Stats Tweet

Circoscrizione.

Territorio compreso entro determinati limiti. • Dir. - Parte di territorio nella quale si estende la sfera di competenza di ogni singolo giudice. La c. giudiziaria dello Stato è divisa in distretti, in ciascuno dei quali si trova una corte d'appello. Ogni distretto è diviso in circondari, ognuno con un tribunale; ogni tribunale comprende una o più preture; vi sono poi le sedi distaccate di pretura. In ogni comune ha sede un giudice conciliatore. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma e ha giurisdizione in tutto il territorio dello Stato. ║ C. comunali. Nel 1976 sono state istituite le c. comunali. Ai comuni è stata cioè concessa la facoltà di ripartire il territorio in c. comprendenti uno o più quartieri o frazioni. Tali c. sono presiedute e dirette da un apposito organo, il Consiglio circoscrizionale, il quale ha per lo più funzioni di tipo consultivo e, qualora un apposito regolamento lo preveda, poteri decisionali in materia di lavori e servizi pubblici riguardanti la c. In quest'ultimo caso, e purché il comune abbia almeno 40.000 abitanti, il Consiglio di c. è eletto direttamente dai cittadini. In caso contrario viene eletto dal Consiglio comunale. • Dir. can. - La c. ecclesiastica è una delimitazione territoriale della Chiesa cattolica per l'esercizio del potere di giurisdizione al di sotto del pontefice romano e del Sinodo dei Vescovi. L'origine della c. ecclesiastica viene fata risalire dai cattolici al periodo apostolico; il Nuovo Testamento parla infatti di "episcopi" preposti a chiese particolari. L'espansione territoriale della Chiesa cattolica romana portò a una maggiore e più complessa suddivisione delle zone di giurisdizione, di cui la fondamentale è quella della Diocesi governata dal vescovo. In ordine gerarchico vengono, prima della diocesi, il patriarcato e la primazia che nella Chiesa di rito latino non godono di giurisdizione sulle diocesi del territorio, diversamente da quella di rito orientale; la conferenza episcopale, che riunisce le diocesi di una nazione o, eccezionalmente, di più nazioni, ha potere, in condizioni determinate, anche legislativo; la provincia ecclesiastica, che comprende più diocesi, a cui presiede il metropolita o arcivescovo. Le c. ecclesiastiche assimilate, quanto alla figura giuridica, alla diocesi sono: a prelatura nullius, o abbazia nullius, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica, nelle missioni non costituite a gerarchia ordinaria. I territori di missione che non fanno parte di alcun vicariato o di alcuna prefettura apostolica costituiscono le missioni sui iuris e sono retti da un superiore eclesiastico. L'amministrazione apostolica è una variante giuridica della diocesi. Le c. ecclesiastiche nell'ambito di una diocesi sono: il vicariato foraneo o decanato o arcipretura, e la parrocchia. La diocesi e le c. ecclesiastiche più ampie di questa sono sottoposte alla competenza esclusiva e immediata, quanto all'azione, variazione e soppressione, del romano pontefice; le c. ecclesiastiche che sono parti delle diocesi sono sottoposte invece alla competenza immediata del vescovo.