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Colonia.

Dir. - Contratto agrario, più propriamente c. parziaria, a forma associativa, consistente nel conferimento, da parte del locatario, di un capitale costituito dalla terra e dai relativi immobili (fabbricati, piantagioni, ecc.). Di contro il conduttore apporta il proprio lavoro. Molto affine alla mezzadria, il contratto di c. parziaria se ne differenzia perché il lavoro non è espletato da un'intera famiglia, ma da uno o più coloni, singolarmente. I mezzi necessari all'attività agricola (bestiame, attrezzi, ecc.) vengono forniti dai contraenti nella misura stabilita dall'accordo o secondo usi locali. Spetta al colono almeno la metà degli utili derivanti dal lavoro. Il contratto di c. parziaria ha durata pari almeno al tempo necessario per l'intero svolgimento di un ciclo di coltura sulla base delle coltivazioni effettuate nel fondo. Al pari degli altri contratti agrari, anche la c. parziaria è soggetta in Italia alla proroga legale e ad altre limitazioni a carico del conduttore, stabilite da leggi speciali. Nel Medioevo era molto divulgata la c. perpetua, che dava al coltivatore il diritto di trasmettere la terra ai suoi eredi e di godere dei frutti dei campi da lui lavorati dietro corresponsione di un canone al padrone. Oggi la c. perpetua è vietata e la durata dei contratti relativi per i fondi normali è stata limitata per quelli destinati al rimboschimento.