L'azione e l'effetto del compensare. ║ Fig. -
Soddisfazione, conforto. • Mecc. - Modificazione
del bilanciere degli orologi di precisione, avente lo scopo di renderlo
indipendente dalle variazioni di temperatura. •
Topogr. -
C. di una poligonale: operazione topografica consistente nel
suddividere l'errore di chiusura angolare in parti uguali fra tutti gli angoli
misurati della poligonale. Gli angoli
corretti così ottenuti danno
poi nuovi angoli di direzione che servono per il calcolo delle coordinate dei
vertici della poligonale. ║
C. di una rete trigonometrica:
operazione topografica, che serve ad ottenere per i lati di una rete dei valori
che, oltre ad essere indipendenti dalla strada seguita per la loro determinante,
siano anche i più plausibili. • Fis. -
C. magnetica: operazione che serve ad annullare, mediante disposizioni
opportune di magneti, i disturbi provocati da masse magnetiche esterne su di una
bussola o su di un galvanometro. • Ott. -
C.
ottica: operazione eseguita da un dispositivo di alcuni polarimetri che
serve a compensare la rotazione del piano di polarizzazione di una sostanza
attiva.
C. ottica si dice anche dello spostamento delle frange di
interferenza uguale e contrario a quello prodotto da una sostanza.
• Fisiol. - Proprietà che hanno certi
organi, allo stato normale, di modificare il proprio funzionamento per supplire
a quello di organi ammalati. Tali adattamenti compensano certe variazioni
prodotte da malattia, le quali impedirebbero lo svolgersi normale di talune
funzioni. • Dir. - È uno dei modi di
estinzione delle obbligazioni. Si verifica quando tra due persone intercorrono
rapporti di debito e credito in direzione inversa. Allo scopo di evitare un
duplice pagamento, le reciproche relative pretese si estinguono fino alla
concorrenza dello stesso valore. La
c. è modo di estinzione
satisfattorio, perché ciascun creditore resta soddisfatto nel suo diritto
ottenendo l'estinzione del suo debito. Le forme di
c. previste dal codice
civile sono tre: legale, giudiziale e volontaria. Si ha
c. legale quando
si tratta di due debiti omogenei (entrambi di una somma di denaro o di una
quantità di cose fungibili della stessa specie), liquidi (debiti la cui
esistenza è certa e il cui ammontare è precisamente determinato in
qualità e quantità) ed esigibili (e cioè non sottoposti
né a termine iniziale né a condizione sospensiva, e non derivanti
da obbligazione naturale). La
c. è detta legale perché
opera
ipso iure, ed è sufficiente l'esistenza dei due debiti
reciproci, non essendo necessario un atto di volontà delle parti o del
giudice. Affinché il giudice però possa rilevare la
c.
d'ufficio occorre che l'interessato dichiari di avvalersene. La
c. ha
effetto dal momento della coesistenza dei due debiti; di conseguenza, se per uno
dei due debiti è intervenuta la prescrizione, chi vi ha interesse non
può invocarla. La
c. giudiziale si verifica per effetto della
sentenza con la quale si procede alla liquidazione del debito opposto in
c., che deve essere di pronta e facile liquidazione. In questo caso,
quindi, la
c. non avviene di diritto, ma il giudice può
dichiararla per la parte del debito che appare sicura; può anche
sospendere la condanna al pagamento del debito liquido fino all'accertamento del
credito da compensare. Avendo la sentenza carattere costitutivo, gli effetti
della
c. non retroagiscono al momento della coesistenza dei crediti, ma
si verificano solo al momento e per effetto della sentenza. La
c.
è infine
volontaria quando avviene per accordo delle parti, pur
non ricorrendo i presupposti richiesti per il verificarsi di una delle altre
forme. I casi di
c. volontaria sono frequenti, e anzi nel grande
commercio si attua di continuo. La
c. può attuarsi anche solo
parzialmente, cioè fino alla concorrenza del minore dei due debiti. La
c. si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito
eccettuati i casi: di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario
sia stato ingiustamente spogliato; di credito per la restituzione di cose
depositate o date in comodato; di credito dichiarato impignorabile; di rinunzia
alla
c. fatta preventivamente dal debitore; di divieto stabilito dalla
legge, e che riguarda la
c.: del credito alimentare, delle obbligazioni
naturali, fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che
egli ha verso un socio, del credito dato in pegno, in sede di fallimento.
║
C. internazionali. Avvengono fra Stati sotto il controllo dei
rispettivi governi, per evitare trasferimenti di valuta o di moneta pregiata. La
tecnica, sorta poco dopo il primo conflitto mondiale, costituisce un mezzo
sufficientemente valido per la realizzazione dell'equilibrio della bilancia
commerciale e valutaria e tende a favorire gli scambi internazionali per
permettere soprattutto il risanamento di economie statuali, mediante una serie
di accordi commerciali riguardanti la qualità e la quantità delle
merci scambiabili, i tassi di scambio delle varie monete e un'adeguata politica
doganale. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, implicano che il flusso
delle merci tra i paesi stipulanti abbia una certa importanza nel complesso
delle merci scambiate col resto del mondo. Un altro effetto di detti accordi
commerciali è il controllo sulle importazioni ed esportazioni compiute
dagli operatori economici di un determinato paese, i quali sono tenuti a seguire
determinate regole. Tale sistema presenta indubbiamente vari inconvenienti
poiché spesso limita la libertà di commercio, impone agli scambi
una determinata corrente e deve essere assistito da una serie di provvedimenti
che possono riflettersi sulla struttura interna dell'economia nazionale,
favorendo alcuni gruppi economici e danneggiandone altri.
• Psicol. - Termine psicanalitico, introdotto da
A. Adler per spiegare vari fenomeni nella psicologia dell'infanzia e nella
psicopatologia delle neurosi. Il meccanismo che determina la tendenza alla
c. si basa sulla risposta psichica al senso di inferiorità.
Infatti, così come i più importanti organi vitali, quando
presentano una deficienza, reagiscono aumentando la propria funzione, anche la
psiche, sotto l'impressione del sentimento di inferiorità, tende ad
aumentare la propria forza. Il bambino può vedere il proprio ideale di
forza e di potenza in uno dei genitori o in qualche modello esterno: insegnante,
medico, macchinista, pilota, ecc. e si propone di emulare il tipo prescelto come
modello. Pertanto, cerca di imitarlo nei gesti, nelle parole, negli
atteggiamenti e crea così la finzione destinata a compensare la sua
presente inferiorità, ma può altresì sviluppare la tendenza
a farsi valere per quello che egli effettivamente è. Tuttavia, se il
sentimento di inferiorità è particolarmente penoso, vi è il
pericolo che, nella propria angoscia, il bambino esasperi la tendenza a farsi
valere, per cui si ha una
ipercompensazione. La persistenza del complesso
di inferiorità nell'adulto, può assumere forme particolarmente
aggressive e crudeli (sadismo).