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Circonvenzióne.

L'uso di insidie, raggiri, per ingannare una persona o per convincerla a fare qualche cosa. • Dir. - C. di incapace: reato commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri una qualsiasi utilità materiale o morale, quando approfittando dei bisogni, o dell'inesperienza di una persona minore o incapace, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. Il reato di c. di incapace commesso da un coniuge ai danni dell'altro coniuge o di un figlio, anche adottato, costituisce inoltre causa di divorzio.