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Cancelliere.

(da cancellarius, forma del tardo latino indicante il custode dei cancelli di un tribunale; indicò poi lo scrivano, verso il IV sec. d.C.). Pubblico impiegato; in particolare l'addetto all'amministrazione giudiziaria, alle scritture e alle legislazioni di carattere pubblico. ║ Carica di cui vengono insigniti gli uomini politici di vari Stati: in Germania il primo ministro viene indicato col nome di c. ║ C. apostolico: cardinale addetto alla cura della cancelleria pontificia. ║ C. dello Scacchiere: il ministro delle Finanze inglese. • St. - Nel Medioevo e successivamente la carica di c. assunse significati diversi nei vari periodi storici. Dapprima per c. s'intendeva la persona di fiducia che coadiuvava il sovrano nel disbrigo delle sue molteplici attività. Nel periodo comunale il c. passò a indicare il capo della segreteria. Attualmente in Italia il c. giudiziario esplica funzioni sia nel procedimento civile che in quello penale. Nel primo caso può ricevere, prima o dopo l'udienza, istanze indirizzate al giudice stesso; non può procedere alla consegna di documenti vari, fra cui copie ed estratti di documenti; è incaricato inoltre delle registrazioni di atti di vario genere e della manutenzione dei registri dei processi. Varie e simili sono anche le sue funzioni nel procedimento penale, dove il c., ad esempio, riceve la dichiarazione di costituzione di parte civile, la custodia delle cose sequestrate, ecc. ║ C. aulico: il ministro degli Esteri durante la monarchia asburgica.