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Comparizione.

Il presentarsi davanti. Nel senso giuridico, il presentarsi a un magistrato, in giudizio. • Dir. - C. delle parti: nel processo civile è la presentazione delle parti davanti al giudice. L'udienza nella quale tale presentazione deve avvenire è stabilita nella citazione (art. 163, n. 7 Cod. proc. civ.); si svolge davanti al giudice istruttore e si chiama udienza di prima c. Se in tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice istruttore fissa un'udienza successiva, che viene comunicata alle parti costituite dal cancelliere. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice istruttore dispone la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 cod. proc. civ.). ║ Mandato (o ordine) di c.: V. MANDATO DI COMPARIZIONE.