Territorio compreso entro determinati limiti.
• Dir. - Parte di territorio nella quale si
estende la sfera di competenza di ogni singolo giudice. La
c. giudiziaria
dello Stato è divisa in distretti, in ciascuno dei quali si trova una
corte d'appello. Ogni distretto è diviso in circondari, ognuno con un
tribunale; ogni tribunale comprende una o più preture; vi sono poi le
sedi distaccate di pretura. In ogni comune ha sede un giudice conciliatore. La
corte suprema di cassazione ha sede in Roma e ha giurisdizione in tutto il
territorio dello Stato. ║
C. comunali. Nel 1976 sono state
istituite le
c. comunali. Ai comuni è stata cioè concessa
la facoltà di ripartire il territorio in
c. comprendenti uno o
più quartieri o frazioni. Tali
c. sono presiedute e dirette da un
apposito organo, il Consiglio circoscrizionale, il quale ha per lo più
funzioni di tipo consultivo e, qualora un apposito regolamento lo preveda,
poteri decisionali in materia di lavori e servizi pubblici riguardanti la
c. In quest'ultimo caso, e purché il comune abbia almeno 40.000
abitanti, il Consiglio di
c. è eletto direttamente dai cittadini.
In caso contrario viene eletto dal Consiglio comunale.
• Dir. can. - La
c. ecclesiastica
è una delimitazione territoriale della Chiesa cattolica per l'esercizio
del potere di giurisdizione al di sotto del pontefice romano e del Sinodo dei
Vescovi. L'origine della
c. ecclesiastica viene fata risalire dai
cattolici al periodo apostolico; il Nuovo Testamento parla infatti di "episcopi"
preposti a chiese particolari. L'espansione territoriale della Chiesa cattolica
romana portò a una maggiore e più complessa suddivisione delle
zone di giurisdizione, di cui la fondamentale è quella della Diocesi
governata dal vescovo. In ordine gerarchico vengono, prima della diocesi, il
patriarcato e la primazia che nella Chiesa di rito latino non godono di
giurisdizione sulle diocesi del territorio, diversamente da quella di rito
orientale; la conferenza episcopale, che riunisce le diocesi di una nazione o,
eccezionalmente, di più nazioni, ha potere, in condizioni determinate,
anche legislativo; la provincia ecclesiastica, che comprende più diocesi,
a cui presiede il metropolita o arcivescovo. Le
c. ecclesiastiche
assimilate, quanto alla figura giuridica, alla diocesi sono:
a prelatura
nullius, o
abbazia nullius, il vicariato apostolico e la prefettura
apostolica, nelle missioni non costituite a gerarchia ordinaria. I territori di
missione che non fanno parte di alcun vicariato o di alcuna prefettura
apostolica costituiscono le missioni
sui iuris e sono retti da un
superiore eclesiastico. L'amministrazione apostolica è una variante
giuridica della diocesi. Le
c. ecclesiastiche nell'ambito di una diocesi
sono: il vicariato foraneo o decanato o arcipretura, e la parrocchia. La diocesi
e le
c. ecclesiastiche più ampie di questa sono sottoposte alla
competenza esclusiva e immediata, quanto all'azione, variazione e soppressione,
del romano pontefice; le
c. ecclesiastiche che sono parti delle diocesi
sono sottoposte invece alla competenza immediata del vescovo.