quest'ultimo aveva un potere di imperio originario, che non derivava cioè dallo Stato e si manifestava non solo nella funzione amministrativa, ma pure in quella legislativa e giurisdizionale. Il c. è almeno per ora, la più importante delle persone giuridiche autarchiche. Il c., appunto perché è un ente autarchico, oltre ad avere organi propri, un suo patrimonio, una propria autonomia, ha un proprio territorio, una propria popolazione e un proprio potere di comando. Questi tre ultimi costituiscono appunto gli elementi costitutivi dell'ente comunale. Il territorio comunale è quella parte del territorio statale su cui l'ente comunale esercita le proprie attribuzioni, cioè esplica il suo potere con esclusione di ogni altro ente territoriale, eccezione fatta del potere sovrano dello Stato e del potere esercitato dalla Provincia. L'estensione del territorio può variare e può essere modificata in occasione di fusioni e aggregazioni fra c.; per ingrandire infatti il territorio di grandi metropoli si può ridurre il numero dei piccoli c. a mezzo di aggregazioni. L'altro elemento costitutivo del c. è la popolazione, rappresentata da quel gruppo di individui che abbiano nel territorio del c. la residenza o il domicilio, oppure che assumano la qualifica di contribuenti dello stesso. Queste ultime qualità indicano che un cittadino può far parte anche di più c. Sopra questo complesso di persone il c. esercita il suo potere di comando. La potestà di comando del c. si esplica non solo con atti materialmente amministrativi, quali l'ordinanza del sindaco, ma anche con atti aventi valore materialmente legislativo, quali i regolamenti, che può emettere in date materie. Si deve notare però che tutto il potere comunale è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'autorità governativa differenziandosi, appunto per questa dipendenza amministrativa, dal potere dell'ente Regione, il quale presenta invece una dipendenza costituzionale, essendo quest'ultimo sottoposto esclusivamente ai massimi organi costituzionali, cioè al capo dello Stato e al parlamento. Per quanto riguarda le funzioni, si possono distinguere le funzioni proprie del c. e le funzioni per la soddisfazione di interessi propriamente statali. Le funzioni proprie si ripartiscono in: funzioni di ordine sociale, che sono le più numerose, quali i servizi sanitari e igienici, macelli, mercati, illuminazione pubblica, ecc.; e funzioni giuridiche. cioè le attività di polizia urbana, locale e rurale. Si può pure includere, fra queste funzioni proprie del c., la facoltà normativa, di natura regolamentare in materia di polizia urbana, di edilizia e di sanitaria. Tra le funzioni relative alla realizzazione dei fini statali, che il c. esercita in nome proprio ma nell'interesse dello Stato, abbiamo l'esercizio relativo alla leva militare, al nuovo catasto, ai censimenti, all'ufficio di conciliazione, all'alloggio dei carabinieri, ecc. Se questa è la prima distinzione delle funzioni del c., seguendo invece un'altra linea di esposizione, abbiamo una triplice distinzione dell'attività dei c.: attribuzioni vietate, attribuzioni facoltative, attribuzioni obbligatorie. ║ Attribuzioni vietate: i c. non possono assolutamente inserirsi in quella parte di attività dello Stato, che viene denominata di tutela giuridica e cioè in tutto ciò che riguarda i rapporti con gli Stati esteri, i rapporti con l'autorità ecclesiastica, nell'amministrazione della giustizia, nel mantenimento delle forze armate, eccezion fatta per ciò che concerne la polizia rurale o edile. ║ Attribuzioni facoltative: si tratta di attività sociali, che in astratto il c. può esercitare tutte sia curando l'igiene sociale, sia ingerendosi nei rapporti economici, sia aprendo o sussidiando strade, sia aiutando industrie, sia aprendo o mantenendo scuole, musei, gallerie, ecc. Si tratta di un'attività indefinita che il c. può spiegare nel campo sociale. Notevole è poi una moderna forma di attività comunale: la municipalizzazione dei servizi pubblici. ║ Attribuzioni obbligatorie: la legge determina queste attribuzioni partendo dal punto di vista finanziario, cioè dalle spese comunali. Queste, oltre ad essere ordinarie e straordinarie, possono essere obbligatorie e facoltative. Le prime sono quelle tassativamente previste dalla legge e comprendono le spese dirette al mantenimento dell'amministrazione comunale, ai servizi sanitari, a beneficio dei poveri, alla polizia locale, alla