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Cadàvere.

Il corpo umano dopo la morte; salma. Un c. può essere oggetto di indagini anatomo-patologiche o medico-legali qualora siano dubbie le condizioni del decesso. • Dir. - Il codice penale punisce: 1) con la reclusione da due a sette anni, chiunque distrugge, sopprime o sottrae un c., o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri; la pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia; 2) con la reclusione fino a tre anni, chi lo occulta o ne nasconde le ceneri; 3) con la reclusione fino a sei mesi o con una multa, chiunque disseziona o altrimenti adopera un c. a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso quando il colpevole sappia che il c. è stato da altri mutilato, occultato o sottratto; 4) con la reclusione da uno a tre anni, chiunque commetta atti di vilipendio sopra un c. o sulle sue ceneri; e con la reclusione da tre a sei anni, se il colpevole lo deturpa o mutila, o commette, comunque su questo, atti di brutalità o di oscenità.