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Cedolare.

Relativo alla cedola. Tagliando di un titolo di credito. ║ Imposta c.: imposizione fiscale sui titoli azionari, istituita in Italia con legge 29-12-1962 n. 1745, avente lo scopo precipuo di impedire che i dividendi dei titoli azionari sfuggissero all'imposta complementare sul complesso dei redditi del contribuente-azionista. Con l'introduzione della c. non venne pertanto istituita una nuova tassa, ma semplicemente una ritenuta d'acconto, nella misura del 15%, sui dividendi dei titoli azionari, applicata all'atto della distribuzione degli utili, con conguaglio da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale dei redditi complessivi dei contribuenti. L'aliquota del 15% poteva pertanto, in sede di verifica, risultare inferiore o superiore a quanto dovuto al fisco dal possessore di titoli azionari, sul complesso dei suoi redditi, in base alla progressività dell'aliquota applicata alle varie fasce di reddito. Per impedire il protrarsi dell'evasione fiscale sugli utili dei titoli azionari, la legge del 1962 introdusse l'obbligo per le società di comunicare al fisco le somme distribuite come utili dei titoli azionari e le ritenute operate sui dividendi spettanti ai singoli azionisti. Nel quadro della politica anticongiunturale avviata dal governo di centro-sinistra nel 1964, l'imposta c. venne sottoposta a revisione, stabilendo l'introduzione della c. secca, con D.L. 23-2-1964 n. 27. Per i tre anni successivi, ossia sino al 24-2-1967, fu lasciata agli azionisti facoltà di scegliere fra due tipi diversi di pagamento dell'imposta sui titoli azionari. Il possessore di titoli azionari poteva scegliere di versare, come in precedenza, un anticipo (non più del 15%, ma del 5%), rimandando il conguaglio alla denuncia dei redditi. In alternativa, l'azionista poteva scegliere di pagare un'imposta definitiva, nella misura del 30% (c. secca), senza dover poi assumere il reddito derivante dai titoli azionari al complesso dei suoi redditi annuali, ed essendo quindi esonerato dal dichiararli. Conclusasi questa parentesi triennale, nel 1967 venne ripristinato il precedente sistema di ritenuta d'acconto sui dividendi azionari, non più nella misura del 15%, ma del 5%. Dietro sollecitazione degli stessi operatori economici, la c. secca fu reintrodotta nel 1974, con un'aliquota del 30%, ridotta al 15% per i possessori di azioni di risparmio (V.) e al 10% per gli utili distribuiti dalle cooperative. La controversia tra sostenitori e oppositori della c. secca, si risolse nuovamente a favore dei secondi, portando alla sua abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base della legge fiscale 16-12-1977 n. 904. Rappresentando la c. un acconto su quanto dovuto al fisco per il complesso dei redditi annuali, con aliquote progressive differenziate, il possessore di azioni deve assommare ad altri suoi eventuali redditi gli utili risultanti dallo schedario generale dei possessori di titoli azionari.