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Compensazione.

L'azione e l'effetto del compensare. ║ Fig. - Soddisfazione, conforto. • Mecc. - Modificazione del bilanciere degli orologi di precisione, avente lo scopo di renderlo indipendente dalle variazioni di temperatura. • Topogr. - C. di una poligonale: operazione topografica consistente nel suddividere l'errore di chiusura angolare in parti uguali fra tutti gli angoli misurati della poligonale. Gli angoli corretti così ottenuti danno poi nuovi angoli di direzione che servono per il calcolo delle coordinate dei vertici della poligonale. ║ C. di una rete trigonometrica: operazione topografica, che serve ad ottenere per i lati di una rete dei valori che, oltre ad essere indipendenti dalla strada seguita per la loro determinante, siano anche i più plausibili. • Fis. - C. magnetica: operazione che serve ad annullare, mediante disposizioni opportune di magneti, i disturbi provocati da masse magnetiche esterne su di una bussola o su di un galvanometro. • Ott. - C. ottica: operazione eseguita da un dispositivo di alcuni polarimetri che serve a compensare la rotazione del piano di polarizzazione di una sostanza attiva. C. ottica si dice anche dello spostamento delle frange di interferenza uguale e contrario a quello prodotto da una sostanza. • Fisiol. - Proprietà che hanno certi organi, allo stato normale, di modificare il proprio funzionamento per supplire a quello di organi ammalati. Tali adattamenti compensano certe variazioni prodotte da malattia, le quali impedirebbero lo svolgersi normale di talune funzioni. • Dir. - È uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. Si verifica quando tra due persone intercorrono rapporti di debito e credito in direzione inversa. Allo scopo di evitare un duplice pagamento, le reciproche relative pretese si estinguono fino alla concorrenza dello stesso valore. La c. è modo di estinzione satisfattorio, perché ciascun creditore resta soddisfatto nel suo diritto ottenendo l'estinzione del suo debito. Le forme di c. previste dal codice civile sono tre: legale, giudiziale e volontaria. Si ha c. legale quando si tratta di due debiti omogenei (entrambi di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili della stessa specie), liquidi (debiti la cui esistenza è certa e il cui ammontare è precisamente determinato in qualità e quantità) ed esigibili (e cioè non sottoposti né a termine iniziale né a condizione sospensiva, e non derivanti da obbligazione naturale). La c. è detta legale perché opera ipso iure, ed è sufficiente l'esistenza dei due debiti reciproci, non essendo necessario un atto di volontà delle parti o del giudice. Affinché il giudice però possa rilevare la c. d'ufficio occorre che l'interessato dichiari di avvalersene. La c. ha effetto dal momento della coesistenza dei due debiti; di conseguenza, se per uno dei due debiti è intervenuta la prescrizione, chi vi ha interesse non può invocarla. La c. giudiziale si verifica per effetto della sentenza con la quale si procede alla liquidazione del debito opposto in c., che deve essere di pronta e facile liquidazione. In questo caso, quindi, la c. non avviene di diritto, ma il giudice può dichiararla per la parte del debito che appare sicura; può anche sospendere la condanna al pagamento del debito liquido fino all'accertamento del credito da compensare. Avendo la sentenza carattere costitutivo, gli effetti della c. non retroagiscono al momento della coesistenza dei crediti, ma si verificano solo al momento e per effetto della sentenza. La c. è infine volontaria quando avviene per accordo delle parti, pur non ricorrendo i presupposti richiesti per il verificarsi di una delle altre forme. I casi di c. volontaria sono frequenti, e anzi nel grande commercio si attua di continuo. La c. può attuarsi anche solo parzialmente, cioè fino alla concorrenza del minore dei due debiti. La c. si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito eccettuati i casi: di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; di credito dichiarato impignorabile; di rinunzia alla c. fatta preventivamente dal debitore; di divieto stabilito dalla legge, e che riguarda la c.: del credito alimentare, delle obbligazioni naturali, fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, del credito dato in pegno, in sede di fallimento. ║ C. internazionali. Avvengono fra Stati sotto il controllo dei rispettivi governi, per evitare trasferimenti di valuta o di moneta pregiata. La tecnica, sorta poco dopo il primo conflitto mondiale, costituisce un mezzo sufficientemente valido per la realizzazione dell'equilibrio della bilancia commerciale e valutaria e tende a favorire gli scambi internazionali per permettere soprattutto il risanamento di economie statuali, mediante una serie di accordi commerciali riguardanti la qualità e la quantità delle merci scambiabili, i tassi di scambio delle varie monete e un'adeguata politica doganale. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, implicano che il flusso delle merci tra i paesi stipulanti abbia una certa importanza nel complesso delle merci scambiate col resto del mondo. Un altro effetto di detti accordi commerciali è il controllo sulle importazioni ed esportazioni compiute dagli operatori economici di un determinato paese, i quali sono tenuti a seguire determinate regole. Tale sistema presenta indubbiamente vari inconvenienti poiché spesso limita la libertà di commercio, impone agli scambi una determinata corrente e deve essere assistito da una serie di provvedimenti che possono riflettersi sulla struttura interna dell'economia nazionale, favorendo alcuni gruppi economici e danneggiandone altri. • Psicol. - Termine psicanalitico, introdotto da A. Adler per spiegare vari fenomeni nella psicologia dell'infanzia e nella psicopatologia delle neurosi. Il meccanismo che determina la tendenza alla c. si basa sulla risposta psichica al senso di inferiorità. Infatti, così come i più importanti organi vitali, quando presentano una deficienza, reagiscono aumentando la propria funzione, anche la psiche, sotto l'impressione del sentimento di inferiorità, tende ad aumentare la propria forza. Il bambino può vedere il proprio ideale di forza e di potenza in uno dei genitori o in qualche modello esterno: insegnante, medico, macchinista, pilota, ecc. e si propone di emulare il tipo prescelto come modello. Pertanto, cerca di imitarlo nei gesti, nelle parole, negli atteggiamenti e crea così la finzione destinata a compensare la sua presente inferiorità, ma può altresì sviluppare la tendenza a farsi valere per quello che egli effettivamente è. Tuttavia, se il sentimento di inferiorità è particolarmente penoso, vi è il pericolo che, nella propria angoscia, il bambino esasperi la tendenza a farsi valere, per cui si ha una ipercompensazione. La persistenza del complesso di inferiorità nell'adulto, può assumere forme particolarmente aggressive e crudeli (sadismo).