Attività del potere legislativo di uno Stato intesa
ad esporre in un'opera uniforme e sistematica le norme di un particolare ramo
del diritto vigente nello Stato stesso. Anche il risultato di tale
attività. • Encicl. - La Rivoluzione
francese diede il primo esempio di codice nel significato giuridico attuale
della parola. Precedentemente si erano avuti alcuni esempi di
c., quali i
Libri feudorum, che diedero al nostro Paese redazioni scritte delle
consuetudini feudali, le raccolte analoghe con cui in Spagna si attese alla
redazione scritta dei
fueros locali. Sotto Luigi XIV si ebbe un vasto
progetto di compilazione delle ordinanze reali; queste furono sempre migliori
col progredire del tempo. Le prime erano semplici raccolte cronologiche o
sistematiche; le più recenti, invece, cominciarono a sancire norme nuove.
Tali caratteri si manifestano anche nelle costituzioni modenesi del 1771 e nel
Landrecht prussiano del 1794. Malgrado questi tentativi, sussisteva
ugualmente una grande molteplicità di fonti del diritto e,
nell'incertezza e quantità grande delle disposizioni legislative, nella
discordia e contraddizione dei pareri dei giureconsulti, dominava il potere
discrezionale del giudice. La necessità d'una sistemazione organica delle
norme fu manifestata già nel XVI sec. da Hotman e prima di lui da
Nevizzano. Il compito di dare un corpo di leggi nuove, a cui si accinse la
Rivoluzione francese, fece sentire l'esigenza di dividere il corpo nuovo di
legislazione nelle parti sistematiche che la giurisprudenza aveva già
stabilite nei secoli precedenti. Quindi si formano separatamente un codice di
leggi penali, uno di procedura civile, uno di procedura penale, uno di
commercio. Il codice civile, presentato alla Convenzione nel 1793, aderiva
trasparentemente alla concezione del diritto naturale, ma apparve alla
Convenzione troppo complicato. Un secondo codice, che era più un manuale
di morale che un codice di diritto, fu il tentativo più netto fatto dalla
Rivoluzione per attuare i suoi propositi. Nello stesso tempo si redigevano i
primi progetti di codice penale e di procedura penale e di procedura civile.
L'ultimo progetto presentato il 24 Termidoro anno VIII risultò un abile
compromesso tra l'antico patrimonio giuridico e le nuove idee bandite dalla
Rivoluzione. Storia analoga ebbe la redazione del codice penale e di procedura
criminale redatti in forma definitiva nel 1804 con i contemperamenti già
detti tra il nuovo e l'antico. Il codice civile francese fu pubblicato nel 1804;
il codice di procedura civile andò in vigore nel 1807; il codice penale e
il codice di procedura penale andarono entrambi in vigore nel 1811; il codice di
commercio andò in vigore nel 1808. I codici furono anche estesi a tutti i
Paesi in cui, direttamente o indirettamente dominava la Francia: Belgio, Olanda,
Paesi alla sinistra del Reno, ecc. Furono introdotti quindi anche in Italia.
Alla Restaurazione, in Italia i principi diedero opera alla formazione di codici
sulla traccia di quelli francesi. Nel regno di Napoli per decreto di Ferdinando
I si giunse, nel 1819, alla promulgazione del
Codice per il regno delle Due
Sicilie. Alla
C. napoletana seguì quella parmense: il codice
civile fu promulgato nel 1820, seguito nello stesso anno dal codice di procedura
civile e dai codici criminali militari, penale comune e di procedura penale. In
Piemonte, la
C. si attuò all'assunzione al trono di Carlo Alberto.
Il codice civile fu promulgato nel 1837; seguirono il codice penale (1839), il
codice di leggi penali militari (1840), il codice di commercio (1842) e il
codice di procedura criminale (1847). Il codice di procedura civile venne
promulgato (1854) da Vittorio Emanuele II. Nel nuovo regno Lombardo Veneto
furono accolti nel 1815 i codici civile e penale austriaci; questo secondo fu
sostituito nel 1852 da un nuovo codice penale. Quando i vari Stati d'Italia si
unirono nello Stato nazionale unitario, avevano tutti ottenuto la riforma della
legislazione mediante i codici. Con l'anno 1865 si poté compiere il passo
decisivo verso l'unificazione legislativa sotto forma di
c. italiana.
Infatti con legge del 2 aprile, il governo venne autorizzato a promulgare in
tutte le province costituenti il regno d'Italia, il codice civile, di procedura
civile, di commercio e di marina mercantile, ai quali seguì poco dopo
quello di procedura penale. Il codice commerciale entrò in vigore nel
1883; quello penale nel 1890. Gran parte degli Stati europei e americani
principalmente adottarono il sistema del diritto codificato, aderente nel suo
complesso al sistema francese. Vi fu però qualche paese che cercò
di formare dei codici originali. Tra questi l'Austria e la Germania, paese nel
quale la
c. trionfò completamente soltanto in tempi relativamente
recenti. Una larga corrente dottrinaria identifica una causa delle frequenti
controversie fra gli Stati nelle incertezze derivanti dal fatto che il diritto
internazionale generale era diritto non scritto. Questa corrente, pertanto
considera la
c. di esso come un fine fondamentale da perseguire per
favorire il pacifico svolgimento delle relazioni fra gli Stati. Un principio di
c. del diritto internazionale è in effetti avvenuto in materia di
diritto bellico (convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907, convenzioni di
Ginevra del 1929 e del 1949). Tra gli impegni dottrinali per una
c. del
diritto internazionale sono da ricordarsi quelli assunti da Alessandro Alvarez e
quelli collettivi dell'Istituto di diritto internazionale, dell'Istituto
americano di diritto internazionale. In conformità all'art. 13 della
Carta delle Nazioni Unite, che attribuisce all'Assemblea il compito di
incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale e la sua
c., con risoluzione assembleare, 11 novembre 1946, fu istituito un
apposito comitato.