manutenzione, arredamento edifici scolastici, ecc. Si tratta quindi di spese corrispondenti a servizi che i c. sono tenuti ad organizzare e ad esercitare. Le seconde, cioè le facoltative, sono quelle non contemplate dall'art. 91 T.U. legge com. e prov. 1934. Le disposizioni costituzionali, sancite dall'art. 128 ("i c. sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano la funzione") e dalla IX disposizione transitoria ("la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze della autonomie locali"), sono rimaste inattuate sino all'entrata in vigore della legge 1.7.1975 n. 382. Questa legge, sancita dal decreto di attuazione del 24.6.1977 n. 616, ha profondamente modificato e ampliato le attività dei c. Oltre ai compiti precedenti, sono state attribuite a questi enti locali nuove funzioni amministrative, precedentemente di competenza dell'autorità prefettizia. Tali funzioni, sono elencate nell'art. 19 della nuova legge e riguardano il rilascio di una serie di "licenze" per l'esercizio del commercio e di numerose altre attività. L'art. 9 della legge stabilisce che i c. sono investiti di compiti di polizia amministrativa nelle materie a essi attribuite o trasferite, che non siano proprie delle competenti autorità statali, e limitatamente all'ambito territoriale del c. stesso. Sono state inoltre attribuite ai c. funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi assistenziali, compresi quelli relativi all'assistenza scolastica, nonché all'assistenza sanitaria e ospedaliera che non siano espressamente riservati allo Stato, alle regioni e alle provincie. Tra le numerose funzioni assegnate ai c. dal nuovo ordinamento, va ricordato il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici e industriali, il controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico prodotto da auto e motoveicoli, oltre che da altre eventuali fonti di inquinamento atmosferico e sonoro. Per rendere più funzionali i compiti amministrativi dei c., con legge 8.4.1976 n. 278, sono state introdotte le circoscrizioni o zone comunali. Sulla base di quanto stabilito da questa legge, i c. possono deliberare la ripartizione del loro territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni, rette da un consiglio circoscrizionale, al quale sono affidati compiti prevalentemente consultivi (esprimere pareri o formulare proposte al c.), potendo avere poteri deliberativi in materia di lavori e servizi pubblici nel caso in cui ciò sia previsto da un apposito regolamento comunale. Quando la circoscrizione ha potere deliberativo, il consiglio circoscrizionale, retto da un presidente, viene eletto direttamente dai cittadini, sempre che il c. abbia un numero di abitanti non inferiore ai 40.000. Negli altri casi viene eletto dal consiglio comunale. ║ Controllo governativo sul c.: affinché le attività del c. siano conformi agli interessi pubblici ai quali, come sappiamo, non sono estranee le finalità dello Stato, è necessario che vi siano organi che controllino l'operato del c. stesso. Essi sono il Prefetto e la Giunta Provinciale Amministrativa (GPA). Il controllo si attua attraverso la vigilanza, o controllo di legittimità, e attraverso la tutela, o controllo di merito. Il primo tipo di controllo si concreta nel visto, il secondo nell'approvazione, che sono rispettivamente esercitati dal Prefetto e dalla GPA. Il visto e l'approvazione producono l'esecutività dell'atto, che è già di per se stesso perfetto, ma la cui efficacia è condizionata al controllo. Quest'ultimo può essere preventivo, repressivo, sostitutivo e ispettivo. Il controllo preventivo viene esercitato dal Prefetto e dalla GPA. Il controllo repressivo consiste nell'annullamento delle deliberazioni pronunciato dal Prefetto per motivi di illegittimità nel termine di 20 giorni da quello in cui le deliberazioni pervennero alla Prefettura. Qualora poi il sindaco non spedisca mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la GPA con il cosiddetto controllo sostitutivo. È predisposto pure un controllo ispettivo per assicurare mediante visite saltuarie e periodiche presso le amministrazioni comunali il regolare andamento delle medesime. ║ Gli organi del c. L'amministrazione dei c. è composta dal Consiglio comunale, dalla Giunta municipale e dal sindaco. Il Consiglio comunale è il massimo organo elettivo, comprendente il nucleo degli amministratori liberamente scelti dagli amministrati attraverso elezioni. La legge del 25 