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Clèro.

All'interno della religione cattolica gli esponenti del C. vengono chiamati ecclesiastici, perché hanno abbandonato il mondo (cioè la società civile) e hanno scelto di servire esclusivamente Dio. Questa scelta è irrevocabile e il passaggio dallo stato clericale a quello laicale è consentito solamente negli stati inferiori delle gerarchie ecclesiastiche. Queste gerarchie comprendono: quattro ordini minori: ostiariato, lettorato, esorcistato e accolitato, tre ordini maggiori: suddiaconato, diaconato e presbiterato. La pienezza del sacerdozio viene raggiunta con l'episcopato. Fino ai rivolgimenti operati dalla rivoluzione francese, chi entrava a far parte delle gerarchie ecclesiastiche preferiva fermarsi negli ordini minori per avere la possibilità di godere le rendite o dei benefici del C. Oggi chi entra a far parte del C. tende almeno a raggiungere il presbiterato, a divenire cioè semplice prete. A partire dal XII sec. chiunque entrasse a far parte del C. veniva assegnato ad una diocesi; tuttavia, nei secoli seguenti, si verificò il fenomeno dei clerici vagantes, cioè di quegli esponenti del C. che, mancando di una fissa dimora, erano liberi di recarsi dove volessero. Malgrado i tentativi operati in epoche successive per ovviare a questo stato di cose, solo recentemente è stato possibile ristabilire una disciplina delle assegnazioni alle singole diocesi. Oggi il provvedimento per il quale ogni chierico viene incardinato ad una diocesi lo obbliga ad abitare nella diocesi stessa e a chiedere il permesso del proprio Ordinario per essere ammesso ad una diocesi diversa. Il conferimento degli Ordini viene effettuato solamente nei confronti di chi abbia frequentato almeno due anni di corsi di filosofia scolastica e quattro anni di corsi di teologia. Questi corsi vengono effettuati nei seminari all'interno dei quali i chierici, vivendo in comune, si preparano alla loro missione futura. Attualmente gli ordini minori non hanno più che valore simbolico e preparatorio nei confronti degli ordini maggiori. Il suddiaconato, primo degli Ordini maggiori, comporta l'obbligo del celibato ecclesiastico e può essere conferito solamente a chi abbia compiuto il 21° anno di età. Il diaconato, conferibile solo a chi abbia compiuto il 22° anno di età, conferisce la facoltà di impartire battesimi, leggere il Vangelo e assistere il prete nel corso della Messa solenne. Per ricevere il Presbiterato occorre avere compiuto il 24° anno di età e aver frequentato i prescritti corsi di teologia. Chi abbia ricevuto quest'ordine può celebrare la Messa, amministrare i Sacramenti, tranne la cresima. Il conferimento degli Ordini maggiori è competenza esclusiva del Vescovo, mentre gli ordini minori possono essere conferiti anche da semplici sacerdoti. Per chi entri a far parte delle gerarchie ecclesiastiche è previsto l'obbligo di non coabitare con donne che non siano parenti strette, è fatto divieto di amministrare beni altrui senza l'autorizzazione del proprio Ordinario, far professione di determinati mestieri quali, per esempio, il notaio, il chirurgo, il macellaio, l'avvocato. Fra gli obblighi in positivo ricordiamo quello di celebrare la Messa, di obbedire al Vescovo, di portare l'abito talare e di professare i vari esercizi spirituali. I diritti degli ecclesiastici sono di diversi tipi; ricordiamo in ogni caso che essi sono spesso ridotti nei paesi che abbiano un regime concordatario. Essi prevedono: il privilegio del Canone che prevede gravi sanzioni penali per chi commetta atti di violenza fisica sulla persona di un chierico; il privilegio del Foro che prevede che le cause civili o penali in cui venga coinvolto un appartenente alle gerarchie ecclesiastiche vengano trattate esclusivamente presso tribunali ecclesiastici. Attualmente questo privilegio è praticamente scomparso per effetto dei vari concordati. Il privilegio dell'Immunità prevede il non obbligo per i ministri del culto di prestare il servizio militare; il privilegio della Competenza prevede che la parte delle rendite di un ecclesiastico che è strettamente necessaria al suo sostentamento materiale non possa essergli sequestrata da nessuna azione intentatagli dai suoi creditori. Tale privilegio prevede tuttavia l'obbligo per il chierico di far fronte al più presto ai propri impegni. Per quanto riguarda il ritorno allo stato laicale notiamo come, per quanto riguarda gli ordini minori, esso sia possibile anche mediante un semplice decreto dell'Ordinario, su esplicita richiesta dell'interessato. Per chi abbia già ricevuto gli Ordini maggiori è necessario, in caso di volontà di ritornare allo stato laico, un decreto papale. Se esso è dettato come una punizione non dispensa dagli Obblighi inerenti allo stato ecclesiale; se è invece una concessione ne dispensa totalmente. ║ C. indigeno: con questo termine si indicano i ministri del culto che provengono dall'interno stesso della regione da evangelizzare. Con l'enciclica Maximum illud di Benedetto XV (1919) la Chiesa Cattolica ha preso atto dell'insufficienza numerica del clero missionario e ha iniziato una vasta opera atta a suscitare vocazioni sacerdotali che possano far fronte al problema. Il termine di "indigeno" è progressivamente scomparso dalla terminologia cattolica con il pontificato di Giovanni XXIII e con le disposizioni del Concilio Vaticano Il che sancirono l'aumentata importanza degli episcopati di Asia e Africa, continenti nei quali si è assistito negli ultimi tempi ad un progressivo trapasso di missioni nelle mani del C. locale.