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Collàudo.

Insieme di operazioni eseguite su macchine, impianti, installazioni, costruzioni edili, materiali, allo scopo di controllare la rispondenza alle caratteristiche richieste. Se l'opera, il prodotto, il materiale sono oggetto di compravendita, l'esito negativo del c. può condurre al rifiuto da parte del commissionario di quanto acquistato od ordinato. Il c. di materiale, prodotti, macchine, viene effettuato con idonee prove sulla resistenza e sulle altre caratteristiche indicate nel progetto; per i motori si provvede anche a prove di funzionamento su banco di prova. Il c. degli autoveicoli viene generalmente compiuto su apposite piste annesse agli stabilimenti; in altri casi si procede a più prolungati e approfonditi c. su strada. Da parte delle autorità preposte al controllo della motorizzazione, il c. in quasi tutti gli Stati è sostituito dalla semplice verifica della rispondenza di ogni autoveicolo prodotto a un prototipo collaudato una volta per tutte (prova di omologazione). Nel caso di macchine, motori, impianti, se l'esito del c. è positivo, viene rilasciato un certificato di c.; in vari casi l'esecuzione del c. è affidata a enti nazionali di controllo per la sicurezza affinché la relativa apparecchiatura sia utilizzabile. Tra questi in Italia vi sono l'Ente nazionale prevenzione infortuni e l'Associazione nazionale controllo combustione. Per i materiali da costruzione si preferisce in genere parlare di prove, da effettuarsi su campioni di materiali generalmente in laboratorio. Per le costruzioni occorre invece eseguire prove di carico in condizioni analoghe a quelle previste dal progetto, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza della struttura realizzata, delle sue deformazioni e della sua resistenza a quanto ipotizzato; una struttura in cemento armato, per esempio, dovrà essere sottoposta a quelle prove di carico non oltre cinquanta giorni dall'ultimazione del getto e si potrà fare la misurazione delle sue deformazioni solo quando queste si saranno stabilizzate, cioè quando non avranno ulteriori incrementi nel tempo, per confrontarle poi con quelle previste dal progetto. Il diritto amministrativo dà potere alla competente autorità di controllare se l'opera compiuta corrisponde alle prescrizioni tecniche previste dal capitolato di appalto. Il funzionario che compie il c. deve stendere verbale scritto e il c. diventa impegnativo se è accettato dall'autorità amministrativa e dall'appaltatore. Questi però può rifiutare le risultanze del c. e ricorrere in via amministrativa e giudiziaria. In ogni caso rimane all'appaltatore la responsabilità dei difetti occulti.