Dir. - L'obbligo e, reciprocamente, il diritto che lega gli
eredi, discendenti legittimi e naturali chiamati alla successione del medesimo
ascendente, in virtù del quale ciascuno deve conferire nella massa da
dividere le donazioni (dirette e indirette) fattegli dal defunto. Può
farsi in natura o per imputazione. La
c. in natura si fa conferendo nella
massa da dividere gli stessi beni ricevuti in donazione; quella per imputazione
attribuendo alla propria porzione il loro valore, avuto riguardo al tempo
dell'apertura della successione. È consentita la scelta fra i due modi
solo se si deve fare la
c. di un bene immobile; quella dei beni mobili,
infatti, si fa unicamente per imputazioni. Condizioni per la
c. sono le
qualità di erede, di discendente o figlio naturale riconosciuto e di
donatario, presenti nella stessa persona; mancando una di tali condizioni la
c. non può aver luogo. Sono soggetti a
c. tutti i beni
donati sia direttamente sia indirettamente come, per esempio, ciò che il
defunto ha speso per costituire la dote o per fare altra assegnazione ai suoi
discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un
collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita a loro favore o per pagare i loro debiti; sono soggette a
c., solo
per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle
condizioni economiche del defunto, le spese per il corredo nuziale e quelle per
l'istruzione artistica e professionale; non sono soggette invece a
c. le
spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né
quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le
liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in
conformità agli usi. • Filol. - Confronto
tra i diversi codici e manoscritti di un'opera per stabilire quale sia il testo
più vicino all'originale. • Tipogr. -
Riscontro di due bozze di uno stesso testo al fine di verificare che l'originale
sia stato riprodotto correttamente o che le correzioni fatte siano state
eseguite.