Insieme delle attività artistiche, tecniche,
industriali e commerciali che portano alla realizzazione di un film.
• Dir. - gli effetti della legge sul diritto
d'autore, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa. Si
presume produttore, chi è indicato come tale sulla pellicola
cinematografica. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza
il consenso degli autori. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica, hanno diritto di percepire direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la
proiezione. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle
proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, salvo patto contrario, quando
gli incassi abbiano raggiunto la cifra stabilita contrattualmente col
produttore, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso la cui entità
è stabilita con accordi tra le categorie interessate. Il produttore ha
facoltà di apportare alle opere utilizzate le modifiche necessarie per il
loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno
delle modifiche apportate o da apportarsi, quando manchi l'accordo fra il
produttore e gli autori, è fatto da un collegio di tecnici nominato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli accertamenti fatti da tale collegio
hanno carattere definitivo. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto
che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del
loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola.
Gli autori delle parti letterarie o musicali possono riprodurle o comunque
utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti
di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Se il produttore non
porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno
della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera
compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno
diritto di disporre liberamente dell'opera stessa. Sostanziali modifiche
all'ordinamento giuridico sulla
c. sono state apportate dalla legge
4.11.1965 n. 1213, tali modifiche concernono soprattutto i provvedimenti in
favore dell'attività cinematografica, e hanno segnato il passaggio da una
legislazione di tipo assistenziale a una legislazione di carattere economico,
tenuto conto dell'importanza della
c. sotto l'aspetto industriale, oltre
che sotto quello sociale e culturale. Le modifiche apportate all'ordinamento
giuridico precedente tengono inoltre conto che l'attività cinematografica
è costituita, oltre che dalla produzione, da tutta una serie di altre
attività che vanno dall'esercizio alla distribuzione all'opera degli
autori, ecc. Le norme riguardanti le direttive dello Stato affidano al Ministero
del Turismo e dello Spettacolo il compito di programmare e coordinare le
iniziative per lo sviluppo della
c. nazionale. Spetta inoltre al
ministero competente promuovere e curare gli scambi cinematografici con l'estero
e la coproduzione delle opere.