Dichiarazione scritta, rilasciata da una pubblica
autorità, con cui si manifesta la conoscenza dell'esistenza di un fatto o
si esprime il risultato di una valutazione. ║
C. d'oro e d'argento:
locuzione poco usata per indicare biglietti di banca, emessi in corrispettivo di
un equivalente valore d'oro e d'argento. • Dir.
- I
c., quasi sempre, fanno fede sino a prova contraria. Il codice penale
prevede e punisce la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in
c. amministrativi, nonché la falsità ideologica in
c. commessa nell'esercizio di una professione sanitaria o di un altro
servizio di pubblica necessità. ║
C. di azioni: titolo
provvisorio rilasciato in luogo delle azioni ancora non liberate che viene
sostituito dal titolo azionario appena versato l'intero capitale sottoscritto.
║
C. di lavoro: viene rilasciato, nel caso in cui non sia
obbligatorio il libretto di lavoro, dall'imprenditore all'atto della cessazione
del contratto. Contiene l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
è stato occupato alle dipendenze dell'imprenditore e delle mansioni
esercitate. Il ritardato o il mancato rilascio del
c. obbliga
l'imprenditore al risarcimento dei danni. ║
C. di licenziamento:
rilasciato ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione,
dall'imprenditore all'atto del licenziamento. ║
C. penale: hanno
diritto di ottenere il
c. di una determinata persona le autorità
che abbiano giurisdizione penale, tutte le pubbliche amministrazioni e le
aziende incaricate di pubblici servizi, quando il
c. penale sia
necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni in relazione alla
persona a cui il
c. stesso si riferisce. Solo la persona alla quale si
riferiscono le iscrizioni del casellario ha diritto di ottenere il relativo
c. senza motivare la domanda. ║
C. di rendita: titolo di
credito rappresentativo dell'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico di
una rendita annua al nome di una determinata persona. I
c. misti sono
quelli che sono muniti di cedole pagabili al portatore. ║
C. di credito
del tesoro: meglio noto con la sigla CCT. È un titolo di credito al
portatore, emesso dallo Stato e che possiede un rendimento indicizzato. I primi
titoli di questo tipo, emessi nel 1977, avevano durata biennale. Successivamente
sono stati introdotti titoli a scadenza triennale, quadriennale e quinquennale.
Il rendimento dei CCT si basa sul rendimento dei Bot con durata annuale, dal
momento che il prezzo di assegnazione dei Bot nei tre mesi che precedono il
pagamento dei CCT, determina l'indicizzazione del rendimento dei
CCT.