marzo 1993 stabilisce che i membri siano 60 nei c. con popolazione superiore a un milione; 50 in quelli con 500.000 abitanti; 30 in quelli con più di 30.000 abitanti; 20 nei c. con più di 10.000 abitanti; 12 negli altri. L'elezione è basata sul sistema maggioritario per i c. con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; è invece proporzionale per quelli con popolazione inferiore. Il Consiglio delibera su tutte le materie di amministrazione comunale che non siano attribuite dalla legge al sindaco o alla giunta. Può delegare a quest'ultima oggetti che non siano espressamente attribuiti al Consiglio dalla competenza specifica. Il Consiglio comunale funziona collegialmente, di conseguenza le sue deliberazioni esprimono la volontà della maggioranza dei cittadini, di cui i consiglieri sono i legittimi rappresentanti. Sono eleggibili a consiglieri comunali per la durata in carica di quattro anni gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi c., purché sappiano leggere e scrivere. La Giunta municipale, che rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue sessioni, viene eletta dal Consiglio comunale stesso nel suo seno, e assicura la continuità della funzione amministrativa del c. È composta dal sindaco, che la presiede, e dal seguente numero di assessori e supplenti non superiore a: 14 assessori effettivi e 4 supplenti nei c. con popolazione superiore a 500.000 ab.; 12 assessori effettivi e 3 supplenti nei c. con popolazione superiore ai 250.000 ab.; 10 assessori nel c. con popolazione superiore ai 100.000 ab.; 6 assessori nei c. con popolazione superiore ai 30.000 ab. o anche con popolazione inferiore ma che siano capoluoghi di provincia; 4 assessori nei c. con popolazione superiore ai 3.000 ab.; 2 assessori negli altri. Il sindaco è il presidente del Consiglio comunale e quindi il capo di quella comunità organizzata che è il c. Secondo la legge, oltre a rivestire tale qualifica di capo dell'amministrazione comunale, è anche ufficiale del governo, per quella serie di funzioni che lo Stato deve svolgere nell'ambito del c., e infine ufficiale dello stato civile e ufficiale di pubblica sicurezza. Suo distintivo è la fascia tricolore con l'emblema dello Stato. Al Sindaco è affidata la firma dei provvedimenti del c., la stipulazione dei contratti, la rappresentanza in giudizio del c., la direzione del Consiglio e della Giunta, il rilascio dei certificati. Il c., come qualsiasi altro ente pubblico, ha degli organi burocratici a capo dei quali è il segretario comunale, che è il più alto funzionario burocratico. Pur appartenendo alla categoria degli impiegati statali, l'onere degli stipendi, degli assegni e delle indennità sono a carico del c. Ma oltre al segretario e ai capi Ripartizione vi sono pure degli organi consegnatari, quali l'economato, l'ufficio tecnico, l'ufficio di polizia urbana e tutti gli altri uffici che hanno in consegna beni mobili e immobili comunali, e degli organi riscuotitori, quali il tesoriere o l'esattore tesoriere e gli incaricati di speciali riscossioni. Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale comunale sono previste da appositi regolamenti organici. - St. - Il c. nel Medioevo. Il c. risulta essere all'origine (XI sec), un'associazione volontaria, temporanea e giurata, di cittadini o gruppi di cittadini, forte del riconoscimento del re o dell'imperatore. La sua origine differisce nelle varie città, secondo le forze che hanno contribuito alla sua formazione, ma in generale il c. può dirsi il prodotto della rivolta di vassalli inferiori, del conte o del vescovo, professionisti e mercanti arricchiti, contro l'aristocrazia feudale, e in ispecie del capitale mobiliare contro la ricchezza terriera; infatti anche i gloriosi c. rurali risultano dall'emancipazione dei contadini dai loro signori, che finirono per riconoscere il c. rurale amministrato da quelli che prima erano stati servi e per autorizzare libere istituzioni municipali. In Italia il c. affermò la propria autonomia consolidando le istituzioni interne; ottenne successi contro l'Impero (dieta di Roncaglia, 1158), la grande vittoria di Legnano contro Federico Barbarossa (1176), e, infine, il riconoscimento della pace di Costanza (1183). Qui i c. conseguirono il diritto alle regalie (libera amministrazione della giustizia, godimento dei proventi di imposte e tasse, facoltà di conio). Nella struttura il c., dapprima a carattere consolare (partecipazione di