L'uso di insidie, raggiri, per ingannare una persona o per
convincerla a fare qualche cosa. • Dir. -
C.
di incapace: reato commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o
ad altri una qualsiasi utilità materiale o morale, quando approfittando
dei bisogni, o dell'inesperienza di una persona minore o incapace, la induce a
compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso. Il reato di
c. di incapace commesso da un coniuge ai danni
dell'altro coniuge o di un figlio, anche adottato, costituisce inoltre causa di
divorzio.