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Codice.

Tavoletta cerata di legno usata dagli antichi Romani per scrivere. L'insieme di c. formava volumi, che per lo più contenevano leggi, costituzioni, rescritti. Quando al legno si sostituirono altri materiali, la denominazione primitiva di c. fu conservata. Attualmente il termine di c. designa: libro manoscritto antico spesso formato da fogli di pergamena; anche complesso organico e sistematico delle leggi di uno Stato, che regolano una determinata materia. • Dir. - C. Civile italiano: ha per oggetto il diritto generale dei rapporti privati. Si divide in sei libri: tratta del diritto delle persone e della famiglia, delle successioni, della proprietà e degli altri diritti reali, delle obbligazioni, del lavoro e delle società, della tutela dei diritti. ║ C. di diritto canonico (Codex iuris canonici): collezione sistematica di tutte le leggi della Chiesa. Promulgato da Benedetto XV nel 1917, consta di 5 libri comprendenti 2,414 articoli e canoni. Dopo le disposizioni d'ordine generale, disciplina le persone fisiche e morali, i sacramenti, i luoghi sacri e i templi, il culto, il magistero ecclesiastico, i procedimenti per la beatificazione e la canonizzazione, i tribunali ecclesiastici, ecc. ║ C. di Procedura civile: determina i modi con cui i diritti privati debbono o possono essere fatti valere davanti ai tribunali. Il primo c. di p. c. in Italia fu promulgato nel 1865 ed entrò in vigore l'anno seguente. Fu abrogato nel 1940 dal nuovo C. di procedura civile entrato in vigore il 21 aprile 1942. Consta di 831 articoli divisi in 4 libri. ║ C. di Procedura penale: stabilisce le regole con cui vengono condotti i processi penali e l'esecuzione delle pene. In Italia fu promulgato un primo c. di p.p. nel 1865, un secondo nel 1913 e un terzo nel 1930. Nel 1965 hanno avuto inizio i lavori per la disposizione di un nuovo c., la cui entrata in vigore è stata sancita il 2 settembre 1988 allorché il presidente della Repubblica ha emanato con tre distinti decreti legislativi, il nuovo c. di procedura penale, le nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo. ║ C. penale: raccolta organica delle leggi concernenti i reati e le pene. In Italia fu in vigore il c. penale sardo del 1859 fino a che non fu promulgato il c. penale italiano (Zanardelli), che entrò in vigore nel 1890. Il c. Zanardelli fu sostituito nel 1931 dal c. Rocco, tuttora vigente. Consta di 734 articoli divisi in tre libri; il primo contiene le norme generali, il secondo tratta dei delitti e il terzo delle contravvenzioni. Nel decennio 1970-'80 il c. penale ha subito numerose variazioni in seguito all'entrata in vigore di nuove leggi: sulle armi, sull'ordine pubblico, sul terrorismo, in seguito alla legge sull'aborto (per citare solo alcune delle più importanti). Tutto ciò non ha fatto che confermare la necessità, dettata dai tempi e dalla evoluzione della società italiana, di una riforma generale del c. penale. La riforma del C., avviata nel 1963 con un'apposita legge, ha richiesto un tempo superiore a quello previsto. Mediante interventi legislativi ritenuti improcrastinabili, i C. sono stati tuttavia sottoposti a una serie di modifiche parziali che hanno profondamente rinnovato alcuni settori, adeguandoli alle esigenze della società moderna. Per quanto riguarda il C. civ., particolarmente importanti sono state le innovazioni concernenti il diritto di famiglia e il diritto del lavoro. Per il C. pen. si è teso ad adeguare il concetto di pena al dettato costituzionale. L'orientamento prevalso sino all'inizio degli anni Settanta, che privilegiava, nella concezione della pena, i fini rieducativi, anziché quelli punitivi, ha subito successivamente un'inversione di tendenza, giustificata dalla necessità di dover fronteggiare una situazione d'emergenza provocata dalla recrudescenza del terrorismo e della delinquenza comune organizzata. A iniziare dalla L. 22 maggio 1975 n. 152 ("legge Reale"), sono state