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Àrbitro.

Dir. - Colui a cui è affidato l'incarico di risolvere una controversia giuridica tra due o più parti. Le parti contraenti, al momento di concludere un contratto, hanno facoltà di stipulare un'apposita convenzione, detta compromesso, con la quale si impegnano a deferire a un a., anziché all'autorità giudiziaria, le controversie che eventualmente sorgeranno. Sono esclusi dall'ufficio di a. i cittadini stranieri, i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno subito fallimenti. • Sport - Ufficiale di gara incaricato di far rispettare il regolamento, di giudicare e punire le infrazioni e di proclamare il vincitore.