una ristretta categoria di persone privilegiate) aggiunse dei consoli il cui numero variava da una città all'altra, mentre intervennero con una ferma volontà politica anche i cittadini estranei al governo in carica. Ne nacquero dei contrasti la cui conclusione fu la nomina di un podestà forestiero in carica per un solo anno. A costui spettavano anche la definizione degli statuti e l'applicazione degli indirizzi politici della città. Con la necessità di ampliamento dei confini per la soluzione di problemi anche di natura economica, venne a crearsi il fenomeno delle piccole guerre e spedizioni militari con un conseguente inserimento di ulteriori categorie di cittadini nel governo comunale. Ciò modificò la struttura del c. podestarile che vide il costituirsi di una nuova organizzazione politica, il c. artium, guidata da un capitano del popolo, avente le stesse prerogative del podestà. Si giunse così al c. delle Arti, di cui è chiaro esempio quello istituito a Firenze (1295). Fra le classi del c. e i componenti delle arti minori, ancora esclusi dal governo, successivamente sorsero aspre contese che ebbero termine soltanto all'instaurazione della cosiddetta signoria. Che appartiene, che si riferisce a tutti; a cui tutti hanno diritto, in cui tutti hanno parte. ║ Che è proprio della maggioranza delle persone; generale, pubblico. ║ Di ciò che appartiene o si riferisce contemporaneamente a due o più persone o cose. ║ Che si fa insieme. ║ Preso all'unanimità, formulato in pieno accordo con tutti gli altri. ║ Che si incontra frequentemente, diffuso, abbondante. ║ Per estens. - Ordinario, normale, solito. ║ Modesto, banale. ║ La maggior parte; la comunità. ║ Ciò che è banale, mediocre, consueto. ║ Anno c.: anno di 365 giorni, in contrapposizione all'anno bisestile di 366 giorni. - Gramm. - Nome c.: in opposizione a nome proprio, ogni nome che indica un essere o un oggetto di un'intera categoria o specie, o un'idea astratta. ║ Genere c.: genere di sostantivi che hanno un'unica forma per il maschile e per il femminile. - Biol. - Delle specie o varietà più diffuse, più conosciute. - Filos. - Nozioni c.: nella logica, secondo gli stoici, concetti ricavati da sensazioni ripetute; per Cartesio, verità di origine trascendente insite nel nostro pensiero. - Ling. - Della condizione di una lingua prima della sua differenziazione in lingua derivata o in dialetti. ║ Di una lingua con caratteristiche unitarie, adottata da gruppi che precedentemente usavano dialetti diversi. - Mat. - Misura c.: grandezza che si trova contenuta in un numero intero di volte in due o più quantità date. - Lit. - Ufficio che serve per più santi della stessa categoria. - Mar. - Nella marina militare: c. di seconda classe, marinaio non graduato, corrispondente al soldato dell'esercito. ║ C. di prima classe: marinaio graduato. Ciò che esiste, ciò che è in assoluto senz'altra determinazione. ● Mat. - Oggetto di cui si suppone per il momento la sola esistenza e al quale si attribuiscono determinate proprietà. ● Filos. - Il concetto filosofico di e. si definisce in rapporto con quello di essere. Platone considera e., ossia esseri in assoluto, le Idee. Aristotele, pur rifiutando la dialettica platonica e risolvendo il divenire come uno sviluppo dell'essere stesso, ammette un unico e. immobile, quale termine del processo dei singoli esseri. Questa concezione si fuse poi con l'intuizione religiosa cristiana e la concezione di un Essere supremo, Uno e Unico. Dottrina propria dell'e. è quella di V. Gioberti secondo cui le due rivelazioni che noi possediamo dell'e. divino, quella filosofica, scoperta dalla ragione, e quella religiosa, affidata alla tradizione, rappresentata dalla Chiesa, si integrano perfettamente tra loro. La dottrina del Gioberti si compendia nelle due formule: "L'E. crea l'esistente" e "L'esistente ritorna all'E.". La prima vuole indicare il processo attraverso cui tutti gli "esistenti", ossia gli esseri particolari della realtà sensibile, si originano dall'Essere assoluto e unico, Dio. La seconda vuole indicare il ritorno dell'uomo a Dio, dell'esistente all'E., sulla base del concetto dell'umana perfettibilità (V. ESSERE). ● Dir. - La distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private si connette alla partizione del diritto in pubblico e privato. Secondo il nostro diritto, sono e. pubblici lo Stato, gli e. territoriali, le istituzioni di beneficenza e numerosi altri e. cui l'ordinamento