Dir. - Colui a cui è affidato l'incarico di risolvere
una controversia giuridica tra due o più parti. Le parti contraenti, al
momento di concludere un contratto, hanno facoltà di stipulare
un'apposita convenzione, detta
compromesso, con la quale si impegnano a
deferire a un
a., anziché all'autorità giudiziaria, le
controversie che eventualmente sorgeranno. Sono esclusi dall'ufficio di
a. i cittadini stranieri, i minori, gli interdetti, gli inabilitati e
coloro che hanno subito fallimenti. • Sport -
Ufficiale di gara incaricato di far rispettare il regolamento, di giudicare e
punire le infrazioni e di proclamare il vincitore.