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Causalità.

Rapporto tra causa ed effetto. • Filos. - Si distingue la c. empirica, ove la causa non è altro che il fenomeno senza il quale un altro fenomeno non si verifica mai, o il concorso dei fenomeni con il quale si produce sempre; e la c. metafisica o antologica dove la causa non è un fenomeno ma una sostanza attiva, una potenza o un potere (ad es. Dio è causa del mondo; la volontà è causa degli atti). La c. metafisica può fino ad un certo punto accordarsi con l'idea di libertà; può concepirsi che una potenza produca liberamente spontaneamente, arbitrariamente il suo effetto, che essa rappresenti una sorgente di energia, una causa prima, ma la empirica si risolve nell'idea di necessità e la necessità nell'ordine dei fenomeni si chiama determinismo (v.). ║ Principio di c.: è racchiuso nella formula: nulla è senza causa, i cui termini progressivi di sviluppo sono: 1) Ogni fatto è determinato dalle circostanze in cui esso si produce; o meglio: fra gli antecedenti di un fatto vi è un concorso di circostanze tali che il fatto si produce necessariamente quando si realizzi quel concorso di circostanze, ma non può prodursi se ne manchi una sola. Così inteso il principio di c. si confonde con il determinismo; 2) Tutto ciò che incomincia ad essere, sia esso sostanza o fenomeno, trova la sua ragione d'essere in qualche cosa di anteriore. Il principio di c. assume allora una portata più generale in quanto comprende la c. ontologica e l'empirica ma non comprende ancora ciò che incomincia o ciò che cambia nel tempo; 3) Tutto quanto non ha in sé ragione di essere, trova la sua ragione d'essere in qualche cosa distinto da sé e dal superiore a sé. Il principio è qui ancora più generale poiché ammette una c. indipendente dal tempo. In tal senso è invocato nella prova dell'esistenza di Dio attraverso la contingenza del mondo o mediante l'idea della perfezione. ║ C. transitiva: consiste nel concepire l'azione causatrice come trascorrente da una sostanza ad un'altra. È negata dal Leibniz, quando afferma che nessuna monade (v.) può agire al di fuori di se stessa. • Dir. - Nesso di c. È il rapporto che deve esistere tra un'azione od omissione di una persona e un evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza di un reato. Il nesso (o rapporto) di c. è uno degli elementi essenziali per l'imputabilità penale. A norma del codice penale infatti, nessuno può essere punito per un fatto previsto dalle legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.