attribuisce la qualifica di pubblici. Quando si verifichi quest'ultima ipotesi, e quali siano i criteri per riconoscere la natura pubblica di un e., costituisce oggetto di vive controversie dottrinali. La dottrina più recente ritiene che nessuno dei vari criteri sinora formulati possa essere utilizzato ad esclusione degli altri e che si tratti, piuttosto, di diversi indici della natura pubblica di un e. Che non riguarda o non interessa solamente il singolo cittadino o determinati gruppi di cittadini, ma tutta una collettività, considerata nel suo complesso e in quanto parte di un ordine civile. ║ In alcune locuzioni, si contrappone a privato: bene p., debito p. ║ Che è di tutti, che è comune: la p. opinione. ║ Che è fruibile da tutti, a cui possono partecipare tutti (biblioteca p.), o che è fatto di fronte a tutti (p. confessione), o che è noto a tutti (la loro relazione è ormai p.). - Diplom. - Documento p.: quello emanato da una cancelleria e reso particolare dal carattere di solennità e ufficialità. - Med. - Antigeni p. o ad alta frequenza: in immunologia, sostanze gruppospecifiche eritrocitarie non correlate con alcuno dei sistemi gruppoematici noti e presenti in oltre il 99% dei soggetti di razza bianca. Si contrappongono agli antigeni privati, detti anche antigeni a bassa frequenza. -- Dir. - La dottrina francese illuministica specificò l'esistenza di diritti naturali propri del singolo e, per loro natura, inalienabili. La dottrina giuridica tedesca contestò questa visione, affermando invece che i diritti non esistono per stato di natura, ma per volontà della collettività e quindi grazie all'organizzazione giuridica della società. Da queste due diverse concezioni la filosofia del diritto sviluppò, nel XIX sec., alcune conclusioni che portarono alla definizione di diritti e doveri p. Nell'ordinamento italiano, per quanto concerne i primi, questi possono essere distinti in diritti di libertà, diritti civici e diritti politici. I diritti di libertà, si dividono, a loro volta in diritti di libertà civile (libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di movimento, diritto di residenza, diritto di circolazione, libertà di professare la propria fede religiosa e di manifestare il proprio pensiero, ecc.) e in diritti di libertà economica, consistenti nella tutela della proprietà dei beni, dell'iniziativa imprenditoriale, dell'attività lavorativa, della libertà di associazione per la realizzazione o il mantenimento di interessi economici. I diritti civici si esplicitano nell'esigenza dei singoli, nei confronti dello Stato o di altre istituzioni, di servizi o prestazioni a loro favore, quali i p. servizi, le prestazioni assicurativo-previdenziali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, ecc. I diritti politici sono costituiti dal diritto all'elettorato attivo e passivo, cioè dal diritto al voto e dal diritto all'essere eletto. I diritti politici, per la loro particolare natura, sono detti anche diritti di partecipazione. Per quanto concerne i doveri p., sono tutti quei doveri, aventi un fine sociale, ai quali il cittadino deve adempiere. Secondo la Costituzione essi si dividono in doveri generali (fedeltà, obbedienza, difesa della patria, ecc.) e in doveri speciali (pagamento dei tributi, obbligo di esercitare eventuali funzioni p. con disciplina e onore, ecc.). ║ Nell'ambito penale vengono contemplati dei reati particolari denominati delitti contro la fede p. Essi dipendono dal concetto di fede p., considerata come "fiducia che la società ripone negli oggetti, nei segni e nelle forme esteriori (monete, documenti, emblemi) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce valore importante". ║ P. ministero: rappresentante, presso l'autorità giudiziaria, del potere esecutivo. In sede civile il p. ministero ha la facoltà, in alcuni casi, di agire in sostituzione della parte privata che avrebbe il diritto di agire, ma che rimane invece inattiva. Deve intervenire, pena nullità del procedimento, nelle cause che potrebbe proporre lui stesso; nelle cause matrimoniali (comprese quelle di separazione personale tra coniugi); nelle cause di divorzio; nelle cause che riguardano lo stato o la capacità delle persone; nelle cause di lavoro, siano esse collettive o individuali, in grado di appello; negli altri casi previsti dalla legge. Può infine intervenire ogni qual volta si ravvisi un interesse p. In sede penale al p. ministero spetta l'obbligo di