Tavoletta cerata di legno usata dagli antichi Romani per
scrivere. L'insieme di
c. formava volumi, che per lo più
contenevano leggi, costituzioni, rescritti. Quando al legno si sostituirono
altri materiali, la denominazione primitiva di
c. fu conservata.
Attualmente il termine di
c. designa: libro manoscritto antico spesso
formato da fogli di pergamena; anche complesso organico e sistematico delle
leggi di uno Stato, che regolano una determinata materia.
• Dir. -
C. Civile italiano: ha per
oggetto il diritto generale dei rapporti privati. Si divide in sei libri: tratta
del diritto delle persone e della famiglia, delle successioni, della
proprietà e degli altri diritti reali, delle obbligazioni, del lavoro e
delle società, della tutela dei diritti. ║
C. di diritto
canonico (Codex iuris canonici): collezione sistematica di tutte le leggi
della Chiesa. Promulgato da Benedetto XV nel 1917, consta di 5 libri
comprendenti 2,414 articoli e canoni. Dopo le disposizioni d'ordine generale,
disciplina le persone fisiche e morali, i sacramenti, i luoghi sacri e i templi,
il culto, il magistero ecclesiastico, i procedimenti per la beatificazione e la
canonizzazione, i tribunali ecclesiastici, ecc. ║
C. di Procedura
civile: determina i modi con cui i diritti privati debbono o possono essere
fatti valere davanti ai tribunali. Il primo
c. di p. c. in Italia fu
promulgato nel 1865 ed entrò in vigore l'anno seguente. Fu abrogato nel
1940 dal nuovo
C. di procedura civile entrato in vigore il 21 aprile
1942. Consta di 831 articoli divisi in 4 libri. ║
C. di Procedura
penale: stabilisce le regole con cui vengono condotti i processi penali e
l'esecuzione delle pene. In Italia fu promulgato un primo
c. di p.p. nel
1865, un secondo nel 1913 e un terzo nel 1930. Nel 1965 hanno avuto inizio i
lavori per la disposizione di un nuovo
c., la cui entrata in vigore
è stata sancita il 2 settembre 1988 allorché il presidente della
Repubblica ha emanato con tre distinti decreti legislativi, il nuovo
c.
di procedura penale, le nuove disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni e le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al
nuovo processo. ║
C. penale: raccolta organica delle leggi
concernenti i reati e le pene. In Italia fu in vigore il
c. penale sardo
del 1859 fino a che non fu promulgato il
c. penale italiano (Zanardelli),
che entrò in vigore nel 1890. Il
c. Zanardelli fu sostituito nel
1931 dal
c. Rocco, tuttora vigente. Consta di 734 articoli divisi in tre
libri; il primo contiene le norme generali, il secondo tratta dei delitti e il
terzo delle contravvenzioni. Nel decennio 1970-'80 il
c. penale ha subito
numerose variazioni in seguito all'entrata in vigore di nuove leggi: sulle armi,
sull'ordine pubblico, sul terrorismo, in seguito alla legge sull'aborto (per
citare solo alcune delle più importanti). Tutto ciò non ha fatto
che confermare la necessità, dettata dai tempi e dalla evoluzione della
società italiana, di una riforma generale del
c. penale. La
riforma del
C., avviata nel 1963 con un'apposita legge, ha richiesto un
tempo superiore a quello previsto. Mediante interventi legislativi ritenuti
improcrastinabili, i
C. sono stati tuttavia sottoposti a una serie di
modifiche parziali che hanno profondamente rinnovato alcuni settori, adeguandoli
alle esigenze della società moderna. Per quanto riguarda il
C.
civ., particolarmente importanti sono state le innovazioni concernenti il
diritto di famiglia e il diritto del lavoro. Per il
C. pen. si è
teso ad adeguare il concetto di pena al dettato costituzionale. L'orientamento
prevalso sino all'inizio degli anni Settanta, che privilegiava, nella concezione
della pena, i fini rieducativi, anziché quelli punitivi, ha subito
successivamente un'inversione di tendenza, giustificata dalla necessità
di dover fronteggiare una situazione d'emergenza provocata dalla recrudescenza
del terrorismo e della delinquenza comune organizzata. A iniziare dalla L. 22
maggio 1975 n. 152 ("legge Reale"), sono state approvate una serie di leggi
eccezionali che hanno allungato i termini della carcerazione preventiva, reso
più difficile la concessione della libertà provvisoria, reso
più duro il regime carcerario (V.
