Relativo al compromesso. •
Dir. priv. -
Clausola c.: clausola contrattuale, con la quale le parti si
obbligano a far decidere da arbitri le controversie che possono nascere dal
contratto. La legislazione del lavoro, in vigore dal 1973, ha modificato la
precedente normativa del codice di procedura civile. Secondo tale normativa
(art. 808 c.p.c.), la clausola
c. non poteva essere inserita nei
contratti collettivi di lavoro, mentre, in base alla nuova procedura, le
controversie individuali di lavoro possono essere decise da arbitri nel caso in
cui ciò sia previsto da una clausola degli accordi e contratti collettivi
di lavoro, lasciando tuttavia alle parti in causa facoltà di ricorrere
all'autorità giudiziaria. La nullità della clausola è
inoltre prevista nel caso in cui dichiari la non impugnalibità della
sentenza arbitrale (V.
ARBITRATO). • Dir.
internaz. - Norma accessoria di un trattato, in virtù della quale le
controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione o
all'applicazione delle norme del trattato stesso, sono sottoposte a un
determinato procedimento di soluzione.