(da
cancellarius, forma del tardo latino indicante il
custode dei cancelli di un tribunale; indicò poi lo scrivano, verso il IV
sec. d.C.). Pubblico impiegato; in particolare l'addetto all'amministrazione
giudiziaria, alle scritture e alle legislazioni di carattere pubblico. ║
Carica di cui vengono insigniti gli uomini politici di vari Stati: in Germania
il primo ministro viene indicato col nome di
c. ║
C.
apostolico: cardinale addetto alla cura della cancelleria pontificia.
║
C. dello Scacchiere: il ministro delle Finanze inglese.
• St. - Nel Medioevo e successivamente la carica
di
c. assunse significati diversi nei vari periodi storici. Dapprima per
c. s'intendeva la persona di fiducia che coadiuvava il sovrano nel
disbrigo delle sue molteplici attività. Nel periodo comunale il
c.
passò a indicare il capo della segreteria. Attualmente in Italia il
c. giudiziario esplica funzioni sia nel procedimento civile che in quello
penale. Nel primo caso può ricevere, prima o dopo l'udienza, istanze
indirizzate al giudice stesso; non può procedere alla consegna di
documenti vari, fra cui copie ed estratti di documenti; è incaricato
inoltre delle registrazioni di atti di vario genere e della manutenzione dei
registri dei processi. Varie e simili sono anche le sue funzioni nel
procedimento penale, dove il
c., ad esempio, riceve la dichiarazione di
costituzione di parte civile, la custodia delle cose sequestrate, ecc. ║
C. aulico: il ministro degli Esteri durante la monarchia
asburgica.