Relativo alla cedola. Tagliando di un titolo di credito.
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Imposta c.: imposizione fiscale sui titoli azionari, istituita in
Italia con legge 29-12-1962 n. 1745, avente lo scopo precipuo di impedire che i
dividendi dei titoli azionari sfuggissero all'imposta complementare sul
complesso dei redditi del contribuente-azionista. Con l'introduzione della
c. non venne pertanto istituita una nuova tassa, ma semplicemente una
ritenuta d'acconto, nella misura del 15%, sui dividendi dei titoli azionari,
applicata all'atto della distribuzione degli utili, con conguaglio da
effettuarsi in sede di dichiarazione annuale dei redditi complessivi dei
contribuenti. L'aliquota del 15% poteva pertanto, in sede di verifica, risultare
inferiore o superiore a quanto dovuto al fisco dal possessore di titoli
azionari, sul complesso dei suoi redditi, in base alla progressività
dell'aliquota applicata alle varie fasce di reddito. Per impedire il protrarsi
dell'evasione fiscale sugli utili dei titoli azionari, la legge del 1962
introdusse l'obbligo per le società di comunicare al fisco le somme
distribuite come utili dei titoli azionari e le ritenute operate sui dividendi
spettanti ai singoli azionisti. Nel quadro della politica anticongiunturale
avviata dal governo di centro-sinistra nel 1964, l'imposta
c. venne
sottoposta a revisione, stabilendo l'introduzione della
c. secca, con
D.L. 23-2-1964 n. 27. Per i tre anni successivi, ossia sino al 24-2-1967, fu
lasciata agli azionisti facoltà di scegliere fra due tipi diversi di
pagamento dell'imposta sui titoli azionari. Il possessore di titoli azionari
poteva scegliere di versare, come in precedenza, un anticipo (non più del
15%, ma del 5%), rimandando il conguaglio alla denuncia dei redditi. In
alternativa, l'azionista poteva scegliere di pagare un'imposta definitiva, nella
misura del 30% (
c. secca), senza dover poi assumere il reddito derivante
dai titoli azionari al complesso dei suoi redditi annuali, ed essendo quindi
esonerato dal dichiararli. Conclusasi questa parentesi triennale, nel 1967 venne
ripristinato il precedente sistema di ritenuta d'acconto sui dividendi azionari,
non più nella misura del 15%, ma del 5%. Dietro sollecitazione degli
stessi operatori economici, la
c. secca fu reintrodotta nel 1974, con
un'aliquota del 30%, ridotta al 15% per i possessori di
azioni di
risparmio (V.) e al 10% per gli utili
distribuiti dalle cooperative. La controversia tra sostenitori e oppositori
della
c. secca, si risolse nuovamente a favore dei secondi, portando alla
sua abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base della legge
fiscale 16-12-1977 n. 904. Rappresentando la
c. un acconto su quanto
dovuto al fisco per il complesso dei redditi annuali, con aliquote progressive
differenziate, il possessore di azioni deve assommare ad altri suoi eventuali
redditi gli utili risultanti dallo schedario generale dei possessori di titoli
azionari.