promuovere l'azione penale tramite l'elevazione dell'imputazione nelle forme previste dalla legge processuale. L'art. 73 dell'ordinamento giudiziario stabilisce le attribuzioni generali del p. ministero, che consistono nell'assicurarsi dell'osservanza delle leggi, nella pronta e regolare amministrazione della giustizia, nella tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, nel promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, nell'esecuzione del giudicato. Svolgono funzioni di p. ministero, secondo l'art. 20 dell'ordinamento giudiziario, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, i procuratori generali presso le Corti di Appello, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari, i procuratori della Repubblica presso le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. In considerazione del numero degli imputati, possono essere designati più magistrati che vanno a formare un organo collettivo detto pool. All'interno del processo penale il p. ministero svolge le sue funzioni nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado in quanto magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale o la Pretura circondariale; svolge altresì le sue funzioni nei giudizi di impugnazione in quanto magistrato della Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione. Per quanto riguarda i processi minorili, le funzioni di p. ministero vengono svolte, in primo grado di giudizio, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni oppure, in grado d'appello, dal procuratore generale presso la Corte d'Appello. Il p. ministero non può disporre l'arresto in flagranza ma esclusivamente il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale sia previsto l'ergastolo o una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ma anche in casi di delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi. In tutti questi casi può procedere all'interrogatorio e, nel caso di ipotesi previste dalla legge, può disporre con decreto che l'arrestato venga messo in libertà. Per quanto riguarda, infine, l'iter processuale vero e proprio, il p. ministero agisce sin dalle indagini preliminari, all'interno delle quali svolge tutte le attività finalizzate all'azione penale, dirigendo le indagini e disponendo della polizia giudiziaria. ║ La figura del p. ministero trae le sue origini nella legislazione francese, anche se la sua formulazione risale a epoche più antiche. In questo senso si fa riferimento ai tesmoteti della Grecia antica, che avevano l'incarico di denunciare gli ufficiali p. all'assemblea del popolo, o ad alcuni funzionari romani, quali il praefectus urbi a Roma o i praesides e i proconsules nelle province. In età medioevale troviamo figure correlabili a quella di p. ministero nei gastaldi longobardi e negli actores dominici carolingi. Un parallelo è possibile anche con il defensor vinculi e il promotor iustitiae del processo, nel diritto canonico. Per quanto concerne la legislazione francese, nel XIV sec. vennero istituiti i procureurs du Roi per la difesa degli interessi del principe e dello Stato, mentre la Rivoluzione francese segnò la nascita dei commissaires du Roi, promotori delle azioni penali e curatori dell'esecuzione delle sentenze, e degli accusateurs publics, incaricati di sostenere l'accusa nei dibattimenti. ║ P. ufficiale: persona investita di particolare rilievo ai fini della determinazione dell'importanza di un reato. All'interno dello stesso, il p. può assumere la funzione di soggetto attivo (per esempio nel peculato e nella concussione) o di soggetto passivo (per esempio nei delitti di violenza, resistenza e oltraggio a p.). L'art. 357 Cod. Pen. definisce p. ufficiale "gli impiegati dello Stato o di un altro ente p. che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una p. funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria". È altresì considerata p. ufficiale "ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una p. funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria". Pertanto non sono da considerarsi p. ufficiale le persone che esercitano solo un p. servizio o un servizio di p. necessità. A questo proposito l'art. 357 Cod. Pen. stabilisce che la nozione di p. ufficiale sia collegata all'esercizio dei poteri decisionali, o di formazione della volontà dell'ente p. o di rappresentanza di esso nei confronti dei terzi, o di coazione, di attestazione o di certificazione. Sinonimi autarchico (agg.), autonomo, autosufficiente, indipendente. (dal greco autós: se stesso e arkéo: comando). Autosufficienza, capacità e possibilità di badare a se stessi. ║ Dominio di sé. ║ Potere assoluto, non condizionato. - Filos. - Il concetto filosofico di a. o autosufficienza costituisce la base dell'etica cinica e stoica. Attraverso l'esaltazione dell'esercizio ascetico, della lotta contro le tentazioni illusorie, della virtù come valore supremo della libertà, l'etica cinico-stoica identifica l'a. con la serena e divina felicità del saggio, cioè dell'uomo che sa bastare a se stesso e in se stesso sa trovare le proprie ragioni di vita, liberandosi di ogni passione e di ogni ambizione. - Econ. - Autosufficienza economica che rende un Paese indipendente nei confronti dell'estero per quanto riguarda il rifornimento di tutti i beni e servizi. Si tratta di un sistema di economia autonoma, quasi del tutto priva di scambio con l'esterno. La possibilità di promuovere un'assoluta a. dipende da vari fattori, tra cui le dimensioni territoriali del Paese e le sue caratteristiche fisiche e sociali. Economie autarchiche si ritrovano presso molte popolazioni cosiddette a "tecnologia semplice", organizzate cioè su basi tribali e su comunità di villaggio. Un apparato di forze di lavoro domestiche, con le più varie specializzazioni, produce l'intero fabbisogno di beni e di servizi della comunità. Il suolo produce tutte le materie prime occorrenti, che vengono lavorate e consumate poi localmente, e lo scambio serve solamente a eliminare occasionali eccedenze e ad integrare quanto risulta necessario e che non si può assolutamente produrre in autonomia. Questa situazione si ritrova nel corso della storia in epoche differenti in diversi Paesi, dall'Egitto antico, alle città-stato greche del periodo omerico, fino all'organizzazione feudale del Medioevo latino, in cui ritroviamo un tipo di comunità domestica, largamente autosufficiente, che si raccoglie intorno a un signore. Anche la tipica economia dei villaggi orientali era di carattere autarchico. L'unità-base dell'economia indiana e cinese era infatti rappresentata dal villaggio, la cui autosufficienza produttiva costituiva l'asse di un equilibrio millenario spezzato dalla colonizzazione e dall'ingresso di quei Paesi sul mercato internazionale che, nel corso dell'Ottocento, portò alla formazione di nuove immense sacche di povertà, quale conseguenza della rottura di un equilibrio economico-sociale secolare. Nella moderna società industriale, invece, il concetto di a. è essenzialmente di tipo economico-militare, ed è applicabile soltanto in situazioni di emergenza. Inoltre, una totale a. è praticabile solo da grandi Paesi, ricchi di materie prime, come gli Stati Uniti e la Russia, e che comprendono almeno due zone climatiche. Sul piano della convenienza economica, il regime di a. per uno o più prodotti si delinea quando è impossibile rifornirsi all'estero, oppure quando un prodotto acquistato all'estero ha un prezzo monetario maggiore rispetto a quello del prodotto interno oppure quando, per altre ragioni, si vuole proteggere la produzione interna. In questo caso, più che di a. si tratta di protezionismo (V.). L'adozione di una politica autarchica può essere dettata non da ragioni di convenienza economica, ma da ragioni essenzialmente politiche, basate su di un preciso orientamento ideologico. Particolarmente evidenti si presentano le connessioni tra ideologia e linea politica economica, nei regimi di a. istituiti in Germania e in Italia negli anni Trenta. L'a. fu adottata in Italia dalla dittatura fascista, in un periodo di grave depressione dell'economia mondiale, durante il quale quasi tutti i Paesi fecero ricorso a misure protezionistiche. Superata la crisi, il regime di protezionismo fu mantenuto e rafforzato dal fascismo, nel tentativo di costituire la base economica delle successive imprese militari. Questo fatto ebbe come conseguenza tagliare fuori dal circuito internazionale l'industria italiana, sopprimendo quegli stimoli concorrenziali che avrebbero costituito una componente dinamica del sistema. Quanto all'agricoltura, l'a. si espresse soprattutto nella politica di protezionismo granario che, sviluppando la cereagricoltura, sacrificò lo sviluppo delle produzioni più pregiate e mise in crisi la zootecnia, con conseguenze che si sarebbero fatte sentire vari decenni più tardi. 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