Il presentarsi davanti. Nel senso giuridico, il presentarsi
a un magistrato, in giudizio. • Dir. -
C.
delle parti: nel processo civile è la presentazione delle parti
davanti al giudice. L'udienza nella quale tale presentazione deve avvenire
è stabilita nella citazione (art. 163, n. 7 Cod. proc. civ.); si svolge
davanti al giudice istruttore e si chiama udienza di prima
c. Se in tale
udienza nessuna delle parti compare, il giudice istruttore fissa un'udienza
successiva, che viene comunicata alle parti costituite dal cancelliere. Se
nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice istruttore dispone la
cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 cod. proc. civ.). ║
Mandato (o
ordine) di
c.: V.
MANDATO DI
COMPARIZIONE.