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Cinematografia.

Insieme delle attività artistiche, tecniche, industriali e commerciali che portano alla realizzazione di un film. • Dir. - gli effetti della legge sul diritto d'autore, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa. Si presume produttore, chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica, hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto la cifra stabilita contrattualmente col produttore, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso la cui entità è stabilita con accordi tra le categorie interessate. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi, quando manchi l'accordo fra il produttore e gli autori, è fatto da un collegio di tecnici nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola. Gli autori delle parti letterarie o musicali possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa. Sostanziali modifiche all'ordinamento giuridico sulla c. sono state apportate dalla legge 4.11.1965 n. 1213, tali modifiche concernono soprattutto i provvedimenti in favore dell'attività cinematografica, e hanno segnato il passaggio da una legislazione di tipo assistenziale a una legislazione di carattere economico, tenuto conto dell'importanza della c. sotto l'aspetto industriale, oltre che sotto quello sociale e culturale. Le modifiche apportate all'ordinamento giuridico precedente tengono inoltre conto che l'attività cinematografica è costituita, oltre che dalla produzione, da tutta una serie di altre attività che vanno dall'esercizio alla distribuzione all'opera degli autori, ecc. Le norme riguardanti le direttive dello Stato affidano al Ministero del Turismo e dello Spettacolo il compito di programmare e coordinare le iniziative per lo sviluppo della c. nazionale. Spetta inoltre al ministero competente promuovere e curare gli scambi cinematografici con l'estero e la coproduzione delle opere.