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Collègio.

Corpo di persone unite da una comune carica o da un compito da svolgere insieme. ║ Istituzione educativa fondata su metodi comunitari e retta da particolari regolamenti disciplinari che sostituisce o integra l'educazione familiare e scolastica. ║ Anticamente, comunità, specialmente di religiosi. • Dir. - Organo composto da più persone aventi il compito di statuire legalmente su determinati problemi. Per deliberare a maggioranza, il c. è costituito da un numero dispari di membri oppure viene dato al presidente del c. un voto di portata superiore a quello degli altri membri. ║ C. elettorale: l'insieme dei cittadini che, godendo del diritto di voto, sono iscritti nelle liste elettorali per l'elezione dei membri del parlamento in una determinata circoscrizione territoriale. Esistono tre forme di c. elettorale: il c. unico nazionale, quando la base territoriale comprende l'intero territorio nazionale e ogni elettore è chiamato a votare tutti i candidati; il c. uninominale, quando la base territoriale è inferiore al territorio nazionale, anzi ne costituisce una parte e ogni elettore è chiamato a votare per un solo candidato che si presenta in quel c.; il c. plurinominale, quando la base territoriale è sempre una parte del territorio nazionale, ma al c. vengono attribuiti un certo numero di "seggi elettorali", distribuiti proporzionalmente tra i vari c. in base al numero degli abitanti, per meglio garantire la rappresentatività dell'organo che si deve eleggere. La base territoriale che stabilisce l'appartenenza a un collegio viene generalmente fatta coincidere, nei c. uninominale e plurinominale per la Camera dei deputati (art. 56 Costituzione). I resti delle varie circoscrizioni confluiscono poi in un c. unico nazionale. Il criterio di appartenenza al c. è stabilito dalla "residenza", ma l'elettore può chiedere di essere iscritto nel luogo del suo "domicilio" ossia dove ha la sede principale dei suoi affari e rapporti economici. ║ C. sindacale: nelle società commerciali aventi un capitale superiore a un milione di lire, organo di controllo della gestione contabile e amministrativa. È formato da un presidente e da due membri effettivi. In sede di nomina del c. sindacale vengono designati anche sindaci supplenti destinati a sostituire il presidente o gli altri sindaci in caso di cessazione della carica. • Dir. can. - C. dei cardinali: organizzato sin dalle sue origini (XII sec.) in tre ordini (cardinali vescovi, cardinali preti, cardinali diaconi), è diretto dal cardinale decano, carica detenuta fino al 1965 dal più anziano dei cardinali vescovi, secondo l'entrata nell'ordine e attualmente elettiva. Il c. ha, sin dal duecento un proprio camerario, per amministrarne i beni. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario della Congregazione dei vescovi. Tra il XII sec. e la metà del Cinquecento il c. affiancò direttamente il papa nel governo della Chiesa. Nella seconda metà del XVI sec., non più il c. ma i suoi membri, quali capi dei singoli organismi, coadiuvarono il papa nell'esercizio del suo potere. Sisto V fissò nel 1586 in numero di 70 i membri del c. (nel 1971 essi erano 120). I cardinali vescovi titolari delle sedi suburbicarie sono di Albano, Frascati, Palestrina, Porto e Santa Rufina, Sabina e Poggio Mirteto, Velletri; la sede di Ostia è conferita, a partire dal 1914, al cardinale decano, che a sua volta conserva anche la propria sede. I cardinali preti sono incardinati nei 27 tituli di altrettante chiese romane e in altre chiese istituite tituli successivamente o elevate pro hac vicee. I cardinali diaconi sono a capo attualmente di 38 chiese. L'attività del c. acquista importanza solo durante il periodo di sede vacante, quando gli è affidata l'elezione del papa e nel frattempo il governo della Chiesa universale e quello dello stato del Vaticano, seppure il suo potere rimanga ristretto agli affari più urgenti e più importanti. Nel 1965, l'ordine dei cardinali vescovi fu esteso anche ai patriarchi di sedi orientali di Alessandria per i Copti, di Antiochia per i Siri, Melchiti, Maroniti, creati cardinali. • Pedag. - Sia nell'antico Egitto, sia in Assiria, Babilonia, Sparta e Atene si conobbero istituzioni educative con internato. Il c. universitario, come istituzione specifica di istruzione e di educazione finalizzata agli studi superiori, appartiene all'Europa del XIII sec. Tra i più antichi fu quello del parigino fondato (1257) dal canonico Robert de Sorbon per gli studi teologici e conosciuto con il nome di La Sorbonne, poi assunto dall'università parigina. Del 1304 è il c. di Navarra, dal nome della regina che lo istituì al fine di ospitare studenti di teologia e delle arti. Primo di molti altri in Italia fu il c. di San Clemente che sorse a Bologna nel 1364 per opera del cardinale E. Albornoz. È dalla trasformazione di tali istituzioni che nacque, durante la rinascita umanistica, il c. come centro di studio condotto in armonica complementarietà con ginnastica, gioco e attività assistenziale. Scuola di educazione integrale fu la rinascimentale Ca' Gioiosa di Vittorino da Feltre. Fra i c. universitari, i maggiori oggi esistenti in Italia sono il C. Borromeo e il C. Ghislieri, fondati a Pavia da San Carlo e San Pio V nella seconda metà del XVI sec., e la Scuola normale superiore di Pisa fondata nel 1813. Nel mondo protestante, un buon numero di c. fu istituito da V. Trotzendorf, da A. H. Franke e da J. Basedow. Nel periodo della Controriforma i gesuiti imposero c. non annessi alle università e con programmi di studi su basi umanistiche (il primo fu aperto a Messina nel 1548). Sull'esempio dei gesuiti si modellarono le numerose istituzioni analoghe degli altri ordini religiosi. Entrambe le istituzioni, laiche e religiose, attraversano attualmente una forte crisi, non rispondendo più alle esigenze dinamiche del moderno modo di vita e, in particolare, all'ormai diffusa richiesta di un rapporto educativo non autoritario. ║ C. dei professori: nelle scuole e istituti di istruzione media, organo formato dal preside e dai professori ivi insegnanti: loro compito è di fissare l'orientamento didattico e disciplinare (criteri didattici generali, ripartizione dei programmi, scelta dei libri di testo), di stendere il regolamento interno, di decidere le sanzioni disciplinari, di amministrare la somma annua disponibile per l'acquisto di materiale didattico, di eleggere il consiglio di amministrazione della cassa scolastica. ║ C. ecclesiastico: istituto cattolico in cui confluiscono studenti di varie nazioni per compiere la loro preparazione filosofica e teologica in ordine al sacerdozio. I vari c. ecclesiastici, sotto la tutela e la giurisdizione della Santa Sede, si trovano a Roma. Tra i più importanti ricordiamo il c. Armeno, eretto da Leone XIII nel 1883; il Beda, per vocazioni adulte; il Capranicense, fondato dal cardinale Capranica nel 1454; l'Etiopico, creato c. Pontificio da Pio XI nel 1930; il Nepomuceno, approvato da Pio XI nel 1930; l'Urbano di Propaganda Fide, eretto canonicamente da Urbano VIII nel 1627.