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Commèrcio.

Attività economica che ha per oggetto lo scambio di beni con altri beni. ║ C. ambulante: esercitato da venditori ambulanti. ║ Mettere in c.: mettere in vendita. ║ Essere in c.: essere in vendita, detto di cose; fare il commerciante, detto di persona. ║ Fuori c.: si dice di cose che non sono in vendita. In senso lato: traffico illecito o immorale. • St. - Iniziato col baratto di oggetti nelle società primitive, il c. progredisce con la civiltà e ha avuto quindi nel bacino mediterraneo il suo centro di maggior sviluppo (con Egiziani, Greci, Etruschi, Cartaginesi, Romani e successivamente Arabi per massimi protagonisti). Il Medioevo vide un rigoglioso c. marittimo con le Repubbliche Marinare. È in tale periodo che sorgono anche i maggiori istituti del c. e si crea una dottrina commerciale. La scoperta dell'America accelerò nei paesi da essa interessati lo sviluppo dell'economia capitalistica. • Econ. - A seconda che si svolga tra soggetti operanti all'interno di uno Stato, oppure in due o più Stati, il c. si chiama interno o estero. Nelle operazioni del c. interno si distinguono solitamente due fasi: all'ingrosso e al minuto (dettaglio). La prima è curata da grandi aziende a specializzazione settoriale, e comporta la raccolta di grandi partite, che poi verranno messe a disposizione dei dettaglianti. Le contrattazioni per grandi partite si svolgono solitamente in apposite sedi, le Borse merci, numerose anche in Italia (importantissime, soprattutto per minerali e metalli rari, quelle di Londra e New York). Il c. al dettaglio dispone invece di una rete di distribuzione capillare, che tende a raggiungere anche i piccoli mercati. L'esigenza di ridurre al massimo i costi ha determinato la formazione di grandi negozi a catena (supermercati) che praticano prezzi concorrenziali, mentre, in molti settori vengono concesse al consumatore larghe facilitazioni di pagamento (vendite rateali). Il c. al dettaglio può essere svolto anche attraverso vendita all'aperto. Una nuova organica disciplina del c. è stata istituita con L. 11.6.1971 n. 426, parzialmente modificata dalla L. 5.7.1975 n. 320 e dalla L. 19.5.1976 n. 398. Quest'ultima disciplina tratta, in particolare, il c. ambulante, facendo obbligo ai venditori ambulanti di iscrizione a una speciale sezione del registro dei commercianti e di disporre di una apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco. Per i venditori ambulanti abusivi, cioè per coloro che praticano c. ambulante senza autorizzazione, sono previste sanzioni che possono comportare anche la confisca della merce e delle attrezzature. ║ Il c. estero si distingue fondamentalmente in: c. di importazione e c. d'esportazione, e infine in c. di transito (ammissione temporanea di merci per conto di altri Stati). In Italia operano in questo settore, oltre al ministero del Commercio con l'Estero, l'ICE, la Banca d'Italia, l'UIC, e altri organismi. Alla base dello scambio internazionale è l'esigenza di ottenere un determinato bene al minimo prezzo o comunque ad un prezzo più basso di quello eventualmente praticato all'interno dello Stato. La libertà di c. suscita quindi la concorrenza e svolge la funzione essenziale di deprimere costi e prezzi dei prodotti. Tuttavia i pagamenti verso l'estero vengono eseguiti (tranne che per gli accordi di clearing) in monete estere (o divise), che si rendono disponibili soltanto se all'ammontare del debito corrisponde una somma di divise ricavate da altrettante esportazioni di beni e servizi e da altre entrate indivisibili. Considerata la grande incidenza del c. con l'estero (monetaria e finanziaria in particolare) nell'economia nazionale, gli Stati perseguono una propria politica doganale (con restrizioni o estensioni temporanee delle transazioni, con premi e rimborsi agli importatori) che sempre più spesso mette in contrasto tra loro singoli Paesi e rallenta lo svolgimento dei traffici. Attualmente, il controllo degli impegni internazionali assunti relativamente al contingentamento, al dumping, alla politica monetaria e alla libertà di c. è affidato all'ITO e al GATT. che auspicano la massima liberalizzazione. Tuttavia la tendenza attuale è quella degli accordi di zona, e concrete misure per la riduzione tariffaria sono state prese da particolari gruppi di paesi con unioni doganali e politiche, quali la CEE, l'EFTA, il Benelux, il Comecon, ecc.