Insieme di operazioni eseguite su macchine, impianti,
installazioni, costruzioni edili, materiali, allo scopo di controllare la
rispondenza alle caratteristiche richieste. Se l'opera, il prodotto, il
materiale sono oggetto di compravendita, l'esito negativo del
c.
può condurre al rifiuto da parte del commissionario di quanto acquistato
od ordinato. Il
c. di materiale, prodotti, macchine, viene effettuato con
idonee prove sulla resistenza e sulle altre caratteristiche indicate nel
progetto; per i motori si provvede anche a prove di funzionamento su banco di
prova. Il
c. degli autoveicoli viene generalmente compiuto su apposite
piste annesse agli stabilimenti; in altri casi si procede a più
prolungati e approfonditi
c. su strada. Da parte delle autorità
preposte al controllo della motorizzazione, il
c. in quasi tutti gli
Stati è sostituito dalla semplice verifica della rispondenza di ogni
autoveicolo prodotto a un prototipo collaudato una volta per tutte (prova di
omologazione). Nel caso di macchine, motori, impianti, se l'esito del
c.
è positivo, viene rilasciato un certificato di
c.; in vari casi
l'esecuzione del
c. è affidata a enti nazionali di controllo per
la sicurezza affinché la relativa apparecchiatura sia utilizzabile. Tra
questi in Italia vi sono l'Ente nazionale prevenzione infortuni e l'Associazione
nazionale controllo combustione. Per i materiali da costruzione si preferisce in
genere parlare di prove, da effettuarsi su campioni di materiali generalmente in
laboratorio. Per le costruzioni occorre invece eseguire prove di carico in
condizioni analoghe a quelle previste dal progetto, al fine di verificare
l'effettiva corrispondenza della struttura realizzata, delle sue deformazioni e
della sua resistenza a quanto ipotizzato; una struttura in cemento armato, per
esempio, dovrà essere sottoposta a quelle prove di carico non oltre
cinquanta giorni dall'ultimazione del getto e si potrà fare la
misurazione delle sue deformazioni solo quando queste si saranno stabilizzate,
cioè quando non avranno ulteriori incrementi nel tempo, per confrontarle
poi con quelle previste dal progetto. Il diritto amministrativo dà potere
alla competente autorità di controllare se l'opera compiuta corrisponde
alle prescrizioni tecniche previste dal capitolato di appalto. Il funzionario
che compie il
c. deve stendere verbale scritto e il
c. diventa
impegnativo se è accettato dall'autorità amministrativa e
dall'appaltatore. Questi però può rifiutare le risultanze del
c. e ricorrere in via amministrativa e giudiziaria. In ogni caso rimane
all'appaltatore la responsabilità dei difetti occulti.