L'esser competente; capacità, autorità di
trattare, giudicare, risolvere determinate questioni. ║ Per estens. -
Capacità, per cultura o esperienza, di parlare, esprimere giudizi su
determinati argomenti. • Biol. - In embriologia,
la capacità morfogenetica di un'area o territorio embrionale, cioè
l'organo a cui quel territorio in un determinato momento dello sviluppo è
capace di dare origine. • Comm. -
C. di
interessi: gli interessi attivi o passivi maturati su un debito o credito in
un determinato periodo di tempo; anche le scritture contabili relative.
• Dir. - Misura della giurisdizione attribuita a
ciascun ufficio giudiziario. • Dir. amm. - La
c. degli organi amministrativi si distribuisce secondo vari criteri: per
territorio, per materia e per grado. Relativamente all'ambito territoriale si
distinguono: organi che hanno
c. su tutto il territorio dello Stato;
organi che non hanno
c. in una zona localizzata, ma sono posti in sedi
diverse (per es., gli istituti d'istruzione); organi che hanno
c. solo su
una parte del territorio (per es. il sindaco). La distribuzione della
c.
per materia avviene in relazione alla diversità dell'oggetto
dell'attività degli organi pubblici. Nel diritto amministrativo, la
c. non è derogabile e la violazione delle norme relative
nell'emanazione di un atto dà luogo al vizio di incompetenza e determina,
di regola, l'invalidità dell'atto. I conflitti di
c. fra due o
più organi amministrativi sono risolti dal ministro, se gli organi
appartengono alla stessa amministrazione, e dal Consiglio dei ministri se
appartengono ad amministrazioni diverse. • Dir.
civ. - La
c. si determina in funzione dell'oggetto della controversia
(
c. per materia), del valore della lite (
c. per valore) o del
riferimento della controversia alla circoscrizione dell'ufficio (
c. per
territorio). Una particolare figura di
c., della quale il codice di
procedura non parla, ma a cui la giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento,
è la
c. funzionale. La
c. si distingue in
c.
inderogabile dalle parti, e
c. derogabile. In via generale, la
c. è assoluta; la derogabilità deve essere espressamente
stabilita dalla legge. Sono inderogabili la
c. per materia e quella
territoriale nei casi in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico
ministero. La
c. per valore è, anch'essa, inderogabile: tuttavia,
l'incompetenza può essere rilevata, anche d'ufficio, solo nel giudizio di
primo grado. Relativa e derogabile è, invece, la
c. territoriale,
purché non si tratti di casi nei quali è prescritto l'intervento
del pubblico ministero. La
c. si determina con riguardo allo stato di
fatto esistente al momento della proposizione della domanda; i successivi
mutamenti dello stato medesimo non hanno rilevanza. Al fine di una sollecita
risoluzione delle questioni di
c. è istituito un particolare
rimedio: il regolamento di competenza. I conflitti di
c. (positivi se due
o più giudici si ritengono competenti a giudicare della stessa causa;
negativi se si dichiarano contemporaneamente incompetenti) vengono risolti dalla
Corte di Cassazione. • Dir. pen. - I criteri in
base a cui si stabilisce la
c. del giudice penale sono:
la materia, il
luogo, la funzione. La
c. per materia è determinata
dall'indole e dalla gravità del reato. La
c. per materia
può essere determinata dalla qualità dell'imputato (così al
tribunale per i minorenni spetta la cognizione di tutti i reati commessi dai
minori degli anni 18). La
c. per territorio è regolata
principalmente dal criterio del luogo del commesso reato. La
c.
funzionale concerne la spartizione della potestà giurisdizionale fra i
vari giudici nelle diverse fasi del processo. I conflitti di
c. sono
risolti dalla Corte di Cassazione.