Aggiunta che si fa a una scritta legale, a un testamento,
per modificare o integrare le precedenti disposizioni.
• Dir. rom. - Disposizione di ultima
volontà che si distingue dal testamento perché immune dalle
formalità alle quali quest'ultimo era soggetto. Il
c. presupponeva
la capacità di testare, e poteva essere redatto prima o dopo il
testamento. La grande diffusione dei
c., e la crescente importanza
assunta da questi, provocò nel diritto post-classico l'imposizione di
formalità. Giustiniano prescrisse che in caso di
c. mancante di
formalità la persona onorata col
c. avesse facoltà di
deferire il giuramento alla persona istituita erede e gravata di fedecommesso.
L'istituto passa al diritto intermedio svuotato del suo contenuto originario, e
finisce per perdere ogni contenuto giuridico.