Rapporto tra causa ed effetto.
• Filos. - Si distingue la
c. empirica,
ove la causa non è altro che il fenomeno senza il quale un altro fenomeno
non si verifica mai, o il concorso dei fenomeni con il quale si produce sempre;
e la
c. metafisica o
antologica dove la causa non è un
fenomeno ma una sostanza attiva, una potenza o un potere (ad es. Dio è
causa del mondo; la volontà è causa degli atti). La
c.
metafisica può fino ad un certo punto accordarsi con l'idea di
libertà; può concepirsi che una potenza produca liberamente
spontaneamente, arbitrariamente il suo effetto, che essa rappresenti una
sorgente di energia, una causa prima, ma la
empirica si risolve nell'idea
di
necessità e la necessità nell'ordine dei fenomeni si
chiama
determinismo (v.). ║
Principio di c.: è racchiuso nella formula:
nulla è
senza causa, i cui termini progressivi di sviluppo sono: 1) Ogni fatto
è determinato dalle circostanze in cui esso si produce; o meglio: fra gli
antecedenti di un fatto vi è un concorso di circostanze tali che il fatto
si produce necessariamente quando si realizzi quel concorso di circostanze, ma
non può prodursi se ne manchi una sola. Così inteso il principio
di
c. si confonde con il determinismo; 2) Tutto ciò che incomincia
ad
essere, sia esso sostanza o fenomeno, trova la sua ragione d'essere in
qualche cosa di anteriore. Il principio di
c. assume allora una portata
più generale in quanto comprende la
c. ontologica e l'empirica ma
non comprende ancora ciò che incomincia o ciò che cambia nel
tempo; 3) Tutto quanto non ha in sé ragione di essere, trova la sua
ragione d'essere in qualche cosa distinto da sé e dal superiore a
sé. Il principio è qui ancora più generale poiché
ammette una
c. indipendente dal tempo. In tal senso è invocato
nella prova dell'esistenza di Dio attraverso la contingenza del mondo o mediante
l'idea della perfezione. ║
C. transitiva: consiste nel concepire
l'azione causatrice come trascorrente da una sostanza ad un'altra. È
negata dal Leibniz, quando afferma che nessuna
monade
(v.) può agire al di fuori di se stessa.
• Dir. -
Nesso di c. È il rapporto
che deve esistere tra un'azione od omissione di una persona e un evento dannoso
o pericoloso da cui dipende l'esistenza di un reato. Il nesso (o rapporto) di
c. è uno degli elementi essenziali per l'imputabilità
penale. A norma del codice penale infatti, nessuno può essere punito per
un fatto previsto dalle legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da
cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od
omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.