All'interno della religione cattolica gli esponenti del
C. vengono chiamati
ecclesiastici, perché hanno abbandonato
il
mondo (cioè la società civile) e hanno scelto di servire
esclusivamente Dio. Questa scelta è irrevocabile e il passaggio dallo
stato clericale a quello laicale è consentito solamente negli stati
inferiori delle gerarchie ecclesiastiche. Queste gerarchie comprendono: quattro
ordini minori: ostiariato, lettorato, esorcistato e accolitato, tre ordini
maggiori: suddiaconato, diaconato e presbiterato. La pienezza del sacerdozio
viene raggiunta con l'episcopato. Fino ai rivolgimenti operati dalla rivoluzione
francese, chi entrava a far parte delle gerarchie ecclesiastiche preferiva
fermarsi negli ordini minori per avere la possibilità di godere le
rendite o dei benefici del
C. Oggi chi entra a far parte del
C.
tende almeno a raggiungere il presbiterato, a divenire cioè semplice
prete. A partire dal XII sec. chiunque entrasse a far parte del
C. veniva
assegnato ad una diocesi; tuttavia, nei secoli seguenti, si verificò il
fenomeno dei
clerici vagantes, cioè di quegli esponenti del
C. che, mancando di una fissa dimora, erano liberi di recarsi dove
volessero. Malgrado i tentativi operati in epoche successive per ovviare a
questo stato di cose, solo recentemente è stato possibile ristabilire una
disciplina delle assegnazioni alle singole diocesi. Oggi il provvedimento per il
quale ogni chierico viene incardinato ad una diocesi lo obbliga ad abitare nella
diocesi stessa e a chiedere il permesso del proprio Ordinario per essere ammesso
ad una diocesi diversa. Il conferimento degli Ordini viene effettuato solamente
nei confronti di chi abbia frequentato almeno due anni di corsi di filosofia
scolastica e quattro anni di corsi di teologia. Questi corsi vengono effettuati
nei seminari all'interno dei quali i chierici, vivendo in comune, si preparano
alla loro missione futura. Attualmente gli ordini minori non hanno più
che valore simbolico e preparatorio nei confronti degli ordini maggiori. Il
suddiaconato, primo degli Ordini maggiori, comporta l'obbligo del
celibato ecclesiastico e può essere conferito solamente a chi abbia
compiuto il 21° anno di età. Il
diaconato, conferibile solo a
chi abbia compiuto il 22° anno di età, conferisce la facoltà
di impartire battesimi, leggere il Vangelo e assistere il prete nel corso della
Messa solenne. Per ricevere il
Presbiterato occorre avere compiuto il
24° anno di età e aver frequentato i prescritti corsi di teologia.
Chi abbia ricevuto quest'ordine può celebrare la Messa, amministrare i
Sacramenti, tranne la cresima. Il conferimento degli Ordini maggiori è
competenza esclusiva del Vescovo, mentre gli ordini minori possono essere
conferiti anche da semplici sacerdoti. Per chi entri a far parte delle gerarchie
ecclesiastiche è previsto l'obbligo di non coabitare con donne che non
siano parenti strette, è fatto divieto di amministrare beni altrui senza
l'autorizzazione del proprio Ordinario, far professione di determinati mestieri
quali, per esempio, il notaio, il chirurgo, il macellaio, l'avvocato. Fra gli
obblighi in positivo ricordiamo quello di celebrare la Messa, di obbedire al
Vescovo, di portare l'abito talare e di professare i vari esercizi spirituali. I
diritti degli ecclesiastici sono di diversi tipi; ricordiamo in ogni caso che
essi sono spesso ridotti nei paesi che abbiano un regime concordatario. Essi
prevedono: il privilegio
del Canone che prevede gravi sanzioni penali per
chi commetta atti di violenza fisica sulla persona di un chierico; il privilegio
del Foro che prevede che le cause civili o penali in cui venga coinvolto
un appartenente alle gerarchie ecclesiastiche vengano trattate esclusivamente
presso tribunali ecclesiastici. Attualmente questo privilegio è
praticamente scomparso per effetto dei vari concordati. Il privilegio
dell'Immunità prevede il non obbligo per i ministri del culto di
prestare il servizio militare; il privilegio
della Competenza prevede che
la parte delle rendite di un ecclesiastico che è strettamente necessaria
al suo sostentamento materiale non possa essergli sequestrata da nessuna azione
intentatagli dai suoi creditori. Tale privilegio prevede tuttavia l'obbligo per
il chierico di far fronte al più presto ai propri impegni. Per quanto
riguarda il ritorno allo stato laicale notiamo come, per quanto riguarda gli
ordini minori, esso sia possibile anche mediante un semplice decreto
dell'Ordinario, su esplicita richiesta dell'interessato. Per chi abbia
già ricevuto gli Ordini maggiori è necessario, in caso di
volontà di ritornare allo stato laico, un decreto papale. Se esso
è dettato come una punizione non dispensa dagli Obblighi inerenti allo
stato ecclesiale; se è invece una concessione ne dispensa totalmente.
║
C. indigeno: con questo termine si indicano i ministri del culto
che provengono dall'interno stesso della regione da evangelizzare. Con
l'enciclica
Maximum illud di Benedetto XV (1919) la Chiesa Cattolica ha
preso atto dell'insufficienza numerica del clero missionario e ha iniziato una
vasta opera atta a suscitare vocazioni sacerdotali che possano far fronte al
problema. Il termine di "indigeno" è progressivamente scomparso dalla
terminologia cattolica con il pontificato di Giovanni XXIII e con le
disposizioni del Concilio Vaticano Il che sancirono l'aumentata importanza degli
episcopati di Asia e Africa, continenti nei quali si è assistito negli
ultimi tempi ad un progressivo trapasso di missioni nelle mani del
C.
locale.