(dal latino
cessio-onis, der. di
cedere:
cedere). Il cedere, il trasmettere beni o altro.
• Dir. - Atto con cui si cede un bene materiale
o immateriale a favore di altri. ║
C. dei beni ai creditori:
è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o
alcuni di essi a liquidare tutte o alcune delle sue attività e di
ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro creditori. ║
C. del contratto: si ha quando un partecipante sostituisce a sé un
terzo, nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive (se
queste non sono state ancora eseguite) con l'assenso del contraente ceduto.
║
C. del credito: consiste nel fatto che al creditore originario
subentra per trasferimento, anche indipendentemente dall'assenso del debitore
ceduto, un nuovo creditore, uscendo dal nesso obbligatorio il creditore
originario. ║
C. di diritti: è la vendita di qualsiasi
diritto, meno quelli strettamente personali, per cui il cessionario viene
investito, di fronte al debitore ceduto, di tutti i diritti, anche accessori,
del cedente.