Stats Tweet

Compromissòrio.

Relativo al compromesso. • Dir. priv. - Clausola c.: clausola contrattuale, con la quale le parti si obbligano a far decidere da arbitri le controversie che possono nascere dal contratto. La legislazione del lavoro, in vigore dal 1973, ha modificato la precedente normativa del codice di procedura civile. Secondo tale normativa (art. 808 c.p.c.), la clausola c. non poteva essere inserita nei contratti collettivi di lavoro, mentre, in base alla nuova procedura, le controversie individuali di lavoro possono essere decise da arbitri nel caso in cui ciò sia previsto da una clausola degli accordi e contratti collettivi di lavoro, lasciando tuttavia alle parti in causa facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. La nullità della clausola è inoltre prevista nel caso in cui dichiari la non impugnalibità della sentenza arbitrale (V. ARBITRATO). • Dir. internaz. - Norma accessoria di un trattato, in virtù della quale le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione o all'applicazione delle norme del trattato stesso, sono sottoposte a un determinato procedimento di soluzione.