approvate una serie di leggi eccezionali che hanno allungato i termini della carcerazione preventiva, reso più difficile la concessione della libertà provvisoria, reso più duro il regime carcerario (V. CARCERE) e introdotto l'aggravante speciale nella normativa riguardante le circostanze di reato (V.). A partire dal 1984, a seguito dei successi nella lotta contro il terrorismo, è iniziata una parziale inversione di tendenza. ║ C. postale e delle Telecomunicazioni: il Testo Unico, approvato in Italia nel 1936, che regola i servizi postali e telegrafici, i doveri e i diritti del personale di questo pubblico servizio, ecc. ║ C. stradale: complesso delle leggi che regolano la circolazione dei veicoli e dei pedoni, in città e sulle strade statali, provinciali e comunali. ║ C. Teodosiano: raccolta di costituzioni imperiali emanate da Costantino in poi, promossa da Teodosio II ed edita da Valentiniano III (438). ║ C. penali militari: sono due, uno per l'esercito e uno per la marina; si occupano dei reati militari e ne stabiliscono le pene. ║ C. della Marina Mercantile: raccolta di tutte le norme relative alla navigazione; consta di due parti. La prima, Disposizioni amministrative, è suddivisa in quattro titoli: dell'amministrazione della Marina mercantile; del servizio marittimo: del servizio dei porti e delle spiagge: del diritto marittimo in tempo di guerra. Anche la seconda, riguardante la materia penale e processuale, è divisa in quattro titoli: dei reati marittimi; delle pene; della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura; del potere disciplinare. Fu in vigore fino al 24 aprile 1942, quando venne sostituito dal c. della navigazione. ║ C. della navigazione: entrato in vigore nel 1942, in sostituzione del c. della Marina mercantile e del II Libro del c. di Commercio; consta di quattro parti; la prima, divisa in quattro libri, tratta della navigazione marittima e di quella interna; la seconda, divisa in quattro libri, tratta della navigazione aerea; la terza, divisa in due libri, tratta delle norme penali e disciplinari; la quarta tratta delle disposizioni complementari o di quelle transitorie. ║ C. Ermogeniano: raccolta compendiaria di leggi, dovuta al giurista Ermogeniano (III sec.). ║ C. Federiciano: complesso di leggi promulgate da Federico II alla Dieta di Melfi, nell'agosto 1231. ║ C. internazionale dei segnali: libro che contiene le norme convenzionali internazionali per i sistemi di segnalazione con bandiere, segnali luminosi e acustici, fra navi anche di diversa nazionalità. ║ C. nero: manoscritto membranaceo miniato, con il fondo delle pagine campito di nero e con lettere d'oro e d'argento, conservato nella Biblioteca imperiale di Vienna. • Inf. - Modo di rappresentazione di un'informazione mediante l'applicazione di un insieme di regole per trasformarla in un modo accettabile da una data unità (di solito un calcolatore). ║ C. a barre: metodo di scrittura di numeri mediante barre nere parallele di due dimensioni diverse che è molto utilizzato per la identificazione automatica di beni di consumo (V. EAN). ║ C. di Hamming: metodo per la correzione degli errori di trasmissione fra due apparecchiature che consiste nell'aggiunta di un bit di parità generato mediante l'applicazione di un opportuno algoritmo. ║ C. operativo: parte iniziale di un'istruzione in linguaggio macchina che contiene l'indicazione del tipo di operazione da eseguire. ║ C. oggetto: nei linguaggi compilati come Pascal, Cobol, Fortran, ecc. e in Assembler, è il programma che si ottiene dopo la compilazione. Infatti questa operazione traduce un listato sorgente (V.) appunto in un c. oggetto, che rappresenta lo stesso programma scritto con istruzioni (di solito in numero maggiore) in linguaggio macchina, direttamente eseguibili come tale dal calcolatore. A sua volta esso può poi essere memorizzato come tale su disco oppure manipolato (ad es. legandolo ad altre routine in linguaggio macchina). Per sua natura è ovviamente in c. binario.