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Cogestiòne.

Gestione in comune: in particolare la partecipazione dei lavoratori alle decisioni di carattere economico e tecnico dell'impresa nella quale prestano la loro opera. Nei Paesi a economia libera solo la legislazione della Repubblica Federale di Germania ha dato un concreto avvio a forme di c. che, in conformità con le norme dei primi anni del 1950, si sono applicate soprattutto all'industria mineraria e metallurgica. Richiamandosi allo spirito della costituzione di Weimar (art. 165) i sindacati tedeschi, d'accordo con le autorità militari di occupazione, promossero la formazione, nell'immediato dopoguerra, dei primi strumenti di c., quali i comitati di vigilanza a struttura paritetica e i comitati di direzione integrati dall'inserimento di un direttore del lavoro nominato dai sindacati stessi. Le leggi emanate in materia attribuivano agli organi eletti dalla base operaia agenti all'interno delle aziende, un certo potere d'intervento sulle scelte della direzione in materia di servizi, personale e di programmi tecnici dell'impresa. Ma per tutto l'ampio arco di decisioni che stanno a monte e condizionano l'immediata situazione economica dei lavoratori, l'autorità discrezionale del datore di lavoro è rimasta assoluta: in realtà non sono ancora stati raggiunti accordi sulle modalità di come realizzare la c. e per ora i sindacati socialdemocratici hanno ripiegato sulla sola partecipazione agli utili dell'azienda, ossia sul solo vantaggio economico. In Italia, dopo la battaglia perduta per i consigli di gestione, il sindacato ha abbandonato il tema della c. È rimasto così inapplicato l'art. 46 della Costituzione che afferma che "la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.