Stats Tweet

Codicillo.

Aggiunta che si fa a una scritta legale, a un testamento, per modificare o integrare le precedenti disposizioni. • Dir. rom. - Disposizione di ultima volontà che si distingue dal testamento perché immune dalle formalità alle quali quest'ultimo era soggetto. Il c. presupponeva la capacità di testare, e poteva essere redatto prima o dopo il testamento. La grande diffusione dei c., e la crescente importanza assunta da questi, provocò nel diritto post-classico l'imposizione di formalità. Giustiniano prescrisse che in caso di c. mancante di formalità la persona onorata col c. avesse facoltà di deferire il giuramento alla persona istituita erede e gravata di fedecommesso. L'istituto passa al diritto intermedio svuotato del suo contenuto originario, e finisce per perdere ogni contenuto giuridico.