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Cessióne.

(dal latino cessio-onis, der. di cedere: cedere). Il cedere, il trasmettere beni o altro. • Dir. - Atto con cui si cede un bene materiale o immateriale a favore di altri. ║ C. dei beni ai creditori: è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi a liquidare tutte o alcune delle sue attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro creditori. ║ C. del contratto: si ha quando un partecipante sostituisce a sé un terzo, nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive (se queste non sono state ancora eseguite) con l'assenso del contraente ceduto. ║ C. del credito: consiste nel fatto che al creditore originario subentra per trasferimento, anche indipendentemente dall'assenso del debitore ceduto, un nuovo creditore, uscendo dal nesso obbligatorio il creditore originario. ║ C. di diritti: è la vendita di qualsiasi diritto, meno quelli strettamente personali, per cui il cessionario viene investito, di fronte al debitore ceduto, di tutti i diritti, anche accessori, del cedente.