CARCERE) e introdotto l'aggravante speciale nella
normativa riguardante le
circostanze di reato
(V.). A partire dal 1984, a seguito dei successi
nella lotta contro il terrorismo, è iniziata una parziale inversione di
tendenza. ║
C. postale e delle Telecomunicazioni: il Testo Unico,
approvato in Italia nel 1936, che regola i servizi postali e telegrafici, i
doveri e i diritti del personale di questo pubblico servizio, ecc. ║
C.
stradale: complesso delle leggi che regolano la circolazione dei veicoli e
dei pedoni, in città e sulle strade statali, provinciali e comunali.
║
C. Teodosiano: raccolta di costituzioni imperiali emanate da
Costantino in poi, promossa da Teodosio II ed edita da Valentiniano III (438).
║
C. penali militari: sono due, uno per l'esercito e uno per la
marina; si occupano dei reati militari e ne stabiliscono le pene. ║
C.
della Marina Mercantile: raccolta di tutte le norme relative alla
navigazione; consta di due parti. La prima,
Disposizioni amministrative,
è suddivisa in quattro titoli: dell'amministrazione della Marina
mercantile; del servizio marittimo: del servizio dei porti e delle spiagge: del
diritto marittimo in tempo di guerra. Anche la seconda, riguardante la materia
penale e processuale, è divisa in quattro titoli: dei reati marittimi;
delle pene; della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e
della procedura; del potere disciplinare. Fu in vigore fino al 24 aprile 1942,
quando venne sostituito dal
c. della navigazione. ║
C. della
navigazione: entrato in vigore nel 1942, in sostituzione del
c. della
Marina mercantile e del II Libro del
c. di Commercio; consta di quattro
parti; la prima, divisa in quattro libri, tratta della navigazione marittima e
di quella interna; la seconda, divisa in quattro libri, tratta della navigazione
aerea; la terza, divisa in due libri, tratta delle norme penali e disciplinari;
la quarta tratta delle disposizioni complementari o di quelle transitorie.
║
C. Ermogeniano: raccolta compendiaria di leggi, dovuta al
giurista Ermogeniano (III sec.). ║
C. Federiciano: complesso di
leggi promulgate da Federico II alla Dieta di Melfi, nell'agosto 1231. ║
C. internazionale dei segnali: libro che contiene le norme convenzionali
internazionali per i sistemi di segnalazione con bandiere, segnali luminosi e
acustici, fra navi anche di diversa nazionalità. ║
C. nero:
manoscritto membranaceo miniato, con il fondo delle pagine campito di nero e con
lettere d'oro e d'argento, conservato nella Biblioteca imperiale di Vienna.
• Inf. - Modo di rappresentazione di
un'informazione mediante l'applicazione di un insieme di regole per trasformarla
in un modo accettabile da una data unità (di solito un calcolatore).
║
C. a barre: metodo di scrittura di numeri mediante barre nere
parallele di due dimensioni diverse che è molto utilizzato per la
identificazione automatica di beni di consumo (V.
EAN). ║
C. di Hamming: metodo per la
correzione degli errori di trasmissione fra due apparecchiature che consiste
nell'aggiunta di un
bit di parità generato mediante l'applicazione
di un opportuno algoritmo. ║
C. operativo: parte iniziale di
un'istruzione in linguaggio macchina che contiene l'indicazione del tipo di
operazione da eseguire. ║
C. oggetto: nei linguaggi compilati come
Pascal, Cobol, Fortran, ecc. e in Assembler, è il programma che si
ottiene dopo la compilazione. Infatti questa operazione traduce un listato
sorgente (V.) appunto in un
c. oggetto, che
rappresenta lo stesso programma scritto con istruzioni (di solito in numero
maggiore) in linguaggio macchina, direttamente eseguibili come tale dal
calcolatore. A sua volta esso può poi essere memorizzato come tale su
disco oppure manipolato (ad es. legandolo ad altre routine in linguaggio
macchina). Per sua natura è ovviamente in
c. binario.