Dir. - Contratto agrario, più propriamente
c.
parziaria, a forma associativa, consistente nel conferimento, da parte del
locatario, di un capitale costituito dalla terra e dai relativi immobili
(fabbricati, piantagioni, ecc.). Di contro il conduttore apporta il proprio
lavoro. Molto affine alla mezzadria, il contratto di
c. parziaria se ne
differenzia perché il lavoro non è espletato da un'intera
famiglia, ma da uno o più coloni, singolarmente. I mezzi necessari
all'attività agricola (bestiame, attrezzi, ecc.) vengono forniti dai
contraenti nella misura stabilita dall'accordo o secondo usi locali. Spetta al
colono almeno la metà degli utili derivanti dal lavoro. Il contratto di
c. parziaria ha durata pari almeno al tempo necessario per l'intero
svolgimento di un ciclo di coltura sulla base delle coltivazioni effettuate nel
fondo. Al pari degli altri contratti agrari, anche la
c. parziaria
è soggetta in Italia alla proroga legale e ad altre limitazioni a carico
del conduttore, stabilite da leggi speciali. Nel Medioevo era molto divulgata la
c. perpetua, che dava al coltivatore il diritto di trasmettere la terra
ai suoi eredi e di godere dei frutti dei campi da lui lavorati dietro
corresponsione di un canone al padrone. Oggi la
c. perpetua è
vietata e la durata dei contratti relativi per i fondi normali è stata
limitata per quelli destinati al rimboschimento.