Il corpo umano dopo la morte; salma. Un
c. può
essere oggetto di indagini anatomo-patologiche o medico-legali qualora siano
dubbie le condizioni del decesso. • Dir. - Il
codice penale punisce: 1) con la reclusione da due a sette anni, chiunque
distrugge, sopprime o sottrae un
c., o una parte di esso, ovvero ne
sottrae o disperde le ceneri; la pena è aumentata se il fatto è
commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia;
2) con la reclusione fino a tre anni, chi lo occulta o ne nasconde le ceneri; 3)
con la reclusione fino a sei mesi o con una multa, chiunque disseziona o
altrimenti adopera un
c. a scopi scientifici o didattici in casi non
consentiti dalla legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso
quando il colpevole sappia che il
c. è stato da altri mutilato,
occultato o sottratto; 4) con la reclusione da uno a tre anni, chiunque commetta
atti di vilipendio sopra un
c. o sulle sue ceneri; e con la reclusione da
tre a sei anni, se il colpevole lo deturpa o mutila, o commette, comunque su
questo, atti di brutalità o di oscenità.