Gestione in comune: in particolare la partecipazione dei
lavoratori alle decisioni di carattere economico e tecnico dell'impresa nella
quale prestano la loro opera. Nei Paesi a economia libera solo la legislazione
della Repubblica Federale di Germania ha dato un concreto avvio a forme di
c. che, in conformità con le norme dei primi anni del 1950, si
sono applicate soprattutto all'industria mineraria e metallurgica. Richiamandosi
allo spirito della costituzione di Weimar (art. 165) i sindacati tedeschi,
d'accordo con le autorità militari di occupazione, promossero la
formazione, nell'immediato dopoguerra, dei primi strumenti di
c., quali i
comitati di vigilanza a struttura paritetica e i comitati di direzione integrati
dall'inserimento di un direttore del lavoro nominato dai sindacati stessi. Le
leggi emanate in materia attribuivano agli organi eletti dalla base operaia
agenti all'interno delle aziende, un certo potere d'intervento sulle scelte
della direzione in materia di servizi, personale e di programmi tecnici
dell'impresa. Ma per tutto l'ampio arco di decisioni che stanno a monte e
condizionano l'immediata situazione economica dei lavoratori, l'autorità
discrezionale del datore di lavoro è rimasta assoluta: in realtà
non sono ancora stati raggiunti accordi sulle modalità di come realizzare
la
c. e per ora i sindacati socialdemocratici hanno ripiegato sulla sola
partecipazione agli utili dell'azienda, ossia sul solo vantaggio economico. In
Italia, dopo la battaglia perduta per i consigli di gestione, il sindacato ha
abbandonato il tema della
c. È rimasto così inapplicato
l'art. 46 della Costituzione che afferma che "la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla
gestione delle aziende.